Pignoramento dello stipendio – gli adempimenti del terzo pignorato, del creditore e del debitore

Pignoramento dello stipendio - gli adempimenti del terzo pignorato, del creditore e del debitore

Quali sono gli adempimenti fiscali in termini di ritenuta d'acconto che devono essere osservati dal terzo pignorato, dal creditore pignoratizio e dal debitore. Esempi pratici riferiti alle situazioni più comuni ed alle casistiche più frequenti.

Pignoramento dello stipendio e della pensione - quadro complessivo

Il quadro complessivo della questione relativa alla pignorabilità dei crediti da lavoro dei dipendenti pubblici e dei lavoratori privati, quale emerge dai ripetuti interventi del giudice costituzionale è il seguente:

a) gli stipendi, salari, pensioni, indennità di  fine rapporto, assegni di quiescenza, indennità integrativa speciale ecc.

, possono essere pignorati, per causa di alimenti, previo decreto di autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, entro la misura di un terzo;

b) stipendi e pensioni possono essere pignorati, fino alla misura di un quinto e senza preventiva autorizzazione del giudice (pignoramento esattoriale) per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ecc., derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro, nonché, relativamente ai pensionati I.N.P.S., per debiti derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive;

c) sempre i crediti sopra menzionati, e quindi anche quelli da pensione, possono essere pignorati, fino alla concorrenza di un quinto, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dall'origine, all'impiegato o salariato;

d) entro la stessa misura di un quinto possono essere pignorati o sequestrati tutti gli stipendi, salari, pensioni, retribuzioni derivanti dalla prestazione di attività lavorativa dei dipendenti pubblici o privati, per ogni credito vantato nei confronti di costoro;

e) la misura della quota pignorabile va determinata al netto delle ritenute di legge;

f) nel caso in cui concorrano crediti “alimentari”,  crediti “qualificati” (verso Stato, Regioni, Province, Comuni), cessioni e deleghe del quinto (esistenti prima del pignoramento), gli  stipendi e le pensioni, al netto delle ritenute di legge, possono essere pignorati fino alla metà.

g) per le pensioni  la parte necessariamente destinata a soddisfare le esigenze minime di vita (minimo vitale) resta sottratta ad ogni pretesa esecutiva. A meno che il debito non riguardi alimenti dovuti per legge  o creditori “qualificati” (Stato, Regioni, Province, Comuni).

E’ comunque il Giudice dell'esecuzione a stabilire, anche sulla scorta della dichiarazione resa dal datore di lavoro, la somma che il datore di lavoro dovrà trattenere e versare al creditore pignorante e le relative modalità di versamento fino all'estinzione del pignoramento e nel rispetto dei limiti così  come disciplinati dall'Articolo 545 del Codice di Procedura Civile.

Pignoramento e adempimenti fiscali del sostituto d'imposta

La norma sulla ritenuta alla fonte per le quote pignorate

Con provvedimento del 3 marzo 2010, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha emanato le disposizioni che regolano l'effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, numero 449, come modificato dall'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, numero 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, numero 102.

Gli adempimenti fiscali del sostituto d’imposta

In caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzi (nel nostro caso la ditta), quest'ultimo (di seguito terzo erogatore), ove rivesta la qualifica di sostituto di imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del DPR 600/1973, opera, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal creditore pignoratizio.

Il terzo non è tenuto a svolgere indagini per verificare se le somme devono o meno subire la ritenuta. Sarà, pertanto, onere del creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla (A.E. C irc. 2.3.2011, numero 8).

Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del DPR 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni (lavoro dipendente, assimilato, autonomo, provvigioni, compensi dovuti dal condominio all'appaltatore, interessi su redditi di capitali, ecc.), nell'articolo 11, commi 5, 6 e 7, della legge 413/1991, nonché nell'articolo 33, comma 4, del DPR 42/1988.

