Pignoramento: nuove disposizioni » Ora più semplice anche in presenza di donazioni trust o fondi patrimoniali: non è più fondamentale un’azione revocatoria

Pignoramento: nuove disposizioni » Ora più semplice anche in presenza di donazioni trust o fondi patrimoniali: non è più fondamentale un'azione revocatoria

Con l'entrata in vigore della legge 83/15, il pignoramento è diventato più facile per il creditore, che ha via libera di procedere anche in presenza di donazioni, trust o fondi patrimoniali.

Come noto, il fondo Patrimoniale è stato da sempre lo strumento utilizzato per tutelare la casa familiare dai rischi derivanti dai debiti futuri.

Oggi, però, il fondo Patrimoniale ha perso completamente le garanzie offerte in precedenza.

Infatti, con le nuove disposizioni di legge, ovvero il decreto legge 83 del 27/06/2015, il creditore che veda pregiudicate le proprie ragioni da un atto di cessione dei propri beni posto in essere dal debitore, come ad esempio una donazione, un trust o appunto la costituzione di un fondo patrimoniale, potrà effettuare il pignoramento senza prima dover ottenere dal Tribunale una sentenza che revochi l'atto di donazione o di costituzione del Fondo (la cosiddetta revocatoria).

Ricordiamo che, prima del D.L. n. 83, chi donava un bene o costituiva un trust od un Fondo Patrimoniale poteva essere soggetto ad una azione, detta revocatoria, entro i cinque anni successivi alla disposizione.

Quindi, il creditore doveva prima richiedere al Tribunale la revocatoria dell’atto e poi procedere con il pignoramento. Ciò voleva dire che il creditore doveva provare che l’atto di disposizione del bene era stato compiuto con intento fraudolento.

Ma da ora in avanti non sarà più così, ed il creditore potrà recuperare i propri denari in modo relativamente più semplice e diretto.

Vediamo come, in che modo, e perché.

Che cos'è una donazione

Prima di approfondire la questione relativa alle nuovi disposizioni legislative, proprio per capire l'importanza delle nuove disposizioni, chiariamo, per chi non lo sapesse, cos'è una donazione.

La donazione è uno strumento giuridico che consente a una persona vivente di trasferire a titolo gratuito dei beni, mobili o immobili, a un terzo.

Le caratteristiche peculiari della donazione sono:

  • l'assenza di un corrispettivo (con conseguente impoverimento del patrimonio del donante e arricchimento del patrimonio di colui che riceve la donazione);
  • l'irrevocabilità del contratto (salvo per alcune cause ammesse dalla legge e per particolari clausole apposte nel contratto) da parte del donante.

La donazione è un atto particolare che in alcuni casi comporta dei rischi e rende difficoltosa la successiva vendita o mutuabilità del bene.

E' sempre consigliabile un'attenta analisi di un professionista esperto (possibilmente il proprio Notaio di fiducia).

La donazione più comune è quella effettuata dai genitori verso i figli per beni immobili, spesso con riserva del diritto di usufrutto (viene quindi donata la nuda proprietà) che consente al donante di continuare a vivere (o percepire un canone di locazione nel caso in cui l'immobile sia locato) nell'immobile oggetto della donazione stessa.

Tale pratica, diffusa sopratutto fra quanti intendono effettuare in vita una suddivisione del proprio patrimonio ancora prima della successione ereditaria, ha però dei limiti ed espone il beneficiario della donazione a particolari rischi, anche a distanza di anni.

Innanzitutto va considerato che la donazione, per definizione, incide sul patrimonio del donante. L'impoverimento di tale patrimonio può avere conseguenze, anche gravi, alla morte del donante, nel caso in cui a cui uno degli eredi non sia stata riconosciuta la spettante quota di legittima.

In questo caso l'erede leso ha la possibilità, entro dieci anni dalla morte del donante (o meglio, dall'apertura della pratica di successione, corrispondente con la morte del donante) di far valere i propri diritti chiedendo un'azione di riduzione, ed eventualmente restituzione, sulle donazioni.

L'azione di riduzione può essere effettuata solo nel caso in cui l'erede leso non riesca a soddisfare i suoi diritti attraverso il patrimonio lasciato alla morte dal donante.

