Pignoramento conto corrente – legittimo anche se in esso confluiscono solo redditi da lavoro dipendente

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Qualora le somme dovute per crediti di lavoro siano già affluite sul conto corrente o sul deposito bancario del debitore sottoposto ad esecuzione, non si applicano le limitazioni al pignoramento previste dall'articolo 545 cod. proc. civ.. E, d'altra parte, detta ultima norma quando prevede la possibilità di procedere al pignoramento dei crediti soltanto nel limite del "quinto" del loro ammontare si riferisce ai crediti di lavoro. Orbene, per individuare la natura di un credito (ivi compreso quello avente ad oggetto somme di denaro) occorre accertare il titolo per il quale certe somme sono dovute ed i soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio.

Onde che, laddove il creditore procedente notifichi un pignoramento presso il datore di lavoro del suo debitore, non v'è dubbio che le "somme" da questi dovute a titolo di retribuzione rappresentino un credito di lavoro. Viceversa, quando il creditore pignorante sottoponga a pignoramento (id est a sequestro) somme esistenti presso un istituto bancario ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente e sul quale affluiscono anche le mensilità di stipendio, il credito dei debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente. Sono, quindi, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle "somme" sono state versate su quel conto: il denaro é bene fungibile per eccellenza.

Per i giudici di piazza Cavour sezione lavoro, con la sentenza numero 17178 del 9 ottobre 2012, dunque, non sussiste alcuna preclusione o limitazione in ordine alla sequestrabilità e pignorabilità delle retribuzioni percepite, ormai definitivamente acquisite dal dipendente e confluite nel suo patrimonio, sia che esse si trovino nel suo diretto possesso, sia che esse risultino depositate a suo nome presso banche ed assoggettate, quindi, alla disciplina dell'articolo 1834 codice civile. Così come già stabilito in precedenti sentenze (cfr. Cass. numero 3518 del 12 giugno 1985).

Possiamo così sintetizzare la massima inerente l'indicata pronuncia: Laddove il creditore procedente notifichi un pignoramento presso il datore di lavoro del suo debitore, non v’è dubbio che le “somme” da questi dovute a titolo di retribuzione rappresentino un credito di lavoro. Viceversa, quando il creditore pignorante sottoponga a pignoramento somme esistenti presso un istituto bancario ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente e sul quale affluiscono anche le mensilità di stipendio, il credito del debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente. Sono, quindi, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle “somme” sono state versate su quel conto: il denaro è bene fungibile per eccellenza.

E' proprio il caso di affermare, non senza una punta di sarcasmo, che una volta confluite nel conto corrente le somme percepite a titolo di retribuzione da lavoro dipendente risultano completamente "riciclate", perdendo qualsiasi relazione con la propria origine e trasformandosi in "eccellente" denaro fungibile.

Al povero debitore, costretto dal decreto "salva Italia" a doversi obbligatoriamente servire del conto corrente, l'unica via di uscita resta quella di prelevare il denaro "fungibile" ancora caldo di bonifico e depositarlo, prima che si raffreddi, su un conto corrente intestato ad altri soggetti (possibilmente, non debitori in via di esecuzione coattiva). In questo modo potrà sottrarsi, forse, all'azione esecutiva del creditore scaltro che avrà deciso di procedere al pignoramento del conto corrente invece di "accontentarsi" del quinto mensile dello stipendio.

12 Ottobre 2012 · Genny Manfredi


Commenti e domande

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11 risposte a “Pignoramento conto corrente – legittimo anche se in esso confluiscono solo redditi da lavoro dipendente”

  1. marcoant ha detto:

    sentenza numero 17178 del 9 ottobre 2012:
    in pratica,alla luce di tale sentenza,una finanziaria creditrice può “girarsi” lo stipendio accreditato al debitore statale che,per legge, è tenuto ad essere versato su conto corrente?Quindi,la regola di 1/5 viene bypassata in tal modo senza se e senza ma?!?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Esatto. Questo per quanto riguarda i debiti con banche, finanziarie e soggetti privati.