L'obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte (IRPEF), ai sensi delle richiamate disposizioni (la ritenuta non deve essere operata nei confronti dei soggetti IRES);
  2. il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef (pertanto si escludono le società);
  3. il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta in base a quanto previsto dagli articoli 23 e seguenti del DPR 600/1973; deve, cioè, rientrare fra i soggetti cui la legge tassativamente conferisce l'obbligo di pagare le imposte in luogo d'altri, per fatti e situazioni a questi riferibili.

Esempi di ritenuta d'acconto

  1. Professionista che vanta un credito nei confronti di un suo cliente (persona fisica non imprenditore) e che instaura un giudizio per la soddisfazione di tale credito. Se la sentenza di condanna del cliente esita in una esecuzione forzata comportando il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente acceso dal cliente inadempiente presso un istituto di credito, la banca (terzo sottoposto ad esecuzione), rivestendo la qualità di sostituto di imposta in base alle richiamate disposizioni, è tenuto ad effettuare le ritenute sulle somme assegnate al professionista (creditore pignoratizio), anche se, in mancanza di esecuzione forzata, non sarebbe stato operato il prelievo alla fonte da parte del cliente (debitore), in quanto persona fisica non imprenditore.
  2. Se il dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro, l'istituto bancario (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta del 20 per cento all'atto del pagamento delle somme in favore del dipendente, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma dell'articolo 23 del DPR 600/73, è previsto il prelievo alla fonte.
  3. Se il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore) al pagamento di pigioni di affitto arretrate, riesce a pignorare lo stipendio dell'inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo erogatore), quest'ultimo non deve effettuare alcuna ritenuta, in quanto i redditi di fabbricato non rientrano tra quelli che, ai sensi delle disposizioni enunciate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte. Il dato deve, comunque essere indicato nel modello 770 - quadro SY.
  4. La ritenuta non deve essere operata se le somme siano erogate dal terzo a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratizio (articolo 6, co. 2, del Tuir).
  5. Se nella somma da corrispondere pari a 100 euro, sono compresi compensi per prestazioni di lavoro autonomo pari a 70 euro, imposta sul valore aggiunto pari a 14 euro (20per cento di 70) e spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente pari a 16 euro, la ritenuta deve essere effettuata solo sui compensi, pari a 70 euro, in quanto le restanti somme non scontano prelievo fiscale.
  6. Se nella somma da corrispondere, pari a 100 euro, sono compresi compensi per prestazioni di lavoro autonomo pari a 70 euro, imposta sul valore aggiunto pari a 14 euro e interessi moratori o dilatori pari a 16 euro, le ritenute devono essere applicate sui compensi, pari a 70 euro, e altresì sugli interessi, pari a 16 euro, posto che questi ultimi, a mente dell'articolo 6, comma 2, del Tuir, costituiscono redditi della stessa natura di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati
  7. Nell'ipotesi in cui un professionista vanti un credito nei confronti di un suo cliente e instauri un giudizio per la soddisfazione di tale credito. Se la sentenza di condanna del cliente esita in una esecuzione forzata comportando il pignoramento di una quota dello stipendio del cliente presso il suo datore di lavoro, quest'ultimo (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare una duplice ritenuta alla fonte: quella relativa al reddito di lavoro dipendente in forza dell'articolo 23 del DPR numero 600/1973 e quella di cui all'articolo 21, comma 15, della legge numero 449 del 1997, come modificato dall'articolo 15, comma 2, del DL numero 78 del 2009.

Adempimenti fiscali del terzo erogatore

A fronte dei pagamenti effettuati, il terzo erogatore è tenuto ai seguenti adempimenti:

a) versare la ritenuta operata ai sensi dell'articolo 1 utilizzando l'apposito codice tributo (1049, ris. AE 18/2010), entro il giorno 16 del mese successivo a quello di applicazione della ritenuta;

b) comunicare al debitore l'ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le ritenute effettuate (non è previsto un termine; l'A.E. precisa che deve essere effettuata nei termini utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi);

c) certificare al creditore pignoratizio l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute (entro il consueto termine del 28 febbraio e in forma libera);

d) indicare nella dichiarazione dei sostituti (modello 770), i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. L'adempimento deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute.

