Conto corrente » Qualche espediente per difendersi dal pignoramento ordinario ed esattoriale

Consigli ai debitori per tutelarsi dal pignoramento del conto corrente

Pignoramento del conto corrente, sia esattoriale che ordinario: ecco qualche consiglio pratico per tutelarsi al meglio dai creditori.

Quasi la maggioranza dei consumatori, nel nostro paese, possiede un conto corrente personale.

Essere proprietari di un conto corrente, però, presenta diversi problemi.

In primis, Il fisco, il quale, attraverso il monitoraggio dell’Anagrafe tributaria e dall'Anagrafe dei conti, è in grado di sapere dove abbiamo il deposito, qual è il suo saldo e quali sono le movimentazioni in entrata e uscita.

Così, se non si è in grado di giustificare prelievi e versamenti, si rischia l’accusa di evasione fiscale, con conseguente applicazione di esose tasse e sanzioni.

Ma al peggio non c'è mai fine: il conto corrente, infatti, è trasparente anche ai creditori.

Ad Equitalia soprattutto, che può consultare le citate banche dati per avere un’idea di dove pignorare, ma anche per i creditori privati, i quali utilizzano spessoe la carta delle agenzie investigative.

Una volta individuato il conto corrente personale, lo stesso è facilmente aggredibile con il pignoramento presso terzi.

Per fortuna, esistono degli espedienti che consentono di salvare qualcosina ed evitare, così, di perdere tutto.

Ed allora, ascoltate questi piccoli suggerimenti e fatene tesoro.

Il fido di conto corrente

E' chiaro: non si può disporre il pignoramento su un conto corrente in rosso, che, però, è anche inutilizzabile dal correntista.

Ma c'è una scappatoia: l'apertura di credito, il classico fido, il consumatore ottiene dall'istituto la possibilità di prelevare dal proprio conto, non solo le somme che vi ha depositato, ma anche una somma ulteriore che gli viene prestata di volta in volta dalla banca.

Così facendo, il saldo resta formalmente negativo, ma è un debito autorizzato in anticipo dalla banca. L’importante è non sforare il limite concordato in contratto.

Pertanto, se arriva un pignoramento in banca, il creditore non troverà nulla, nonostante il correntista abbia finora utilizzato liberamente il conto corrente.

Naturalmente non è tutto così rosa e fiori come sembra, perchè, innanzitutto l’apertura di credito viene concessa a chi ha un’attività commerciale o professionale o, comunque, offre idonee garanzie di solvibilità (il fido, infatti, è un prestito a tutti gli effetti).

In più, qualora dovesse intervenire un pignoramento, non si potrebbe più utilizzare il fido, cosicché il conto sarebbe di fatto definitivamente bloccato.

Lasciare il conto corrente in rosso

Un piccolo suggerimento: prelevare quotidianamente i soldi dal conto corrente e poi depositarli in un altro conto. Un altro conto intestato questa volta a un familiare: così, il primo conto sarà sempre vuoto e il creditore non troverà consistenze da pignorare.

Inoltre, il secondo conto corrente conto non potrà mai essere pignorato perché formalmente intestato a un altro soggetto.

Anche qui bisogna stare attenti a prendere qualche precauzione.

E' sempre necessario redigere e firmare una scrittura privata con il soggetto a cui è intestato il conto corrente beneficiari dei versamenti, sia per evitare problemi con il fisco che potrebbe chiedere al familiare da dove provengano tali redditi, sia per escludere che quest’ultimo, un giorno, rivendichi la proprietà delle somme.

Inoltre, portare a zero il conto corrente non salverà i successivi versamenti del datore di lavoro o della pensione.

Questi, infatti, verranno bloccati in automatico dalla banca non appena arriverà il pignoramento, in una misura pari alla somma pignorata.

Pignoramento del conto corrente cointestato - limiti

Su un conto corrente cointestato non può essere disposto il pignoramento totale, ma solo nei limiti del 50%.

Inoltre, nel caso di conto cointestato, Equitalia non può bloccare il 100% conto senza passare dal tribunale e, quindi, senza l’udienza di assegnazione delle somme.

Infatti, il conto bancario o postale cointestato rientra tra i cosiddetti beni comuni indivisi la cui espropriazione può avvenire solo davanti a un giudice il quale è tenuto a controllare la regolarità delle operazioni di divisione.