      Per quanto attiene invece i debiti erariali, quelli contributivi, i debiti originati da tributi locali o da sanzioni amministrative, la cui riscossione è affidata a Equitalia o a concessionarie territoriali, nel caso di accredito delle somme sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. Cioè, l’eventuale pignoramento in banca del conto corrente non può toccare un importo almeno pari all’ultimo stipendio percepito dal debitore.

  2. domenicoita3 ha detto:

    Illustro brevemente la mia situazione debitoria.
    Purtroppo verso in condizioni piuttosto serie, stante numerosi debiti contratti con finanziarie e privati via assegni impagati.

    Trattandosi di assegni impagati con privati e contratti risolti con finanziarie per rate impagate , e non trattandosi di debiti nei confronti del fisco, dello stato, di equitalia, vi è la possibilità che i creditori chiedano il pignoramento , oltre che di beni immobili e dello stipendio all’azienda presso cui lavoro a tempo indeterminato, anche del conto corrente ? Il conto corrente è pignorabile da finanziarie e privati o solo dal fisco ?

    Ultima domanda relativa al limite di pignorabilità dello stipendio: essendo già presenti 3 cessioni del quinto volontarie e 1 pignoramento dello stipendio da parte di un creditore a cui l’azienda ha dato spazio riducendo il pagamento delle cessioni volontarie, ulteriori nuove richieste di pignoramento dello stipendio da parte di altri creditori verrebbero accodate al pignoramento già in essere e quindi a decorrere dalla fine del primo pignoramento o c’è il rischio che possano prelevare altri soldi dallo stipendio , e quindi decorrere contestualmente ?

    Si tenga conto che di 2500 euro netti percepisco circa 1180 al mese stante le 3 cessioni volontarie e un pignoramento già in corso… quali i limiti di capienza ? potrebbero essere sforati pur trattandosi, ribadisco, di debiti non con lo stato ma con privati per assegni impagati e finanziarie ?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      I creditori ordinari (privati, banche e finanziarie) possono senz’altro procedere al pignoramento del conto corrente qualora ritengano che il debitore abbia sufficienti disponibilità per rimborsare il credito in tempi più rapidi rispetto a quelli necessari con il pignoramento dello stipendio.

      Per quanto riguarda la capienza, la cessione va considerata per il 20% massimo dello stipendio percepito netto, e non rilevano per il creditore (nel senso che non sono a lui opponibili) situazioni abnormi e al limite, come quella per cui il datore di lavoro possa aver concesso cessioni con rimborso in misura superiore al 20% massimo consentito dello stipendio netto. In effetti, lei ha subito comunque un pignoramento dello stipendio, nonostante 3 cessioni in corso.

      Ciò detto, va chiarito tuttavia che altri eventuali creditori ordinari (privati, banche e finanziarie) non potranno ulteriormente aggredire il suo stipendio fino a quando non verrà rimborsato completamente l’importo dovuto al primo creditore procedente.

      Altri creditori dovranno attendere, oppure trovare vie alternative per ottenere il rimborso di quanto è loro dovuto (pignoramento conto corrente, ipoteca ed espropriazione di beni immobili di proprietà del debitore). Equitalia, invece, trattandosi di un creditore speciale, o se preferisce esattoriale, potrà ottenere ancora, per soddisfare eventuali pretese della PA nei suoi confronti, fino ad 1/7 dello stipendio netto da lei percepito.

      Per stipendio netto deve intendersi quello al lordo di cessioni volontarie o pignoramenti (i 2500 euro, per intendersi).

      Ora, se sul suo stipendio insiste già una cessione per il 20% ed un pignoramento del 20% effettuato da creditori privati, è altresì evidente che Equitalia, nel caso vantasse un credito nei suoi confronti, dovrebbe accontentarsi di pignorare al massimo il 10% del suo stipendio e non un settimo di legge (un settimo equivale al 14% circa e porterebbe a superare il 50% massimo ammesso per cessioni e pignoramenti).