In questo caso l'erede privato della sua quota di legittima può chiedere al beneficiario della donazione che la stessa venga restituita o in caso lo stesso ne abbia disposto, può rifarsi sui suoi beni fino alla soddisfazione del suo diritto.

Nel caso in cui il bene donato sia stato venduto a un terzo soggetto e i beni del beneficiario non siano sufficienti a soddisfare il legittimario, lo stesso ha la possibilità di chiedere la restituzione del bene (o il saldo attraverso il versamento di una somma corrispondente) all'acquirente, anche se estraneo alla vicenda e proprietario attraverso un atto d'acquisto in buona fede.

Ciò a patto che non siano trascorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione.

Trascorso detto termine, e in assenza di opposizioni alla donazione, il bene non potrà più essere oggetto di restituzione.

Va specificato che la restituzione comporta che il bene venga consegnato libero da pesi ed ipoteche: eventuali creditori ipotecari perderebbero quindi tutti i diritti.

Nel caso in cui il soggetto donante sia in vita e al tempo della donazione non sapesse di avere dei figli (o non fossero ancora nati), lo stesso ha la possibilità di chiedere la risoluzione della donazione (salvo alcuni casi particolari).

Infine, è bene osservare che i legittimari non possono in alcun modo rinunciare al diritto di fare opposizione alla donazione fin quando il donante è in vita.
Eventuali dichiarazioni e assensi alla donazione, sono quindi inutili e inefficaci.

L'insieme di tutte queste motivazioni rende spesso difficile la vendita o l'accesso al credito su un immobile oggetto di donazione.

Che cos'è un fondo patrimoniale ed un'azione revocatoria

Prima di approfondire la questione relativa alle nuovi disposizioni legislative, proprio per capire l'importanza delle nuove disposizioni, chiariamo, per chi non lo sapesse, cos'è un fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale rappresenta un vincolo costituito, attraverso un atto notarile, per lo più su beni immobili, titoli di credito e beni mobili registrati. Storicamente, l’istituto del fondo patrimoniale ha sostituito il patrimonio familiare e la dote.

Attualmente e' regolato dagli articoli 167 e successivi del codice civile.

In particolare, all'articolo 176 Cc, si legge che, ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione puo' essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

La dottrina lo fa rientrare nella categoria del patrimonio separato. La sua funzione principale e' quella di soddisfare i bisogni della famiglia (e cioe' i bisogni relativi ai diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione).

Bisogna dire pero', che il fondo patrimoniale non tutela da tutti i debiti, ma solo da quelli sorti dopo la costituzione del fondo stesso: i creditori anteriori, invece, qualora si ritengano lesi nelle proprie ragioni dall'istituzione del fondo, potranno esperire un’azione revocatoria per far dichiarare inefficace, nei loro confronti, il fondo patrimoniale stesso.

La cosiddetta azione revocatoria, pero', deve essere necessariamente intrapresa entro cinque anni dalla costituzione del fondo.

L’unica eccezione in cui i beni inseriti nel fondo patrimoniale possono essere aggrediti dai creditori successivi alla sua annotazione e' quando l’obbligazione per la quale i creditori agiscono sia stata contratta dal debitore per i bisogni della famiglia e/o che di cio' il creditore medesimo ne fosse stato a conoscenza.

Per bisogni della famiglia si intendono le esigenze di vita del nucleo familiare, valutabili in base all’Isee in cui la famiglia si colloca.

Contrariamente, gli oneri che non sono volti al mantenimento della famiglia, ma che sono di natura voluttuaria, come ad esempio l’acquisto di una macchina di lusso, o derivanti da interessi speculativi non possono considerarsi rivolte a bisogni della famiglia.

Con la conseguenza che i relativi creditori non potranno aggredire il fondo patrimoniale.

Anche i creditori per debiti contratti prima dell’annotazione del fondo nell’atto di matrimonio non potranno piu' agire sui beni in esso inseriti.

Su questo punto, pero', e' bene fare un’importante precisazione. Infatti, se i creditori riescono a dimostrare che il debitore ha costituito il fondo al solo scopo di frodarli, allora potranno agire in giudizio con la cosiddetta azione revocatoria, di cui parlavamo prima. Con questo atto possono, cioe', chiedere al giudice che il fondo sia dichiarato, nei loro confronti, inefficace.

Come detto, l’azione revocatoria intrapresa entro 5 anni dalla costituzione del fondo patrimoniale.