La diversità di disciplina si giustifica per il fatto che, se Equitalia procedesse secondo la normale riscossione esattoriale, finirebbe per pignorare l’intero conto, il cui 50%, però, appartiene a un soggetto diverso, che non è debitore.

Al contrario Equitalia deve provvedere secondo le norme del codice di procedura civile valide per tutti i pignoramenti presso terzi: ossia con citazione a un’udienza davanti al tribunale. La banca, prima dell’udienza, invierà una lettera al creditore in cui gli indicherà le somme presenti in conto.

A questo punto solo dopo la divisione del bene comune, ossia il conto corrente, il giudice potrà autorizzare l’assegnazione del 50% del conto.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha avuto più volte modo di chiarire che nel conto corrente bancario cointestato a più persone, le parti di ciascuno dei debitori e creditori solidali si presumono uguali se non risulta diversamente.

Il conto corrente di riserva presso altro istituto di credito

Possedere un secondo conto corrente permette, qualora intervenga un pignoramento su quello principale, di far affluire tutti i successivi pagamenti in quest’ultimo deposito, lasciando di fatto a secco quello che è stato bloccato.

Naturalmente, è fondamentale che il conto corrente di riserva sia instaurato con un'altro istituto di credito.

Infatti il pignoramento del conto viene notificato alla banca come soggetto unitario, invitandola a bloccare le somme presenti sul conto, qualsiasi esso sia, quindi ogni somma di denaro, crediti, corrispettivi, trattenute, conti correnti, depositi azionari ed obbligazioni, titoli di Stato e qualsivoglia altro bene fruttifero e non, intestato al debitore, fino alla concorrenza del credito pignorato.

Il conto corrente serve esclusivamente al deposito degli emolumenti

Purtroppo, con l'introduzione dell'obbligo normativo che impone di accreditare le pensioni superiori a mille euro in un conto corrente, il creditore può arrivare a pignorare ben oltre il limite di un quinto perché, secondo la giurisprudenza, una volta che le somme sono depositate in banca, confondendosi con gli altri risparmi e ricavi, possono essere pignorate al 100%.

Lo stesso discorso vale per gli stipendi, che ormai vanno pagati quasi sempre con strumenti tracciabili e, quindi, di norma con accredito sul conto corrente.

Per evitare, allora, Equitalia (in questo caso) blocchi tutto lo stipendio non solo il quinto, si deve evitare di movimentare il conto corrente con versamenti diversi da quelli della pensione o dello stipendio.

Infatti si può impedire che Equitalia pignori tutto il conto corrente del pensionato o del dipendente qualora questi riesca a dimostrare al giudice che, all'attivo del conto, vi confluiscono solo la pensione o lo stipendio.

In questo caso, è possibile far applicare la regola generale in base alla quale la pensione o lo stipendio non possono essere pignorati fino al minimo vitale (525,89 euro) e, per la residua parte, solo nei limiti di un quinto.

29 Settembre 2014 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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24 risposte a “Conto corrente » Qualche espediente per difendersi dal pignoramento ordinario ed esattoriale”

  1. Anonimo ha detto:

    Il fido di un conto bloccato da terzi è a disposizione del correntista?

    • Nel caso di pignoramento del conto corrente per crediti di natura ordinaria, sia il saldo che il fido restano bloccati in attesa dell’assegnazione del giudice al creditore procedente delle somme pignorate, qualora al momento del pignoramento non sia disponibile una somma pari a quella portata dal precetto, aumentata della metà.

  2. marco45 ha detto:

    Per caso ho detto qualcosa che l’ha infastidita sentendo il tono della sua risposta? In tal caso…me ne scuso

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Assolutamente no, lei ha posto domande chiare e non ha nulla di cui scusarsi: solo che a fronte di scenari del tutto ipotetici, in situazioni che non hanno precedenti giurisprudenziali consolidati, noi non siamo in grado di fornire risposte affidabili. E per questo, siamo noi a scusarci.

  3. marco45 ha detto:

    Non ho capito mi scusi. Devo aprire una nuova richiesta per aver risposta a questa domanda?

  4. marco45 ha detto:

    se facessi partecipare mia madre (un esempio), lei comprasse le quote e poi dopo me le cedesse?

