pignoramento esattoriale del quinto dello stipendio in presenza di cessione

Pignoramento esattoriale dello stipendio in presenza di cessione del quinto

Agli inizi del mese di febbraio hanno mandato dalla serit di Palermo sia a me che a mio marito un avviso di pagamento per delle cartelle esattoriali, comunicandoci che se entro 20 giorni non provvederemo al pagamento si rivarranno sul nostro stipendio presso il comune di palermo (siamo entrambi dipendenti comunali).

Ora premettendo che molti di questi tributi sono scaduti (tributi scaduti da oltre 10 anni o cartelle di multe notificate 7 anni fa)
io vorrei avere due risposte gentilmente: la prima riguarda la prescrizione delle cartelle notificate e non impugnate.

Seguono veramente il tributo? Perchè se è così in realtà le nostre sono tutte impugnabili.

La seconda: io e mio marito abbiamo già la cessione del quinto: cosa possono farci? si metteranno in coda adl debito o possono pignorarci dell'altro?

La cessione in corso non rileva ai fini della determinazione del quinto pignorabile

No. Il pignoramento è sull'intero stipendio al netto delle ritenute. La cessione in corso non rileva ai fini della determinazione del quinto pignorabile, salvo la discrezionalità del Giudice che può diminuire il pignoramento entro il massimo.

Lei ha chiesto ed ottenuto una cessione volontaria del quinto dello stipendio.

Serit chiede ed ottiene il pignoramento presso terzi (il suo datore di lavoro) del quinto dello stipendio al lordo della cessione del quinto.

Qualche possibilità di opposizione innanzi al giudice delle esecuzioni sussiste se e solo se il pignoramento del quinto riduce il suo stipendio (sempre al lordo della cessione volontaria) al di sotto della soglia del "minimo vitale" (intorno ai 500 euro).

23 Febbraio 2011 · Simone di Saintjust




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2 risposte a “pignoramento esattoriale del quinto dello stipendio in presenza di cessione”

  1. daniele1 ha detto:

    scusate ma non ho capito bene, il sottoscritto pensionato ha provveduto a fare la cessione del quinto a una finanziaria. ora un altra che purtroppo non sono riuscito a pagare mi avvisa che provvederà a pignorare un quinto.
    ma non dovrebbe essere ora un decimo? siccome ho già ceduto il quinto….la nuova finanziaria dovrebbe aspettare
    la fine del primo prestito con cessione? grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Non funziona così. Innanzitutto, trattandosi di un debito con una finanziaria (credito ordinario) il pignoramento comporta la trattenuta massima di un quinto. Con Equitalia il discorso è diverso (credito esattoriale): se il pensionato percepisce fino a 2500 euro netti mensili la quota pignorata massima è di un decimo.

      Ma torniamo a noi. La finanziaria di cui lei è debitore proverà a chiedere al giudice il pignoramento del 20% della sua pensione netta. Il giudice dovrà controllare che la somma della quota ceduta e di quella pignorata non portino la sua pensione a meno della metà. Ed inoltre che la pensione netta residua non finisca con l’essere inferiore al c.d. “minimo vitale” (circa 500 euro).

      Ove ciò accadesse, il giudice diminuirà la quota del 20% richiesta dal creditore (per questo si indica come quota massima) fino a rispettare i due requisiti a chi si è accennato, che sono imposti per legge.

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