Pignoramento dello stipendio per assegno di mantenimento dovuto e non versato

Si può effettuare il pignoramento dello stipendio per assegno di mantenimento anche se lo stipendio è già stato pignorato?

Se un coniuge legalmente separato non versa da diverso tempo gli assegni di mantenimento per l’ex moglie (disoccupata) e per i propri figli è possibile subire il pignoramento per omesso versamento dell'assegno di mantenimento anche se, con l’intero importo stabilito dal giudice in sede di separazione, lo stipendio del coniuge risulterà pignorato in misura maggiore del 50% a causa di un precedente pignoramento (1/5 dello stipendio)?

Il coniuge percepisce uno stipendio pari a 2000 euro di cui 400 sono già pignorati.

L’importo dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice è pari a 1000 euro. Se oltre al quinto dello stipendio venisse pignorato l’intero importo del mantenimento si supererebbe di 400 euro la soglia del 50% (400+1000=1400 ).

Nel caso in cui non sia possibile effettuare un pignoramento oltre la soglia del 50% l’ex moglie può agire in qualche modo per ricevere il restante importo (400 euro) oppure deve accontentarsi di una cifra minore rispetto a quella stabilita dal giudice (600 euro anziché 1000)?

Il giudice non potrà fare altro che disporre un pignoramento

L'ex coniuge che ha diritto all'assegno di mantenimento nella misura stabilita pari a 1000 euro ricorrerà al Giudice. Il quale non potrà fare altro che disporre un pignoramento nella misura di 600 euro, rispetto al massimo di 667 circa, corrispondente ad un terzo dello stipendio netto.

Il legale dell'ex coniuge che ha diritto al mantenimento, nell'udienza in cui è convocato il datore di lavoro per rendere edotto il Giudice sugli eventuali pignoramenti preesistenti, prenderà nota delle scadenza del primo rimborso.

E, quindi, il coniuge sottoposto ad esecuzione, completato il piano di rientro relativo al primo pignoramento, si vedrà perpetuare il prelievo alla fonte a favore dell'ex coniuge procedente, questa volta per un importo pari a 667 euro.

D'altra parte il coniuge obbligato a corrispondere gli alimenti, se non ha altri redditi, può chiedere la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione, specie quando si è verificato un peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell'altro.

Il discorso cambia, naturalmente, se il coniuge obbligato possiede beni immobili o depositi in conto corrente o titoli azionari ed obbligazionari. In questo caso il beneficiario dell'assegno di mantenimento potrà avviare le opportune azioni esecutive finalizzate alla riscossione coattiva dei propri crediti alimentari.

1 Ottobre 2012 · Loredana Pavolini




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2 risposte a “Pignoramento dello stipendio per assegno di mantenimento dovuto e non versato”

