Pignoramento del conto corrente cointestato – Cosa può fare il cointestatario non debitore per tutelare i propri diritti

In un conto corrente cointestato si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari, senza possibilità di distinguere, da parte della banca, il patrimonio personale di ciascuno di essi, neppure per quote ideali. In presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, come il pignoramento del conto corrente, in seguito ad azione esecutiva promossa dal creditore nei confronti del cointestatario debitore, la banca può soltanto adempiere, senza nulla poter opporre o far valere.

Infatti, ricevuta la notifica dell'intimazione a non disporre delle somme accreditate in conto corrente senza ordine del giudice, la banca è obbligata, per legge, a sottrarre ai cointestatari un importo fino a concorrenza di quanto indicato nell'atto di pignoramento.

La banca, inoltre, non può essere gravata dall'incombenza di attribuire le somme spettanti a ciascun cointestatario per tutelare i diritti e gli interessi del cointestatario non debitore.

La tutela del cointestatario non debitore può essere affidata ad un ricorso al giudice dell'esecuzione (ex articolo 619 del Codice di procedura civile) prima che sia disposta l'assegnazione delle somme pignorate in conto corrente, oppure, agendo contro il creditore assegnatario per la restituzione delle somme da questi riscosse in eccesso rispetto a quanto effettivamente attribuibile al debitore cointestatario sottoposto ad esecuzione.

Quelli appena esposti sono i principi giuridici ribaditi, in tema di pignoramento di un conto corrente cointestato, nella decisione 4816/2016 dell'Arbitro Bancario Finanziario.

22 Luglio 2017 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!