Pignoramento » Crediti alimentari e altri limiti di pignorabilità

Crediti alimentari, assegni ed altri beni che non possono subire pignoramento

Non tutti i crediti possono essere liberamente disposti al pignoramento. Infatti, l'articolo 545 del codice di procedura civile, ed alcune disposizioni contenute nelle leggi speciali fissano i limiti oggettivi del pignoramento dei crediti nell’espropriazione presso terzi.

La disciplina normativa, apparentemente chiara, presenta invece, anche in seguito ai reiterati interventi della Corte Costituzionale in materia di crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, numerosi dubbi interpretativi e notevoli difficoltà pratiche.

Pignorabilità dei crediti alimentari

Come abbiamo visto, il primo comma dell'articolo 545 codice di procedura civile prevede espressamente che non possono subire pignoramento i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato (modifica introdotta in seguito all'entrata in vigore del giudice unico di primo grado) e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

In sostanza i crediti alimentari godono, perciò, di una impignorabilità relativa, sia perché possono essere aggrediti solo per soddisfare altri crediti della stessa natura, sia perché presuppongono il provvedimento autorizzativo del giudice.

La dottrina non è univoca nell'interpretare il significato dell'espressione crediti alimentari.

Taluno, infatti, ritiene che tali debbano intendersi tutti i crediti aventi natura intrinsecamente alimentare per specifica destinazione di legge; qualcun altro, solo i crediti aventi causa negoziale; qualcun altro ancora sia i crediti fondati direttamente nella legge, sia i crediti aventi causa negoziale.

Possono ascriversi fra i crediti alimentari quelli che tali sono per previsione di legge ovvero per causa negoziale.

Secondo lo dottrina fra i crediti alimentari rientrano anche quelli di mantenimento pure per causa di separazione personale o divorzio.

Tale impostazione non trova però d'accordo la giurisprudenza la quale afferma che l'obbligo di mantenimento ha ad oggetto la prestazione di quanto risulti necessario a soddisfare tutte le esigenze di vita e, nel caso di separazione e divorzio, alla conservazione del tenore di vita economico sociale dei coniugi, mentre l'obbligazione alimentare concerne la prestazione di ciò che occorre a soddisfare le esigenze vitali dell'avente diritto.

Anche la Corte Costituzionale ha avallato la tesi della giurisprudenza poiché ha affermato che, una volta accertato lo stato di bisogno del beneficiario, la distinzione fra obbligazione di mantenimento ed obbligazione alimentare è solo quantitativa dal momento che la prima comprende la seconda ed ha chiarito che l'impignorabilità per causa di alimenti è applicabile alla causa di assegno di mantenimento nei limiti in cui quest'ultimo abbia anche carattere alimentare, accertamento questo che compete al giudice del merito.

Alla luce di tali premesse, e ritenendo condivisibili le conclusioni a cui giunge la giurisprudenza anche costituzionale, deve allora ritenersi che per stabilire il regime di pignorabilità di un credito di mantenimento occorre stabilire se esso abbia in tutto, o anche solo  in parte, natura alimentare. Ed, infatti, il credito di mantenimento che non sia destinato a soddisfare  in alcun modo  le esigenze di vita del beneficiario deve ritenersi equiparabile ad un credito comune.

E' invece oggetto al regime di relativa impignorabilità il credito di mantenimento che abbia, anche solo parzialmente, contenuto alimentare, limitatamente alla quota parte destinata a soddisfare le esigenze di vita dell'avente diritto.

I sussidi di sostentamento, maternità, malattia e somme necessarie alla soddisfazione di esigenze primarie del debitore non sono pignorabili

Il secondo comma della norma in esame sancisce, viceversa, l'impignorabilità assoluta dei crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Pignorabilità degli assegni familiari

Per quanto riguarda gli assegni familiari, la legge stabilisce che essi non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

Così, per esempio, il figlio potrebbe pignorare nei confronti del padre, inadempiente all'obbligo di versamento del mantenimento, gli assegni familiari che il datore di lavoro versa al genitore. I tutti gli altri casi, tali assegni non possono essere pignorati.

2 Agosto 2013 · Carla Benvenuto


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2 risposte a “Pignoramento » Crediti alimentari e altri limiti di pignorabilità”

  1. xxcarmenxx ha detto:

    buona sera a tutti. Espongo brevemente il mio problema. sn separata da tre anni e mezzo. il mio ex avrebbe dovuto pagarmi gli alimenti e metà del mutuo come da sentenza. da settembre 2012 non mi ha più pagato la metà della rata del mutuo pari a 680 euro a testa ( 1375 euro mensili ) pertanto dopo aver cercato di saldare il più delle rate possibili da sola e dopo che la banca nn mi ha rinegoziato il mutuo per permettermi di pagarla da sola mi vedo arrivare la lettera di diffida…….ho due figli da mantenere e sono anche disabile. posso fare qualcosa per rimanere dentro pagando eventualmente un affitto alla banca? :( , grazie anticipatamente per l’attenzione.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Per uscire da questa situazione può solo cercare di far valere la sentenza di separazione, attivando un’azione esecutiva nei confronti di suo marito. Poichè il ritardo nel pagamento delle rate è superiore ai 90 giorni, non può purtroppo accedere al beneficio della sospensione presso il fondo di solidarietà.

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