  5. marco45 ha detto:

    Buon giorno, ricollegandomi a questo discorso se equitalia mi pignorasse le quote potrei ricomprarmele al prezzo che si conclude l’asta? Ci sono prezzi minimi di partenza oppure se la quota fosse per dire un euro l’asta potrebbe partire da un euro? E se me le ricomprassi questo circolo vizioso finirebbe oppure finirei a dovermele ricomprare fino all’estinzione del debito?
    Grazie

  6. marco45 ha detto:

    Grazie, quindi concludendo il discorso nel momento in cui c’è il pignoramento (ma prima che qualcuno compri e mi estrometta) il conto non è bloccato da equitalia (cioè è funzionante), corretto?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Si è così: se la srl non è debitrice di Equitalia, quest’ultima non può pignorarne il conto, anche se l’unico socio è debitore della concessionaria.

  7. marco45 ha detto:

    capisco, riformulo la domanda in modo diretto:
    Mia ditta individuale con debiti verso equitalia
    Apro nuova srl unip. quindi pulita e senza alcun debito.
    1) Il sequestro delle quote da parte di Equitalia mi blocca immediatamente anche il conto corrente (della nuova srl unip)?

    2) Cosa succede se nessuno (dopo il pignoramento di equitalia) acquista le mie quote? Perchè immagino che qualcuno per comprarle debba prima vedere un bilancio ufficiale per vedere se gli conviene o meno.
    Grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Come già riferito, i debiti accumulati verso l’erario dalla ditta individuale a lei intestata non glieli toglie nessuno e nessuna operazione costitutiva societaria. Quei debiti saranno suoi e dei suoi eredi, se non rinunciano all’eredità.

      Equitalia può pignorare e vendere coattivamente le sue quote di partecipazione nella società a responsabilità limitata: certo, il compratore avrebbe bisogno di leggere i bilanci prima di acquistare.

      Se nessuno compra, si tratta solo di una espropriazione infruttuosa: aumenteranno le spese legali e di procedura a carico del debitore e lei resterà socio della srl. Se qualcuno compra, lei è fuori dalla società, e potrà operare sul conto corrente societario solo se il nuovo socio la nomina amministratore con delega.

  8. marco45 ha detto:

    Per debiti assunti da un socio poi uscito dalla compagine” credo di essermi espresso male. Intendevo per debiti del socio contratti con la precedente ditta individuale che nulla a che vedere con questa nuova srl unip (se non perchè il socio era titolare della ditta con debiti)
    Facciamo anche il caso che invece che una srls sia una srl personale (così non è un istituzione recente senza casi analoghi).
    Se ho capito bene:
    1) Conto corrente : non bloccabile (anche con pignoramento quote non succede che da un giorno all’altro non possa più fare bonifici) : conferma? E’ questo il mio grande timore, non vorrei trovarmi bloccati soldi di clienti che non hanno ancora ricevuto la merce (io compro sul venduto).

    2) Pignoramento quote: è sicuro oppure si valuta l’appetibilità dell’azienda (in base a bilanci/mod. unico precedenti) ?

    3) Se quote pignorate e nessuno le acquista?

    4)Verrei subito estromesso da a.d oppure dopo il subentro del nuovo socio (sempre che qualcuno la compri all’asta)?

    5) e se facessi un conferimento/trasformazione della ditta in srl anche tutti i debiti andrebbero a finire li (debiti sempre e solo di equitalia)? Perchè così facendo potrei metterla in liquidazione e aprine un’altra?

    Grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      In questo modo, con domande frammentate e poste in sequenza, anche a distanza di tempo, facciamo solo confusione, rischiando di dare come confermati fatti e principi che non sono stati in realtà discussi. La invito a formulare una domanda unitaria con premesse chiare e richieste di chiarimenti ben precise e circoscritte.

      Il conto corrente della società inadempiente verso fornitori o fisco è pignorabile e bloccabile. Il pignoramento delle quote in possesso di un socio debitore è azione esecutiva esperibile dal creditore: inutile discettare in base a quali criteri questa azione possa, o meno, risultare fruttuosa.

      Il socio di una società a responsabilità limitata risponde dei debiti della società fino a compensazione del capitale conferito. Il titolare di una ditta individuale risponde in modo illimitato dei debiti della ditta e non può conferirli/trasformarli in alcun modo. I debiti restano suoi e si trasmettono agli eredi se questi non rinunciano.