Scaduto il termine, quindi, il fondo e' inattaccabile anche per i creditori anteriori alla sua annotazione.

In parole povere, i beni resteranno, in questo caso, inattaccabili.

Da notare bene che, in caso di fallimento di uno dei coniugi, il fondo patrimoniale puo' essere sottoposto a revocatoria fallimentare, se costituito nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento.

Veniamo ora all'aspetto principale, motivo per cui e' stato redatto questo articolo: come difendere la casa familiare grazie al fondo patrimoniale.

Nulla vieta, infatti, al debitore di inserire nel fondo un bene su cui la banca ha gia' iscritto ipoteca a seguito, per esempio, di un mutuo.

In questo caso, l’immobile sara' sempre pignorabile dalla banca, ma non lo sara' per gli altri creditori diversi dalla banca.

Cosi', per il proprietario dell’immobile che paghi regolarmente le rate del mutuo non ci sara' nulla da temere.

Pignoramento immediato e senza necessità di previa azione revocatoria: sconvolta la materia di donazioni trust e fondi patrimoniali

Ecco come, grazie alla legge 83/2015, in particolare con l'introduzione dell'articolo 2929-bis nel codice civile, è stato sconvolto il mondo delle donazioni, dei trust e dei fondi patrimoniali: vediamo, in linea generale, quanto sarà più facile ottenere un pignoramento per i creditori.

Proprio così: avrà effetti stravolgenti su donazioni, fondi patrimoniali e trust la nuova norma contenuta nell'ultima riforma della giustizia che, per le procedure di esecuzione forzata successive al 27 giugno 2015, concede al creditore il potere di pignorare i beni immobili o i mobili registrati (auto, motocicli, ecc.) del debitore nonostante quest’ultimo li abbia in precedenza donati a terzi o vi abbia costituito un vincolo di indisponibilità.

In parole povere, il creditore potrà ugualmente far valere il suo pignoramento, benché successivo alla cessione del bene, senza neanche bisogno di ottenere prima una sentenza che renda inefficace l’atto (cosiddetta causa di revocatoria ordinaria).

Lo potrà comunque fare solo se ha trascritto il pignoramento entro un anno dall'atto medesimo del debitore.

Spirato tale termine, dovrà, invece prima agire con la revocatoria.

Questo significa, in pratica, che tutti gli atti posti dal debitore come donazioni, fondi patrimoniali o trust saranno vacillanti per un anno dal loro compimento, poiché, entro tale termine, il creditore può sempre intervenire ed espropriarli.

Affinché, tuttavia, il creditore possa procedere al pignoramento sui beni del debitore già donati o su cui vi abbia costituito un vincolo di indisponibilità, occorrono tutti i seguenti requisiti:

  1. l’atto del debitore deve essere:
    • pregiudizievole per il creditore: in altre parole, il debitore non deve possedere altri beni su cui il creditore possa, pignorandoli, recuperare quanto gli spetta;
    • compiuto a titolo gratuito dopo il sorgere del diritto di credito.
  2. il creditore deve:
    • essere munito di titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo non opposto, un assegno, una cambiale, un atto notarile come un mutuo, un attestato di credito della SIAE, una cartella esattoriale, un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ecc.)
    • aver trascritto l’atto di pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto del debitore.

Tale norma si applica anche al creditore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione promossa da un altro creditore.

In caso di donazione, l’esecuzione si attua nella forma dell’espropriazione presso terzi. In tutti gli altri casi si seguono le regole proprie a ciascun bene.

Tanto il debitore, quanto il terzo che da questi abbia ottenuto il bene (per es. il donatario), quanto qualsiasi altro interessato alla conservazione del vincolo si può ovviamente opporre al pignoramento (magari sostenendo che il debitore possiede altri beni aggredibili e su cui il creditore può ugualmente soddisfarsi).

Purtroppo, questa norma consentirà al creditore di pignorare i beni immobili o mobili registrati del debitore nonostante siano stati posti all'interno del fondo patrimoniale o del Trust senza dover aspettare l’esito della revocatoria ordinaria, con notevole risparmio di tempo, nonostante il fondo costituito dai coniugi renda, di norma, impignorabili i beni ivi immessi da parte dei creditori sorti per spese non inerenti ai bisogni della famiglia.