Adempimenti fiscali del creditore pignoratizio

Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. La tassazione definitiva delle somme è affidata al creditore pignoratizio, anche nel caso in cui le somme erogate configurino redditi soggetti a tassazione separata, o soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. (A.E. circolare 8/2011).

Se le somme erogate costituiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati, qualora il creditore pignoratizio (lavoratore dipendente o collaboratore) intenda chiedere al proprio attuale datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del DPR numero 600/1973, il terzo erogatore (ad es. la banca del datore di lavoro inadempiente) dovrà consegnare la predetta certificazione entro 12 giorni dalla richiesta da parte del creditore pignoratizio (meglio 730!).

Il sostituto dovrà, a sua volta, certificare le relative somme sul modello 770 semplificato.  Gli assegni destinati al mantenimento dei figli non costituiscono reddito. Pertanto, qualora il provvedimento del giudice non distingua la quota dell'assegno destinata al mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per la metà del suo ammontare (articolo 3 del DPR 42/1998 - circolare A.E. 8/2011).

Liberamente tratto da un articolo di Michele Ianiri - Confartigianato Ravenna

16 Giugno 2011 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

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2 risposte a “Pignoramento dello stipendio – gli adempimenti del terzo pignorato, del creditore e del debitore”

  1. Carla Benvenuto ha detto:

    Pignoramento dello stipendio edi adempimenti del terzo pignorato, del creditore e del debitore – Quadro sinottico su normative di riferimento, sanzioni e provvedimenti ADE

    Normativa di riferimento:
    – Legge 27/12/1997, n. 449, art. 21
    – Provv. Agenzia entrate 3/3/2010;
    – Circolare 2/3/2011, n. 8/E.

    Codice tributo:
    – 1049: ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi – art. 21, c. 15. Legge n. 449/97, come modif. dall’art.15, c. 2 , D.L. n. 78/09

    Sanzioni:
    Sanzione amministrativa:
    – omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;
    – omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.
    Sanzione penale:
    – mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.

    Agenzia delle Entrate: Provvedimento 03/03/2010
    Provvedimento concernente l’effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102 – (Pubblicato il 04/03/10 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244)

    Decreto legislativo 10/03/2000, n. 74
    Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
    Articolo 10 Bis – Omesso versamento di ritenute certificate

    Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600
    Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
    Articolo 23 – Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente

    Legge 27/12/1997, n. 449
    Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
    Articolo 21 – Disposizioni per il recupero d’imponibile

    Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471
    Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    Articolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti
    Articolo 14 – Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte

    Decreto legge 01/07/2009, n. 78
    Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini [Tremonti-ter]
    Articolo 15 – Potenziamento della riscossione

  2. Carla Benvenuto ha detto:

    Per consentire al terzo di fornire la dichiarazione mediante invio di lettera raccomandata, anziché direttamente in udienza, il discrimine è rappresentato dalla natura dei crediti oggetto di pignoramento. In base all’art. 543 del codice di procedura civile, i crediti per i quali il terzo deve rendere la dichiarazione in udienza riguardano “le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego”.

    Ai sensi del secondo comma, n. 4, dell’art. 543 c.p., infatti, l’atto di pignoramento presso terzi deve contenere l’invito al terzo a comunicare, entro dieci giorni, la propria dichiarazione direttamente al creditore, per il tramite di una lettera raccomandata. In ogni caso, resta ferma la necessità della citazione del debitore all’udienza.

    Con la propria dichiarazione il terzo è tenuto a specificare di quali cose si trovi in possesso o di quali somme risulti debitore. Per consentire al terzo di fornire la dichiarazione mediante invio di lettera raccomandata, anziché direttamente in udienza, il discrimine è rappresentato dalla natura dei crediti oggetto di pignoramento.

    In base all’art. 543 del codice di procedura civile, i crediti per i quali il terzo deve rendere la dichiarazione in udienza riguardano “le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego”.

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