Pignoramento presso la residenza del debitore – beni non pignorabili

L’articolo 514 del codice di procedura civile prevede una lista di beni di prima necessità non pignorabili:

  • 1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
  • 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
  • 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
  • 4) (abrogato)
  • 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
  • 6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
  • 6 bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
  • 6 ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Inoltre, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro [articolo 515 comma 3, codice di procedura civile]

E’ importante ricordare che i beni immobili sono sempre pignorabili, incluso la prima casa di residenza per i creditori non esattoriali.

Quanto sopra in teoria. In pratica è da dire che ultimamente, stante una certa tendenza degli UG a fare verbali di pignoramento negativi, l'intendenza di finanza ha avviato accertamenti in merito al corretto espletamento dei pignoramenti. Pertanto piuttosto che fare un verbale negativo, in alcuni casi gli UG preferiscono pignorare pur qualcosa, anche di scarso valore... una radio a pile.. un divano consunto... per quanto la possibilità di realizzo di detti beni è prossima a zero. In questi casi il debitore viene di solito nominato custode dei beni, e trascorsi i termini il pignoramento decade di efficacia, facendo ritornare i beni pignorati nella disponibilità del debitore (che di fatto non è mai venuta a mancare).

La casistica in tema di pignoramento è comunque varia e variegata, molto è lasciato alla discrezionalità dell'ufficiale giudiziario procedente. E' anche per questo motivo che bisogna sempre dimostrarsi nei suoi confronti disponibili e collaborativi.

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30 Agosto 2013 · Simone di Saintjust


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4 risposte a “Pignoramento presso la residenza del debitore – beni non pignorabili”

  1. Anonimo ha detto:

    Pignoramento mobiliare presso la l’appartamento del mio ex marito solo perché mantengo ancora la residenza?
    Spiego in poche parole: anni fa un avvocato ha tentato di risolvere un mio problema ereditario senza combinare niente. Però, mi presenta ugualmente una parcella che io non potevo pagare, sono invalida senza pensione, in cerca di lavoro e senza neanche un centesimo, (escluso il mantenimento alimentare che ricevo per la separazione) questo il mio avvocato lo sapeva benissimo. Oggi mi arriva un decreto ingiuntivo con precetto alla mia residenza. Forse non sa che mi sono separata nel frattempo. Io a suo tempo ho ceduto tutto al mio ex, la casa in comunione e gli arredi e pertinenze. Possono ugualmente pignorare qualcosa? Quando gli avvocati sono S……con la esse maiuscola, i clienti si difendono, non si attaccano!!!.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Comprendo la sua irritazione signora, ma nel nostro ordinamento vige la presunzione legale di proprietà: ogni cosa che si trova nell’appartamento ove il debitore risiede è di proprietà del debitore. Non solo, l’ufficiale giudiziario non può decidere sulla valenza probatoria della documentazione eventualmente esibita dal debitore (contratti di comodato registrati, scritture private autenticate di cessione di un bene, fatture d’acquisto) , ma deve limitarsi a procedere nel pignoramento e portarlo a termine.

      Successivamente il proprietario effettivo dei beni pignorati, estraneo all’azione esecutiva, necessariamente affiancato da un avvocato, potrà presentare ricorso con istanza al giudice dell’esecuzione presso il tribunale territorialmente competente e chiedere la liberazione dei beni pignorati che dimostra essere di sua proprietà.

  2. Stefano Mario Zanni ha detto:

    Vi espongo il mio problema: ho un debito ex Unicredit ceduto pro soluto ad una SPV. Io sono disoccupato e nullatenente. Vivo nella casa di proprietà di mia mamma. Questa situazione va avanti ormai da tre anni. Viviamo con sostegno di mia nonna.

    Ora dopo la diffida ad adempiere mi minacciano di un decreto ingiuntivo. Non posso permettermi un legale, ho fornito al recupero crediti Fire tutta la documentazione riguardante la mia situazione.

    Avendo vissuto anni migliori non vivo in una casa catapecchia ma nemmeno una reggia. Cosa mi può accadere? Vi prego aiutatemi . non dormo più la notte.

    • Quando il creditore non può aggredire lo stipendio, o la pensione del debitore, oppure un suo pingue conto corrente, talvolta procede con il pignoramento presso la residenza del debitore, ma solo quando siano verificate determinate condizioni.

      Raramente, va detto, il creditore procede al pignoramento presso la residenza del debitore, a meno che non vi siano validi presupposti per ritenere di poter espropriare, nel corso dell’azione esecutiva, oggetti di valore ovvero, mobili d’antiquariato, quadri e sculture d’autore, gioielli, orologi di marca, metalli preziosi, arredi e complementi di pregio, impianti di servizio e/o di intrattenimento tecnologicamente avanzati.

      Tanto più, quando consultando lo stato di famiglia del debitore nullatenente si presume che questi sia ospitato da un genitore o da un parente.

      Questo perché il pignoramento presso la residenza di un debitore comune rappresenta, il più delle volte, un’azione esecutiva inefficace (e generalmente poco vantaggiosa economicamente): il rischio che il corre il creditore è quello di dover far fronte ad altri oneri per poi rientrare, con un’eventuale vendita all’asta di mobili usati, neanche delle spese anticipate.

      Tanto premesso, va sempre, ed innanzitutto, ricordato che anche un contratto di comodato sottoscritto dal debitore, registrato all’Agenzia delle Entrate (ADE) ed esibito all’ufficiale giudiziario in occasione dell’accesso presso la sua residenza, potrebbe non evitare l’espropriazione dei beni mobili rinvenuti.

      Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, non è compito dell’ufficiale giudiziario valutare l’efficacia e la legittimità della documentazione prodotta dal debitore: l’ufficiale giudiziario, pertanto, dovrebbe limitarsi ad eseguire il pignoramento dei beni rinvenuti (che si presumono legalmente essere di proprietà del debitore) con esclusione di quelli tassativamente indicati dall’articolo 514 del codice di procedura civile (l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi, gli animali d’affezione).

      Allora, se proprio si vuole evitare l’intervento dell’ufficiale giudiziario nella casa in cui il debitore è ospitato, è necessario che il debitore sposti la propria residenza anagrafica. Per rimediare, invece, ad un eventuale pignoramento di beni presenti nella casa in cui si è ospitati, con il ricorso al giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente e la successiva liberazione dei beni pignorati, è possibile, come abbiamo accennato, sottoscrivere un contratto di comodato con il proprietario/conduttore dell’appartamento avente data certa, anteriore alla notifica dell’azione esecutiva (quindi registrato c/o Ade). In alternativa, qualora i beni pignorabili, che possano detenere anche un solo valore affettivo, siano non numerosi, l’escamotage più diffuso è quello di rivolgersi ad un qualsiasi rigattiere acquistando, per pochi euro, oggetti con la stessa descrizione di quelli presenti in casa: ad esempio,nella fattispecie, un mobile cassettiera con scrittoio di colore marrone (che peraltro dovrebbe essere considerato impignorabile ex articolo 514 del codice di procedura civile) ed un paio di cornici placcate argento di formato simili a quelle che custodiscono le foto della sua bisnonna e del papà defunto. Con la fattura rilasciata dal rigattiere e intestata a sua madre (gli oggetti acquistati glieli si può pure lasciare), quest’ultima potrà, con il supporto di un avvocato, ricorrere al giudice delle esecuzioni ed ottenere la liberazione dei beni pignorati di cui è in grado di documentare la proprietà. Se non si hanno soldi per l’avvocato, allora non resta altro da fare che portare altrove le cose per le quali non si vuole correre il rischio di pignoramento, appena sarà notificato il precetto.

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