Pignoramento del conto corrente bancario o postale sul quale vengono accreditati stipendi e pensioni del debitore – Esempi pratici

La normativa che regola il pignoramento del conto corrente su cui vengono accreditati redditi da stipendio o pensione del debitore

Per quanto attiene i crediti di natura esattoriale (in pratica quelli vantati dalla Pubblica Amministrazione per la quale agisce Equitalia o un Concessionario locale della riscossione) il pignoramento del conto corrente del debitore può essere effettuato sulle somme depositate, ma senza includere l’ultimo stipendio o pensione che deve restare sempre disponibile per qualsiasi necessità del contribuente sottoposto ad esecuzione.

Il pignoramento del conto corrente per crediti di natura esattoriale è regolato dall'articolo 72 ter del DPR 602/73: al comma 2 bis, infatti, la norma dispone che nel caso di accredito di stipendio o pensione sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato (banca o ufficio postale) non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

Per quanto riguarda, invece, il pignoramento del conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio o la pensione del debitore, avviato per crediti di natura alimentare (assegni di mantenimento per il coniuge separato o divorziato e per i figli quantificati in sede giudiziale nonché assegni periodici risultanti da provvedimenti dell’Autorita’ giudiziaria dovuti ai familiari del debitore che versano in stato di indigenza) o di natura ordinaria (quando il creditore e' una banca, un privato o una finanziaria) è intervenuto recentemente il DL 83/15 apportando significative modifiche all'articolo 545 del codice di procedura civile, nella parte in cui si occupa dei crediti presso terzi che non possono essere pignorati; sezione che riportiamo per comodità del lettore Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il terzo, quarto, quinto e settimo comma dell'articolo 545 del Codice di procedura civile, nonché le speciali disposizioni di legge, si riferiscono alle regole per il pignoramento di stipendi e pensioni rispettivamente presso il datore di lavoro e presso l'INPS.

Il pignoramento del conto corrente del debitore su cui affluiscono la pensione o lo stipendio in parole semplici

In pratica, le somme dovute a titolo di stipendio o pensione, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate (a causa di crediti non rimborsati di natura ordinaria o alimentare) per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

Ricordiamo, per inciso, che l’assegno sociale e' una prestazione assistenziale, cioe' una prestazione economica che non si basa, come le altre pensioni, sui contributi versati. Si tratta, quindi, di una provvidenza economica pensata per i soggetti anziani a basso reddito: quel che qui conta è che l'importo dell'assegno sociale vene determinato annualmente in relazione all'aumento percentuale delle pensioni di anzianità e vecchiaia, fissato con decreto ministeriale.

Se, alla data in cui si scrive, supponiamo l'importo mensile dell'assegno sociale equivalente a circa 500 euro, si tratta di circa 1500 euro che devono essere lasciati necessariamente a disposizione del debitore al quale è stato pignorato il conto corrente.

Qualora, invece, l’accredito abbia luogo in coincidenza alla data del pignoramento la banca può bloccare l'intera giacenza fino a concorrenza della somma indicata in precetto aumentata della metà (pignoramento ordinario) oppure fino a concorrenza del credito per cui si procede (nel caso di pignoramento esattoriale): ma deve lasciare al debitore la disponibilità dell'intera ultima retribuzione con la decurtazione della sola quota eventualmente prevista nel caso in cui fosse intervenuta una procedura di pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro.

Esempi pratici di pignoramento del conto corrente del debitore su cui vengono accreditati la pensione o lo stipendio

Supponiamo che l'importo della pensione accreditata sul conto corrente del debitore sia di 2000 euro ed il conto presenti una disponibilità, dopo l'accredito, pari a 3000 euro (sul conto corrente c'erano già depositati mille euro). Se il pignoramento è azionato da Equitalia (o altri Concessionari della riscossione agenti per conto di enti locali) il prelievo può interessare solo mille euro (l'importo dell'ultima pensione accreditata, pari a duemila euro, risulta impignorabile e deve essere lasciato nella disponibilità del debitore sottoposto ad esecuzione).

Nelle stesse ipotesi, qualora il creditore proceda per crediti di natura alimentare o ordinaria e l'accredito della pensione avvenga in data anteriore alla notifica (alla banca/Poste Italiane e al debitore) del provvedimento esecutivo, il prelievo potrà interessare solo 1500 euro (altrettanti, equiparati nel nostro esempio esplicativo a tre volte l'importo dell'assegno sociale, sono impignorabili e dovranno rimanere in conto corrente nella piena disponibilità del debitore sottoposto ad esecuzione).

Supponiamo, ancora, che l'importo dello stipendio accreditato sul conto corrente del debitore sia di 2000 euro ed il conto presenti una disponibilità, dopo l'accredito, pari a 4000 euro (sul conto corrente c'erano già depositati duemila euro). Se il pignoramento è azionato da Equitalia (o altri Concessionari della riscossione agenti per conto di enti locali) il prelievo può interessare solo duemila euro (l'importo dell'ultimo stipendio accreditato, pari a duemila euro, risulta impignorabile e deve essere lasciato nella disponibilità del debitore sottoposto ad esecuzione).

Nelle stesse ipotesi, qualora il creditore proceda per crediti di natura alimentare o ordinaria e l'accredito dello stipendio avvenga in data anteriore alla notifica (alla banca/Poste Italiane e al debitore) del provvedimento esecutivo, il prelievo potrà interessare solo duemila e 500 euro (mille e 500 euro, equiparati nel nostro esempio esplicativo a tre volte l'importo dell'assegno sociale, sono impignorabili e dovranno rimanere in conto corrente nella piena disponibilità del debitore sottoposto ad esecuzione).

Pignoramento del conto corrente cointestato a firma disgiunta quando vi affluiscono la pensione o lo stipendio del debitore

L’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza e' nel senso che il pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario, cointestato al debitore e ad altro soggetto, non puo' riguardare l’intero ammontare del denaro depositato, dovendosi presumere la contitolarita' degli intestatari del conto (Arbitro Bancario Finanziario - decisione 4816/2016).

Com’e' noto, infatti, nel caso del deposito bancario (o postale), i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art. 1298 del codice civile, in virtu' del quale le parti di ciascuno si presumono uguali, salvo che risulti diversamente. In assenza di prova contraria, dunque, gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali.

Attesa la cointestazione del conto corrente, non può che concludersi che il cointestatario non debitore é totalmente estraneo al rapporto con il creditore pignorante e che le somme di pertinenza del cointestatario debitore – come tali suscettibili di espropriazione – devono ritenersi pari al 50% dell'importo complessivo presente sul conto corrente (ma la percentuale potrebbe variare se il cointestatario non debitore riesce a dimostrare che le somme a lui imputabili sono maggiori della metà del saldo). Tuttavia, in una simile circostanza la banca deve attenersi a pignorare il saldo di conto corrente: sarà poi cura del cointestatario non debitore rivolgersi al giudice dell'esecuzione per chiedere ed ottenere la restituzione di almeno il 50% del saldo di conto corrente disponibile al momento del pignoramento.

Le regole enunciate nelle sezioni precedenti vanno dunque applicate come se la disponibilità del conto corrente su cui confluiscono lo stipendio o la pensione del debitore cointestatario con altri n soggetti non debitori, sia uguale a quella complessiva diviso n.

18 Agosto 2015 · Ornella De Bellis


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