Pignoramento del conto corrente cointestato – La banca deve risarcire il titolare non debitore se consente il pignoramento dell’intero saldo

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

E' corretto l'operato della banca che, a seguito della notifica di un atto di pignoramento presso terzi, sottopone al vincolo del pignoramento l'intero saldo del conto corrente, cointestato a firma disgiunta, al ricorrente ed alla propria moglie?

Al quesito ha risposto, come riportato nel seguito, l'Arbitro Bancario Finanziario con la decisione 740/13.

L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza è nel senso che il pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario, cointestato al debitore e ad altro soggetto, non può riguardare l'intero ammontare del denaro depositato, dovendosi presumere la contitolarità degli intestatari del conto.

Com'è noto, infatti, nel caso del deposito bancario (o postale), i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall'art. 1298 del codice civile, in virtù del quale le parti di ciascuno si presumono uguali, salvo che risulti diversamente. In assenza di prova contraria, dunque, gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali.

Attesa la cointestazione del conto corrente, non può che concludersi che il cointestatario non debitore è totalmente estraneo al rapporto con il creditore pignorante e che le somme di pertinenza del cointestatario debitore - e, come tali suscettibili di espropriazione - devono ritenersi pari al 50% dell'importo complessivo presente sul conto corrente. La banca, dunque, incorre in errore se, in sede di pignoramento, rende, ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile, una dichiarazione che permette di apporre il vincolo all'intero importo presente sul conto corrente cointestato.

D'altra parte, la richiesta di un provvedimento di sblocco del conto, ovvero di liberazione della somma di cui il cointestatario non debitore rivendica la disponibilità (pari al 50% della liquidità depositata sul conto corrente pignorato) non potrebbe essere accolta, in quanto si porrebbe in contrasto con il vincolo pignoratizio che si forma a seguito del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e della conseguente (errata) dichiarazione resa dalla banca.

Nello scenario descritto, pertanto, nasce in capo alla banca l'obbligo di restituire al cointestatario non debitore l'importo, a titolo di risarcimento danni, pari alla metà del controvalore del saldo del conto corrente sottoposto a vincolo pignoratizio.

26 Settembre 2014 · Ornella De Bellis




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