  9. marco45 ha detto:

    Grazie, ma quindi un conto srls unipersonale può essere pignorato per debiti del socio dalla precedente ditta?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      La srls è una istituzione recente: ancora mancano pronunce della giurisprudenza di legittimità in grado di poter delineare un quadro di riferimento certo per quel che riguarda la responsabilità patrimoniale dei soci. Ma, mi sento di escludere che si possa pignorare il conto corrente della società per debiti assunti da un socio poi uscito dalla compagine. Il conto corrente della società può essere pignorato per debiti assunti dalla società (come i debiti con il fisco, ad esempio).

  10. marco45 ha detto:

    Le quote in quale momento vengono pignorate? Dopo il primo bilancio ufficiale, anche prima? Operativamente però non viene bloccato il conto corrente vero?

    Mi parla di pignoramento delle somme dovute dai clienti della srls. Lei intende (faccio un esempio):
    Spedisco merce per 20.000 euro e faccio una fattura a 90 giorni = equitalia potrebbe contattare il cliente facendosi pagare i 20.000 euro direttamente dal cliente?

    Io ricevo sempre prima i pagamenti e poi spedisco la merce ed emetto la fattura (non come l’esempio sopra), in questo caso correrei dei rischi?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Il pignoramento delle quote societarie può avvenire in qualsiasi momento. Pignoramento delle quote societarie e del conto corrente sono due azioni esecutive diverse che non interferiscono fra loro. Se non si formano debiti presso i suoi clienti verso la società, il pignoramento presso terzi non è fattibile per il creditore.

  11. marco45 ha detto:

    Potrebbe essere quindi una situazione che va avanti all’infinito? Per quanto invece riguarda l’apertura di una srls come succederebbe a livello operativo con il pignoramento di una quota?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      In effetti la partita è in mano al creditore: la storia ha termine solo se lui si sfinisce. Per quel che riguarda il pignoramento delle quote societarie, un imprenditore di età inferiore ai 35 anni potrebbe acquistarle all’asta, qualora reputasse l’attività svolta dalla srls a lui congeniale.

      E, in ogni caso tenga sempre presente che, monitorando l’attività con la necessaria attenzione, il creditore potrebbe sempre procedere a pignorare le somme dovute dai clienti della srls.

  12. marco45 ha detto:

    Buon giorno, vi espongo la mia situazione:
    Ditta individuale con 50.000 euro di debito tra irpef, iva e inps. Temo il pignoramento del conto corrente della ditta (altri non ne ho e non ho nulla di intestato).

    Ho pensato di aprire una srls dove mi sembra di capire che il pignoramento del conto corrente non possa avvenire (confermate?) ma solo il pignoramento delle quote. Non capisco però ”in pratica” questo cosa significa. Essendo socio e amministratore unico nel concreto cosa succederebbe? Da un giorno all’altro verrei estromesso? La mia idea era trasformare la ditta ind. in libero professionista e percepire i compensi di amministratore (su conto estero) fatturando dalla p.iva come libero prof alla srls (andrei a prendere tutto l’utile in questo modo), anche chiudendo e riaprendo una srls all’anno. La mia altra domanda è sulla prescrizione delle tasse…leggo 10 anni (iva inps e irpef)… dalla cartella di equitalia (cioè dall’ultimo avviso che mandano dicendo che stanno per pignorare)? e dopo 10 anni sarei aposto? Grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Lei risponde comunque dei debiti fino ad oggi accumulati come titolare di una ditta individuale. La prescrizione interviene (per prestiti e debiti erariali) dopo 10 anni dalla data di notifica dell’ultimo atto; per debiti contributivi dopo cinque anni.

      In tema di debiti esattoriali (Equitalia) comunicazioni interruttive dei termini sono, oltre alla cartella esattoriale, l’avviso di intimazione al pagamento (inviato dopo che sia passato un anno dalla notifica della cartella esattoriale), iscrizioni ipotecarie e di fermo amministrativo, notifiche di pignoramenti, anche se non andati a buon fine.

      In pratica, interrompe il decorso dei termini di prescrizione qualsiasi comunicazione che attesti la volontà del creditore di volere riscuotere coattivamente quanto gli è dovuto. Bisogna anche fare attenzione alla circostanza che il debitore spesso ignora l’avvenuta notifica di una comunicazione di interruzione dei termini di prescrizione, dal momento che essa può perfezionarsi per compiuta giacenza presso l’Albo pretorio comunale o l’ufficio postale.

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