  1. MARINO GIOVANNI ha detto:

    Nel giugno del 1996 ho iniziato le pratiche di separazione e nel giugno 2001 ottenni la separazione con addebito e fui condannato a pagare £. 2.250.000.= per il mantenimento della mia ex moglie. Il mio legale di allora fece passare in giudicato la sentenza e la mia ex moglie mi richiese, nel 2003, tutti gli arretrati a decorrere dal 1996, importo che non era nelle mie disponibilità, quindi, tra importo di mantenimento e arretrati, mi fu pignorato l’intero stipendio. Fui quindi costretto a dimettermi ed andare in pensione nel gennaio 2006. In attesa della sentenza di divorzio ho sempre inviato alla mia ex un assegno di €. 540,00 mensili pari ad un quinro della mia pensione. Con la sentenza di divorzio di giugno 2011 il Tribunale di Latina conferma l’assegno di separazione rivalutato in base all’indice Istat senza quantificare lo stesso. Propongo Appello e alla prima udienza la Corte conferma quanto stabilito dal Tribunale (anche qui senza indicare un importo preciso) riservandosi di decidere definitivamente l’ammontare dell’assegno divorzile. La mia ex forte di questa decisione mi richiese, con lettera raccomandata di versargli l’assegno pari, secondo i suoi conteggi, a 1.700 €. mensili, la mia pensione netta è di €. 2.776,00 su cui grava un importo di €. 500, per cessione del quinto; succesivamente la mia ex invita l’Inps a versargli direttamente l’importo che si auto riduce a 1.426 €. A tale richiesta mi oppongo e tramite il mio legale, con atto notificato all’Inps e alla controparte, diffido l’Ente a mettere in atto tale trattenuta. Ieri, con il pagamento della pensione del mese di ottobre mi accerto che l’Inps mi ha accreditato un importo pari a 1.429,00 €. e versato alla mia ex un importo di € 1.426,00 (quindi dovrei percepire un assegno mensile netto di 2.860,00 € e la cosa mi ha lasciatop molto perplesso) è da notare che non ho ricevuto nessuna comunicazione preventiva da parte dell’Inps. Ho quindi stampato il riepilogo della pensione di ottobre e sorprendentemente ho accertato che l’Inps ha effettuato i seguenti conteggi: Pensione Lorda 4.174,06 meno assegno alimentare 1.426,79 meno trattenuta obbligatoria 357,19 (cessione del quinto chiesta antecedentemente e ammontante a €. 500) restano €. 2.390,08 lorde partendo da questo importo l’Inps calcola l’Irpef e tutte le altre trattenute per arrivare ad un netto da pagare di €. 1,429,00 (importo quasi identico a quello inviato alla mia ex.) Le mie domande sono queste: può l’Inps calcolare l’Irpef sul residuo?, può abbassare la rata della cessione del quinto chiesto precedentemente? la differenza dovuta alla finanziaria chi la deve pagare ? eventuali differenze di imposte chi le paga ? il calcolo dell’Irpef non viene fatto sul totale lordo e non sul reiduo detratto l’assegno alimentare e parte della cessione del quinto ?, l’Inps può decidere unilaterlmente di addebitare l’importo chiesto dalla mia ex senza accertare se lo stesso corrisponde al vero ?: Come detto non mi è stato notificato nessun pignoramento e mi sono ritrovato con l’assegno mensile di pensione decurtato e con un calcolo Irpef fatto sulla differenza; come è possibile tutto ciò. Non vi è una legge che impone la non pignorabilità di oltre il 50% della pensione netta e non lorda ? vi sarei grato se poteste darmi delle chiarificazioni.

    • Carla Benvenuto ha detto:

      Innanzitutto le suggerisco di presentare il 730. L’INPS sembra non prelevare l’IRPEF relativa all’importo con cui viene effettuato il rimborso della cessione del quinto. La responsabilità di eventuali errori è solo del contribuente, alla fine. Tenuto conto che la situazione di fronte alla quale si trova il sostituto d’imposta è alquanto complessa.

      Per quanto attiene il calcolo delle quote pignorate la rimando alla consultazione di questa sezione.

      Concordo con lei che l’INPS dovrebbe calcolare la pensione netta, calcolarne la metà, sottrarre il rateo per la cessione del quinto a questa metà e versare alla sua ex quanto residua.

      L’INPS sembra comportarsi, invece, in modo abbastanza punitivo nei suoi confronti. La motivazione va individuata nel fatto che, affidandosi al calcolo appena descritto, lei avrebbe poi modo di recuperare l’IRPEF che le deve essere riconosciuta in conseguenza alla deducibilità dell’assegno di mantenimento. E, così, lei, soggetto esecutato, verrebbe a percepire più della metà della pensione netta.

      Nel silenzio della legge, e per evitare azioni legali promosse dalla sua agguerrita ex, l’INPS preferisce, invece, penalizzare lei.

      Queste situazioni si risolvono solo con il ricorso al giudice delle esecuzioni, facendosi supportare da un avvocato con sufficiente e specifica esperienza.

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