Pignoramento ed espropriazione di un bene in comunione – non è ammissibile se la comunione comprende anche altri beni

Differenza fra comunione e comproprietà di un bene

La comunione di un bene fra n soggetti non è una comproprietà in cui ciascun compartecipante è titolare di una quota pari ad 1/n del bene. Si tratta, invece, di un istituto particolare (cosiddetto di tipo "germanico") senza quote. In sostanza, si può solo dire che tutti gli n soggetti sono comproprietari dell'intero bene.

Quelli che seguono sono i principi costantemente affermati, nella giurisprudenza di legittimita', relativamente al pignoramento ed all’espropriazione coattiva di un bene in comunione.

  1. L’espropriazione forzata dell'intera quota, spettante a un compartecipe, dei beni compresi in una comunione, è certamente possibile, ma limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili, mobili o crediti);
  2. il giudice dell'esecuzione può disporre la separazione in natura della quota spettante al debitore sottoposto ad esecuzione debitore, se questa è possibile o, in caso contrario, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa;
  3. non è ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la comunione comprenda più beni della stessa specie, perché potendo, in sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della comunione, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza dell'oggetto dell'esecuzione nel patrimonio del debitore. In altre parole, non può essere esclusa la possibilità che la procedura esecutiva si rilevi inutile in quanto il bene assoggettato a pignoramento ed espropriazione potrebbe poi risultare, anche in seguito a divisione negoziale, di proprietà di un soggetto diverso dal debitore sottoposto ad esecuzione.

Pignoramento ed espropriazione di bene incluso in una comunione ereditaria

La procedura esecutiva propria di ogni tipo di comunione, vale a dire l’espropriazione di beni indivisi di cui agli articoli 599 e seguenti del codice di procedura civile, trova applicazione anche con riguardo alla comunione ereditaria, laddove, in sede di scioglimento della comunione, i beni che fanno parte della comunione stessa posso essere variamente ripartiti tra i comproprietari.

Pertanto, in tema di espropriazione dei beni caduti in successione, il creditore non può pignorare la quota del debitore relativa alla massa ereditaria se questa è in comune con altri eredi e comprende altri beni della stessa specie.

E' quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 6809 del 19 marzo 2013, che ha visto accolto il ricorso di un debitore erede, insieme ai fratelli, di beni lasciatigli dal genitore e nei confronti del quale Equitalia aveva avviato la procedura di espropriazione di un conto corrente intestato al defunto ancora prima che fosse effettuata la divisione.

31 Marzo 2013 · Simone di Saintjust


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