Pignoramento di una ricaricabile POSTEPAY

Pignoramento carta ricaricabile postepay

E’ possibile il Pignoramento della carta postepay?  

C’è chi dice no e c’è chi dice sì visto che è nominativa e si risale facilmente al possessore.

Non voglio farmi portar via i miei piccoli risparmi.

La carta postepay è un bene pignorabile

La carta è pignorabile: certo è più difficile per un creditore, rispetto ad un conto corrente, individuare il bene nella disponibilità del debitore.

Ed è raro che un creditore si avventuri nel pignoramento di una ricaricabile.

Ma, in teoria, una carta ricaricabile è pignorabile.

21 Agosto 2014 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

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6 risposte a “Pignoramento di una ricaricabile POSTEPAY”

  1. Anonimo ha detto:

    Se vengono pignorati tutti i rapporti presso Poste italiane spa con PI 01114601006 verrà pignorata anche la postepay che fa parte di postepay spa con Pi diversa? Grazie

    • Di solito viene richiesto all’Istituto bancario o a Poste Italiane il pignoramento di tutti i rapporti di conto corrente e assimilati (carte prepagate con IBAN) intestate al debitore Pinco Pallino, con uno specifico codice fiscale.

  2. littlewing ha detto:

    Buongiorno, avrei bisogno di chiarimenti sulla mia situazione. Ho diversi debiti con finanziarie e banche che non sto pagando più, oltre a debiti con Equitalia. Ho un po’ di soldi da parte frutto della liquidazione del licenziamento e volevo comprare casa all’estero. La prima domanda è circa l’eventuale pignorabilità di questa casa e di un conto corrente all’estero, e se esistono paese, in questo senso, più sicuri La seconda domanda è come arrivare al saldo e stralcio con le finanziarie in modo da essere ripulito. Parte di questi soldi li ho in contanti , pensate sia meglio portarli all’estero come tali?
    Grazie in anticipo

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Tutto dipende dall’entità del debito accumulato: non quello complessivo, ma l’entità degli importi dovuti ai singoli creditori che giustifichi le spese da anticipare per avviare un’azione esecutiva transfrontaliera. Nell’ambito della Comunità europea le procedure di recupero crediti transnazionale sono diventate, fra virgolette, relativamente semplici rispetto a quelle da implementare verso debitori che risiedono e possiedono beni in paesi che della comunità non fanno parte. Ma anche il recupero crediti del debitore che acquista casa in Kenya, ad esempio, non è impossibile se ne vale la pena: il creditore si affiderà ad uno studio legale kenyota e prima o poi l’impresa di pignorare una casa acquistata in Africa potrebbe anche riuscire se i soldini dovuti al creditore sono tanti.

      Il debitore che ha liquidità in conto corrente ha solo un modo semplice per non andarsi a cacciare in un “cul de sac”: trasferire, pian piano e senza bonifici diretti (e/o assegni non trasferibili), i soldi su un conto corrente intestato a terzi di fiducia. Ci vuole tempo per eliminare le tracce del collegamento, specie alla luce delle norme vigenti antiriciclaggio e si corre il rischio di cadere dalla padella alla brace (il terzo fiduciario tradisce la fiducia e si prende tutto). Ma, tant’è. Anche considerando che se si trasferiscono i soldi all’estero a proprio nome bisogna indicare gli estremi del conto nella denuncia dei redditi, e questo vuol dire fornire ad Equitalia (ma fra poco, anche al comune creditore) le informazioni utili per pignorare il conto corrente all’estero.

      Se la denuncia non la si fa, si corre il rischio che si venga comunque pizzicati dall’agenzia delle Entrate (a meno che non si decida di utilizzare gli spalloni) perchè resta traccia del trasferimento da banca nazionale a banca estera e viceversa.

      Infine, se il debitore propone al creditore un accordo transattivo, difficilmente questo va in porto, perchè la controparte è indotta a pensare che il debitore ha interesse a chiudere ed ha comunque disponibilità liquide. Ne consegue che il saldo stralcio, per essere portato a termine, deve essere proposto in prima battuta dal creditore. Il debitore, dopo aver ricevuto la proposta, può, se ne è capace, giocare al ribasso.

  3. stefanos ha detto:

    Salve, io vorrei esporre un mio problema: io avevo una attività che poi è fallita ( io sono legale rappresentante ) il fallimento è stato decretato alla fine del 2011 e tutt’ora è ancora aperto e se ne occupa un curatore fallimentare ( e non so quando verrà chiuso ). Vorrei sapere ( visto che il curatore mi ha avvertito di non aprirmi conti correnti o altro almeno fino alla fine della pratica fallimentare altrimenti me li bloccherebbero immediatamente ) se facendomi una carta postepay ricaricabile mi converebbe per acquisti on line o altro e se c’è la possibilità che risalgano a quella carta per bloccarla e pignorarla in che percentuale se si. In alternativa che mi consigliereste voi per risolvere il mio problema attuale ( spero )?
    Vi ringrazio e attendo una vostra risposta in merito.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Non disponiamo di un’osservatorio per raccogliere i dati ed elaborare le statistiche che lei chiede, purtroppo.

      Posso solo aggiungere, per quello che vale, che nella situazione in cui lei versa, anche io provvederei a dotarmi di carta con IBAN, o più semplicemente chiederei ad un amico o ad un parente, l’apertura di un conto corrente a suo nome facendo a me riservare la delega ad operare e disporre.

      Naturalmente, questa seconda opzione ha una sua validità solo nel caso in cui non avessi l’esigenza di ricevere bonifici da parte di terzi su un IBAN collegato ad uno strumento di accredito nominativo.

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