Pignoramento dei beni della comunione legale

Pignoramento e regime patrimoniale della famiglia - Comunione dei beni, separazione dei beni e fondo patrimoniale

Il regime patrimoniale legale della famiglia è la comunione dei beni. I due regimi alternativi cui i coniugi possono accedere con una convenzione contenente una esplicita manifestazione di volontà, sono la separazione dei beni ed il fondo patrimoniale. E' ammessa inoltre una cosiddetta comunione convenzionale, nella quale i coniugi decidono per un regime che convenzionalmente esclude alcuni aspetti della comunione pur adottandone sostanzialmente lo schema di funzionamento.

La comunione legale tra i coniugi si differenzia notevolmente rispetto alla comunione ordinaria e la disciplina prevista per l’espropriazione di beni indivisi non può applicarsi in maniera automatica a tutte le ipotesi di esecuzione forzata su beni rientranti nella comunione legale. Anche la Corte Costituzionale (sentenza numero 311 del 10 marzo 1988) ha evidenziato che dalla disciplina della comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria, ed ha precisato che:

  • la comunione ordinaria è una comunione per quote, la comunione legale è una comunione senza quote;
  • nella comunione ordinaria le quote sono oggetto di uno specifico diritto individuale dei singoli partecipanti e, di conseguenza, la quota è oggetto della procedura esecutiva;
  • nella comunione legale i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione (arg. ex articolo 189, 2° comma), la quota non è un elemento strutturale della proprietà ma è solo la misura entro cui i beni possono essere aggrediti dai creditori particolari (articolo 186), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (articolo 190), e infine, la proporzione in cui, scelta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (articolo 194).

Nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione. Il consenso dell'altro coniuge deve intendersi come atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere. Esso è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratta di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio dell'atto stesso e non nella sua inesistenza.

I debiti gravanti sulla comunione legale

In generale i beni della comunione legale rappresentano la garanzia primaria dei creditori per le obbligazioni contratte da entrambi i coniugi congiuntamente, per i pesi e gli oneri che gravano sui beni stessi al momento dell'acquisto, per le spese derivanti dalla loro amministrazione, manutenzione, per le spese collegate all'andamento della famiglia e dei figli. L'espropriazione dei beni della comunione per debiti gravanti in via principale sulla comunione medesima si svolge secondo le regole ordinarie. Nel caso in cui l'obbligazione dei coniugi sia stata assunta congiuntamente non sorgono particolari problemi interpretativi; nel caso in cui, invece, l'obbligazione sia stata contratta da uno solo dei coniugi, si ritiene che, ove dal titolo esecutivo si possa desumere il carattere comune dell'obbligazione, si potrà aggredire il bene comune per intero. L'espropriazione dovrà essere quella ordinaria sui beni del debitore per il coniuge contraente e sui beni del terzo proprietario per la parte di responsabilità che il coniuge non obbligato e nemmeno responsabile deve sopportare.

I debiti personali del coniuge

I beni della comunione oltre a garantire primariamente i debiti della famiglia, in via sussidiaria garantiscono, nei limiti della quota dell'obbligato, i debiti contratti personalmente dal coniuge, conclusi senza il consenso dell'altro ed eccedenti il patrimonio personale del coniuge debitore.

Per il criterio di sussidiarietà della responsabilità gravante sui beni della comunione, l'esecuzione sui beni della comunione per debiti personali di un coniuge non può intraprendersi prima della negativa o insufficiente escussione del patrimonio personale del coniuge obbligato. Viene, tuttavia, generalmente escluso che possa essere fatto carico al creditore procedente non solo di esperire preventivamente e con esito negativo l'azione esecutiva sui beni personali del coniuge obbligato, ma anche di compiere indagini; si ritiene che sia il coniuge non debitore a dover eccepire l'esistenza di beni personali dell'altro coniuge, da aggredire preventivamente.

L'azione esecutiva sulla comunione legale

Nel caso in cui il creditore proceda per debiti contratti personalmente da uno dei coniugi, per orientamento prevalente, laddove oggetto della procedura esecutiva siano beni compresi nella comunione legale:

  • il creditore potrà aggredire per intero i beni della comunione, nei limiti, tuttavia della quota ideale spettante al singolo coniuge ovvero limitare l'esecuzione alla metà del bene pignorato al fine di prevenire l'eventuale opposizione del coniuge non sottoposto ad esecuzione diretta a provocare la separazione giudiziale dei beni;
  • il pignoramento (per l'intero o pro quota) del bene in comunione effettuato nei confronti di uno solo dei coniugi, comporta l'indisponibilità anche nei confronti dell'altro coniuge;
  • la trascrizione del pignoramento, anche se effettuata nei confronti di uno solo dei coniugi, spiegherà comunque i suoi effetti contro entrambi;
  • il coniuge non sottoposto ad esecuzione potrà contestare nelle forme dell'opposizione all'esecuzione l'eventuale lesione della propria quota;
  • lo stesso coniuge non sottoposto ad esecuzione, attesa la facoltà riconosciuta di chiedere la separazione giudiziale dei beni quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della famiglia, può far valere tale situazione nella forma dell'opposizione all'esecuzione diretta ad ottenere la separazione giudiziale dei beni fin tanto che il processo esecutivo non sia terminato con l'assegnazione del bene o la distribuzione della somma ricavata;
  • qualora la domanda di separazione venga proposta successivamente alla vendita del bene o il giudice dell'esecuzione non abbia sospeso il processo esecutivo, sono comunque fatti salvi i diritti dell'acquirente o dell'assegnatario.

18 Aprile 2014 · Lilla De Angelis


Commenti e domande

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2 risposte a “Pignoramento dei beni della comunione legale”

  1. salvocan ha detto:

    Ho bisogno di chiarimenti in merito alla Separazione legale dei beni, avvenuta dinnanzi al Notaio e registrata nell’atto di matrimonio. nel caso il fisco o qualsiasi creditore presenta istanza di pignoramento, ne risponde anche l’altro coniuge?

    • Il coniuge in regime di separazione dei beni non risponde delle obbligazioni sottoscritte dall’altro coniuge prima del matrimonio. Non risponde delle obbligazioni sottoscritte dall’altro coniuge successivamente alla registrazione dell’atto con cui viene adottato il regime patrimoniale di separazione dei beni. Ancora, il coniuge non debitore non risponde dei debiti contratti dall’altro coniuge nel periodo in cui era vigente il regime di comunione dei beni, purché i debiti siano riconducibili ad uso personale o ad attività professionale dell’altro coniuge.

      Il coniuge non debitore può rispondere delle obbligazioni sottoscritte dall’altro coniuge a partire dalla data di matrimonio ed indipendentemente dal regime patrimoniale adottato per la gestione dei beni, se il debito è stato acquisito per far fronte ad esigenze familiari.

      In pratica, solo per portare un esempio, di un finanziamento destinato a coprire le spese necessarie ad un corso di studi all’estero per un figlio, ne rispondono entrambi i coniugi, indipendentemente da chi abbia sottoscritto il contratto e dal regime patrimoniale dei beni adottato.

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