Pignoramento dopo atto di precetto e comportamento creditore

Pignoramento dopo atto di precetto

Vorrei sapere come si deve comportare un creditore che si reca nella abitazione del debitore con l'ufficiale giudiziario per eseguire un pignoramento dopo atto di precetto.

Perché oggi ho avuto la visita, attesa, dell'ufficiale giudiziario per un pignoramento mobiliare presso la mia abitazione.

L'ufficiale giudiziario era accompagnato dal creditore, il quale, non trovando niente da pignorare causa lista dei beni in comodato d'uso regolarmente registrata, si e' messo a cercare negli armadi, cassetti, anche quelli di mia moglie estranea al mio debito, ha preso una mia scala ed e' salito per guardare sopra all'armadio della camera, e'andato in bagno aprendo i cassetti e armadietti ed e' entrato nella doccia, praticamente ha rovistato in tutti gli angoli della casa, per poi lasciare un casino in giro.

Anche l'ufficiale giudiziario ha controllato in qualche armadio, ma con discrezione e sempre chiedendomi prima se poteva o se potevo aprirle le ante o cassetti. Il creditore addirittura ha aperto la finestra della camera da letto per aprire le persiane senza chiedere se poteva...erano le 15 di una bella giornata e la luce era accesa.

Ma la cosa assurda e incredibile e' la seguente...ha chiesto all'ufficiale giudiziario di mettere a verbale il pignoramento, oltre che di suppellettili e un televisore e un telefono che non erano elencati nella lista, della cuccia del mio cagnolino meticcio!!!!

Non ho parole alla indecenza di questa vergognosa persona! La mia domanda e' questa: può il creditore comportarsi in questa maniera? Tra l'altro mi ha fatto anche la perquisizione nelle tasche della giacca più altre giacche appese sull'appendiabiti nell'ingresso senza chiedere se quelle giacca erano mie o di mia moglie o di altre persone.

Vorrei fare opposizione.

Creditore e pignoramento

Il creditore procedente ha la facoltà di assistere personalmente alle operazioni, a proprie spese e con l'assistenza di un difensore o di un proprio esperto (uno stimatore, ad esempio).

Può assistere, ma non condurre personalmente le operazioni di pignoramento né perquisire persone, ispezionare locali, rovistare in armadi e cassetti.

Dubito che quanto accaduto possa costituire materia per un ricorso al giudice delle esecuzioni. Piuttosto avrebbe dovuto sollevare la questione all'ufficiale giudiziario nel corso del pignoramento.

Se soggetti terzi hanno assistito alle perquisizioni, può presentare un esposto all'autorità giudiziaria.

23 Novembre 2012 · Marzia Ciunfrini


Commenti e domande

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2 risposte a “Pignoramento dopo atto di precetto e comportamento creditore”

  1. Frency ha detto:

    Mi trovo in serie difficoltà e vi chiedo aiuto in una materia a me sconosciuta Mio padre ha prestato garanzia a mio fratellastro per un prestito (senza dircelo naturalmente). Oggi ci arriva raccomandata da banca che chiede a mio padre(84anni) di saldare il debito residuo entro 5 giorni.

    Mio padre non dispone della somma.

    Pignoreranno pensioni (statale e fondo pensione)?
    E quella di invalidità? E il conto corrente con pochi euro sopra (il necessario per pagare badante con pensione)?

    Non possiede bene immobili.

    In caso di morte del papà io figlia e mia mamma (moglie in separazione dei beni) diventiamo garanti? Come si può fare per non volerlo? Noi non sapevamo nulla di tutto questo.

    • Inutile drammatizzare e poi, a dire il vero, la situazione non è poi così grave come sembra. Basterà riferire alla banca, se proprio lo si crede opportuno, che può benissimo procedere giudizialmente con decreto ingiuntivo e precetto. Non è detto che la banca avvii necessariamente un’azione esecutiva nei confronti di suo padre: le politiche interne prevedono, molto spesso, la vendita del credito a società specializzate (le società di recupero crediti) ed allora sarà un’altra storia.

      Ma, supponiamo che, nel caso peggiore, la banca decida di rivolgersi al giudice e pignorare. La pensione di invalidità è impignorabile in quanto ha natura di sussidio. La pensione statale potrà essere pignorata al 20% della somma che eccede l’assegno sociale aumentato della metà (circa 750 euro). Facendo i conti della serva, se suo padre percepisse 1500 euro al mese, alla banca andrebbe il 20% di 750 euro circa, cioè 150 euro, più o meno. Difficile che riescano a sapere del fondo pensione, ma se fosse, valgono le stesse regole appena viste per la pensione statale.

      Per quel che riguarda il conto corrente su cui vengono accreditate le pensioni, se proprio la banca fosse così fortunata da riuscire a notificare il pignoramento il giorno dopo l’accredito, e prima di eventuali prelievi del debitore sottoposto ad esecuzione, dovrebbe comunque lasciare al debitore, per legge, una liquidità pari a tre volte l’assegno sociale, dunque intorno ai 1.500 euro.

      Il pignoramento presso la casa del debitore viene effettuato solo qualora in essa siano (o si presume siano) presenti arredi di pregio, quadri e sculture d’autore, mobili d’antiquariato, gioielli. In pratica è da tenere presente che la banca procede al pignoramento presso la residenza del debitore non per umiliarlo o punirlo, ma solo per recuperare beni che, una volta messi all’asta e venduti possano soddisfare integralmente (o in buona parte) il credito vantato. La banca deve anticipare i costi per organizzare l’asta e per la custodia dei beni pignorati: non procede se deve poi sputare l’anima per piazzare mobili usati in aste che andrebbero deserte, per scarso interesse dei compratori.

      Infine il decesso del debitore e l’eredità. Gli eredi (figli e coniuge, di norma) devono rinunciare all’eredità (un atto che si forma dal notaio o presso il Tribunale territorialmente competente) se vogliono evitare di doversi accollare le garanzie prestate e i debiti accumulati dal defunto. Due cosa da precisare in tale contesto. La prima è che la rinuncia all’eredità da parte del coniuge superstite non comporta la perdita della pensione di reversibilità (che si acquista per legge e non per diritto ereditario). La seconda è che bisogna stare molto attenti all’accettazione tacita dell’eredità: ad esempio, chiedere alla banca l’estratto conto di cui è titolare il defunto può comportare accettazione tacita dell’eredità con tutte le conseguenze del caso. In una simile circostanza, se proprio si è curiosi di sapere quanto il defunto avrebbe lasciato agli eredi bisogna accettare l’eredità con beneficio di inventario (una dichiarazione formale che viene resa sempre al notaio o ad un cancelliere del Tribunale del circondario in cui il decesso è avvenuto).

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