Pignoramento del conto corrente cointestato a firma disgiunta


Tutti i cointestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto

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p>Ai sensi dell’articolo 1854 del codice civile, nel caso di conto corrente intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto, cosicché gli stessi possono, legittimamente, disporre, nei confronti della banca o del diverso ente creditizio presso cui sia istituito il conto, di tutte le somme esistenti a saldo su tale conto (essendo, simmetricamente, obbligati per l’intero in relazione alle somme a debito).

Solamente al loro interno i rapporti tra i correntisti sono regolati dall'articolo 1298 del codice civile, comma 2, secondo cui il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, salvo che non risulti diversamente, cosicché è consentito superare la presunzione di contitolarità derivante dalla cointestazione, attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - da parte dell’intestatario che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.

Proprio in considerazione della facoltà per il cointestatario di disporre dell’intero saldo attivo esistente sul conto corrente comune, fatti salvi i suoi rapporti con l’altro contitolare, la giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, affermato che può essere disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, o il pignoramento dell'intera somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato o non debitore, senza che assumano rilievo le presunzioni o i vincoli posti dal codice civile.

Dalla cointestazione e dalla possibilità di operare sul conto senza limitazioni deriva per tutti i cointestatari (dunque anche per il debitore) la piena disponibilità del saldo attivo, e, con essa, la sottoponibilità a pignoramento dell’intero compendio, perché esso è nella disponibilità del debitore, ferma restando sia la possibilità di dimostrare la spettanza di tutte le somme al terzo non debitore (o per una quota maggiore rispetto a quella discendente dalla cointestazione secondo quote uguali), onde evitarne il pignoramento, sia l’eventuale esercizio dell'azione di regresso nei confronti dell’indagato.

Il contenuto dell'articolo è stato estrapolato dall'ordinanza della Corte di cassazione, sezione penale, numero 29079/2019

1 Dicembre 2025

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