Pignoramento del quinto oltre a una cessione volontaria in corso

Pignoramento dello stipendio con cessione del quinto in corso

Ho già una cessione del quinto su uno stipendio di euro 1200 circa e quindi trattenuta di euro 240 euro.

Pago altri 2 prestiti per una somma complessiva di euro 400.

Corrispondo alla mia ex mia moglie, come assegno alimentare, altri 200 euro.

Posso ancora subire un pignoramento del quinto?

Come fa il giudice non a non tener conto che c’è già una cessione in corso, che pago gli alimenti alla mia ex moglie e che devo pagare altri 400 euro al mese per debiti?

Ho diritto a vivere anche io?

Pignoramento dello stipendio con cessione del quinto preesistente - le regole

Nel disporre la misura del pignoramento del quinto dello stipendio il giudice non tiene in alcun conto gli obblighi derivanti al debitore da eventuali precedenti cessioni per delega, rate per finanziamenti accesi in precedenza e/o spese mediche.

Il giudice verifica solo se ci sia già in atto un pignoramento del quinto dello stipendio per crediti ordinari (verso banche, finanziarie e privati) nel qual caso il creditore procedente è obbligato ad attendere che sia soddisfatto chi ha già ottenuto il pignoramento.

Verifica, altresì, se sussistono crediti alimentari vantati nei confronti del debitore o altri pignoramenti in atto per crediti speciali (ADE, INPS ecc.)

Poi, calcolerà la metà dello stipendio netto, che nel suo caso è pari a 600 euro. Sottrarrà la cessione del quinto e l'importo dell'assegno dovuto alla sua ex moglie (articolo 68, comma 2, DPR 180/1950). Restano 160 euro (SE&O).

Il quinto massimo da pignorare è pari a 240 euro. Nel suo caso ci sarà capienza per soli 160 euro. Dunque, il pignoramento del suo stipendio sarà di 160 euro.

In sostanza si ritiene che si possa condurre una vita dignitosa anche con un pignoramento del quinto ed una eventuale prelievo dallo stipendio per la somma equivalente all'assegno alimentare disposto in sede di separazione legale.

Questa è solo la sintesi di come vanno le cose.

Lei mi dirà: come faccio a vivere con soli 200 euro al mese, tenuto conto che ho già 400 euro di debito con altre finanziarie?

Sul punto, posso esprimere un giudizio di merito: quando si verifica un caso come quello da lei portato all'attenzione, è evidente ed innegabile la corresponsabilità dei creditori.

I quali hanno modo di verificare e quantificare, attraverso l’interrogazione delle centrali di rischio, l’esposizione debitoria di chi richiede il prestito e, dunque, avrebbero tutti i mezzi per evitare casi di eccessivo indebitamento.

Ma alle necessità spesso indifferibili del debitore, si accompagna sempre la bramosia e l’avidità del creditore, neanche mitigata dall'eventuale assenza di garanzie. Perchè una cosa è certa: il credito ad un sovraindebitato non viene mai concesso per carità cristiana o per compassione ...

Ed allora la risposta al suo problema io l'ho già data quando ho scritto: Il giudice verifica solo se ci sia già in atto un pignoramento del quinto dello stipendio per crediti ordinari (verso banche, finanziarie e privati) nel qual caso il creditore procedente è obbligato ad attendere che sia soddisfatto chi ha già ottenuto il pignoramento.

Devo farle proprio un disegnino? Smetta di pagare quei 400 euro. I nuovi creditori, se proprio vorranno anche loro procedere in via giudiziale con un pignoramento presso terzi, dovranno attendere che si liberi il posto già occupato. E, chi vivrà vedrà.

9 Novembre 2012 · Simone di Saintjust


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