Pignoramento per disoccupato invalido civile presso residenza altrui

Possibilità di pignoramento presso residenza altrui

Sono debitore di circa 10 mila euro, ho lasciato la mia città perchè non potevo pagare più l'affitto e sono ancora disoccupato da circa 3 anni.

Sono venuto al nord a casa di un amico che gentilmente mi ospita con il quale non ho nessun legame di parentela.

Sono inoltre invalido civile al 100%.

Oggi è venuto un signore a chiedere i soldi e facendomi un'offerta che io non ho potuto accettare perchè sempre senza lavoro.

E' stato molto indisponente quindi l'ho fatto uscire di casa lui mi ha minacciato dicendomi che ci vedremo in tribunale.

Per cortesia vorrei sapere se la persona che mi ospita rischia qualcosa.   La casa è sua ed anche tutti i mobili sono suoi...

Esempio: Pignoramento? Come mi devo comportare? Cosa rischio? E come faccio a pagare se sono sempre disoccupato?

L'unica entrata che ho è di Euro 267,00 (pensione di invalidità) che ovviamente percepisco solo e soltanto perchè non lavoro.

Opzioni di pignoramento - I beni che potranno essere aggrediti

La sua pensione di invadilità non è pignorabile perché inferiore al cosiddetto "minimo vitale", attualmente quantificato intorno ai 500 euro.

Nelle sue condizioni di debitore si trova quasi in una botte di ferro. Scrivo quasi perché il creditore potrebbe presentare un ricorso per decreto ingiuntivo ed avviare un pignoramento presso la sua attuale residenza.

Si tratterebbe tuttavia di un comportamento emotivo e non razionale. Le spese da affrontare per pignorare i beni presenti nella casa in cui il debitore è residente non giustificano quasi mai il ricorso ad una siffatta tipologia di azione esecutiva.

Ma tant'è. Il recente scambio di battute da lei avuto con l'agente esattoriale esterno potrebbe dare il via anche ad una simile evenienza.

Nel "pignoramento mobiliare" presso il debitore opera una “presunzione legale di appartenenza (o proprietà)” dei beni mobili presenti nella sua “casa” (o azienda o altro luogo a lui appartenente).

Per ovviare al problema deve stipulare con l'effettivo proprietario dei beni pignorabili presenti in casa, un contratto di comodato gratuito e registrarlo all'Agenzia delle Entrate.

La registrazione di un atto privato può essere effettuata in qualsiasi ufficio dell'Agenzia (quindi non nell'ufficio di competenza territoriale rispetto al proprio domicilio fiscale), scelto tenendo presente solo la propria comodità, ma è importante recarvisi avendo già con sé:

  1. l'originale e la fotocopia dell'atto da registrare,
  2. marche da bollo da 10,33 euro da applicare su originali e copie ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe
  3. attestato di versamento mod. F23 in originale;
  4. il prestampato per la richiesta di registrazione (md. 69) che trova presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate o qui.

24 Ottobre 2012 · Ornella De Bellis




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

4 risposte a “Pignoramento per disoccupato invalido civile presso residenza altrui”

  1. Anonimo ha detto:

    La ringrazio Ornella per la risposta immediata.
    La mia amica mi metterebbe a disposizione il camper del padre che è rimessato all’interno della sua area privata e io non avrei accesso all’abitazione e nel caso si presentasse qualcuno io comunque non avrei le chiavi. Cambierebbe così la situazione?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Il camper non ha numero civico proprio e, pertanto, la residenza registrata in anagrafe resterebbe comunque condivisa nell’appartamento occupato con la sua amica: tuttavia, un contratto registrato di comodato del camper aiuterebbe moltissimo in prospettiva di un eventuale ricorso al giudice delle esecuzioni in caso di pignoramento presso la residenza del debitore e l’ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento, se proprio non è uno che si conforma ciecamente alla legge vigente ed alla giurisprudenza consolidata, dovrebbe prendere atto che i beni del debitore sono localizzati nel camper in cui il debitore sembra oggettivamente vivere.

      Questo è quanto: tuttavia qui si risponde ad una domanda e il contenuto della risposta va adeguato, necessariamente, a codice civile, leggi ed orientamenti attuali di giurisprudenza. Nella realtà andrebbe anche considerato che difficilmente un creditore professionista (a differenza di un privato che potrebbe serbare rancore personale verso il debitore) affida il recupero di quanto gli è dovuto al pignoramento presso la residenza del debitore, per acquisire, al massimo, mobili usati e vecchie suppellettili che difficilmente riuscirebbe a piazzare in una vendita all’asta.

  2. Anonimo ha detto:

    Salve a tutti, ho appena fatto la richiesta d invalidità civile e ho ottenuto il 100% con accompagno. Il mio problema è che non ho la residenza. Mio padre è deceduto nel 2016 lasciandomi numerosi debiti con il fisco e ho perso la casa per mancato pagamento del mutuo e ora sono provvisoriamente ospite presso una mia amica e mi occorre una residenza con urgenza altrimenti il verbale d invalidità verrà annullato e dovrò rifare tutto dall inizio. All’ Inps adesso risulto irreperibile e mi occorre un certificato di residenza in carta semplice. Le mie condizioni economiche sono disastrose e ho assolutamente bisogno di questo sussidio. Se ora metto la residenza come ospite da questa mia amica lei cosa rischia? Cosa posso fare per non danneggiarla? Vi ringrazio in anticipo per l’aiuto.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      L’amica che la ospita rischia il pignoramento dei beni pignorabili presenti nella casa dove abita il debitore: se padrona di casa e debitore convivente sottoscrivono un contratto di comodato per i beni che il debitore è autorizzato ad utilizzare per il tempo che resterà ospite della padrona di casa, e lo registrano presso l’Agenzia delle entrate, in caso di pignoramento ed asporto dei beni pignorati, la padrona di casa potrà rientrarne in possesso con l’aiuto di un avvocato che presenti ricorso al giudice delle esecuzioni. Insomma, la signora dovrà essere una sua amicona, per farle acquisire la residenza presso di lei.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!