  3. cristina_pimki ha detto:

    salve,mi serve con una certa urgenza avere un’informazione.circa 3 anni fà ho stipulato in banca un prestito,purtroppo poi non ho più potuto pagare.ora un’assicurazione mi chiede di aprire un conto per poter accreditare un risarcimento.vi chiedo:può l’altra banca accedere a questo nuovo conto e bloccarmi tutto?il debito era di circa 8 mila euro,questo risarcimento di 10.grazie per la cortese attenzione

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Può farlo. Il creditore dovrebbe però essere in qualche modo informato che sul conto corrente ci sono i soldi ed avviare un’azione esecutiva. Se lei, pertanto, appena dopo l’accredito, trasferisce la somma su un conto corrente intestato a persona di fiducia, mantenendo la delega per le disposizioni operative, potrà dormire sonni tranquilli.

  4. lucia001 ha detto:

    Ho contratto un prestito presso Santander per l acquisto di un auto che ora non possiedo piu e
    non sono piu in condizione di onorare. Ero la sola firmataria del contratto senza garanti, ma
    ora ho scoperto che il conto su cui cadeva il RID é intestato anche a mio padre (con movimenti zero).
    In caso di mancato pagamento rate, l iscrizione alla lista cattivi pagatori riguarderà anche il contestatario del conto?
    e se si anche in caso di recupero crediti ci saranno conseguenze per lui?

    grazie ancora!
    Lucia

    • Suo padre potrebbe essere segnalato come cattivo pagatore in seguito al mancato rimborso del finanziamento ottenuto da Santander se, e solo se, egli ha firmato come garante oppure è cointestatario del contratto.

      Visto che ci siamo, aggiungo tuttavia che il conto cointestato potrebbe essere pignorato comunque in seguito ad una eventuale azione esecutiva promossa da Santander. Il consiglio è di chiudere quel conto, o lasciarlo a secco.

    • lucia001 ha detto:

      La ringrazio di cuore, non trovavo una risposta competente da nessuna parte.

  5. sberla76 ha detto:

    Buongiorno a tutti,

    vi seguo da parecchio tempo e trovo il vs. sito molto interessante.Sono anch’ io un nemico di equitalia e per questo se a qualcuno interessa posso dare una mano, a chi ha il conto corrente pignorato, e precisamente:
    posso aprirgli per una modica cifra un c/c estro in slovenia con relativo numero iban sul quale farsi accrreditare lo stipendio, la pensione …questa opzione rappresenta dei vantaggi che adesso vi spiego:

    1.molti non lo sanno, ma chi ci fa l’accredito spende la stessa cifra che per farcelo accreditare sul c/c in italia

    2.un c/c in slovenia costa meno che un c/c in italia

    3.fare dei bonifici all’interno dell’UE (anche con l’home banking ) costa molto meno che farli da un c/c in italia

    4.si puo’ prelevare in contante in italia con carta bancomat rilasciata da istituto di credito sloveno dove si ha aperto il conto

    5.il c/c non puo’ essere pignorato (equitalia o i creditori) tranne che con rogatoria internazionale in slovenia alla quale si puo’ fare ricorso e nel frattempo si svuota il conto
    6.ecc.ecc…..

    Chiunque sia interessato, gli posso dare una mano , mi contatti via e-mail: euromeckp@gmail.com

    A presto

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Naturalmente, non facciamo censura pregiudiziale, ma abbiamo altresì il dovere di avvertire i lettori che chi ha postato il commento non è in alcun modo collegato ad indebitati.it. Chiunque volesse contattare l’utente sberla76 lo farà, pertanto, a proprio rischio e pericolo con tutte le eventuali conseguenze derivanti da esperienze negative, sempre possibili attraverso simili tipologie di contatto.

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