L'analisi tecnica del decreto legge che tende la mano ai creditori agevolando il pignoramento in istituti come donazioni fondi patrimoniali e trust

Dunque, forniamo al lettore una piccola analisi tecnica del decreto legge che tende la mano ai creditori agevolando il pignoramento in istituti come donazioni fondi patrimoniali e trust.

La linea di tendenza volta a rafforzare la tutela del creditore trova riscontro in alcuni recenti provvedimenti governativi, come le modifiche apportate dal decreto legge 83/2015 all'articolo 492 bis del codice di procedura civile (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al debitore); oppure l'integrazione dell'articolo 2929 del codice civile con una specifica sezione (sezione I bis) che regola l'espropriazione di beni del debitore oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito (donazioni e conferimento di immobili al fondo patrimoniale).

Per quel che attiene la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al debitore, l'articolo 492 bis del codice di procedura civile è stato integrato prevedendo che se vi e' pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notifica del precetto.

Passiamo, invece, ad esaminare la possibilità concessa al creditore di espropriare i beni del debitore oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito (in pratica atti di donazione, di costituzione di un fondo patrimoniale, di costituzione di un trust o, in genere, di costituzione di un patrimonio separato in materia societaria).

La normativa in vigore fino al 27 giugno 2015, prevedeva che il creditore che avesse voluto agire sui beni alienati a titolo gratuito (donati) oppure conferiti al fondo patrimoniale o al trust, avrebbe dovuto agire per ottenere una sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto impugnato e, dopo il suo passaggio in giudicato, agire in via esecutiva sul bene del debitore come se quel bene non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.

Integrando l'articolo 2929 del codice civile con l'apposita sezione I bis inerente l'espropriazione di beni del debitore oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito, il governo ha voluto semplificare la procedura del creditore procedente rispetto agli atti a titolo gratuito del debitore finalizzati a sottrarre i propri beni all'azione esecutiva (pignoramento ed espropriazione) del creditore.

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonchè la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

Pur restando ferma per il creditore la strada ordinaria dell'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 del codice civile, come si evince dalla formulazione appena riportata, l'atto in pregiudizio del creditore deve essere stato posto in essere successivamente al sorgere del credito e il creditore può procedere nel termine di un anno dalla data in cui l'atto dispositivo del debitore è stato trascritto.

In pratica, una volta individuato l'atto che ha creato un vincolo di indisponibilità sul bene di proprietà del debitore (conferimento del bene al fondo patrimoniale, ad esempio) il creditore potrà agire in via esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il debitore, come se il vincolo opposto non esistesse oppure, qualora il pregiudizio derivi da un atto di alienazione a titolo gratuito (donazione) il creditore promuoverà l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario (donatario).

Naturalmente, il debitore o il donatario possono proporre opposizione all'esecuzione eccependo che l'atto di conferimento del bene al fondo patrimoniale o di donazione sia precedente al sorgere del credito o che la sua trascrizione sia avvenuta più di un anno prima dalla trascrizione del pignoramento.

Cosa cambia per debitori e creditori dopo le nuove norme sul pignoramento

Ecco cosa cambia, in sostanza, per debitori e creditori dopo le nuove norme sul pignoramento.

In pratica, nonostante eventuali atti di alienazione del bene a titolo gratuito (donazione) e indipendentemente da atti che comportano vincoli di indisponibilità del bene (come trust, fondo patrimoniale e vincolo di destinazione), trascritti dal debitore dopo il sorgere del credito, il creditore può ugualmente pignorare il bene, a condizione che il pignoramento venga trascritto entro un anno dalla trascrizione effettuata dal debitore, senza dover necessariamente procedere per la declaratoria di inefficacia dell'atto.

Il debitore e il terzo eventuale pignorato (beneficiari della donazione o del vincolo di destinazione) potranno contestare il pignoramento esclusivamente attraverso un'azione giudiziale di opposizione all'esecuzione, che avrà esito positivo se, e solo se, riusciranno a dimostrare che l’atto del debitore non è a titolo gratuito oppure che non comporta un vincolo di indisponibilità del bene.

L'onere della prova viene pertanto trasferito, con questa integrazione al codice civile, dal creditore al debitore.

Da notare bene che la nuova formulazione dell'articolo 2929 del codice civile si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente al 27 giugno 2015.

10 Giugno 2017 · Simone di Saintjust


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