Pignoramento beni mobili appartenenti a terzi
Possono effetturare pignoramento?
Espongo brevemente la mia problematica. Dal Mese di Novembre 2011, ho stabilito la mia residenza presso una persona amica non legata da vincoli di parentela.
Avendo io una situazione espositiva nel mese di giugno ho effettuato una scrittura privata autenticata (dal Segretario comunale ) in cui do atto che nessun bene mobile (come è realmente) presente nell'abitazione è di mia proprietà. Faccio inoltre presente che si è stabilita presso la nuova abitazione da circa due anni (sta pagando il mutuo) e risiedeva in altra abitazione (dove io non risiedevo) .
Premesso quanto sopra, essendo stato informato che sovente gli ufficiali giudiziari non tengono conto della scrittura privata seppur autenticata ma essendo altresi informato che una sentenza di cassazione (2010) ha ritenuto far fede anche altri atti di natura pubblica, volevo chiedere cortesemente l'esatta natura di questi atti e quale valenza assuma nel caso in specie la scrittura privata da me effettuata in caso di un pignoramento. Preciso ulteriormente che non ho alcuna titolarità sull'unità abitativa .
L'ufficiale giudiziario, in una eventuale visita per effettuare pignoramento presso la residenza del debitore, deve presumere che tutti i beni ivi rinvenuti siano di proprietà del debitore sottoposto ad esecuzione
L'ufficiale giudiziario, in una eventuale visita per effettuare pignoramento presso la residenza del debitore, deve presumere che tutti i beni ivi rinvenuti siano di proprietà del debitore sottoposto ad esecuzione.
Per ovviare al problema occorre un contratto di comodato, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, sottoscritto dal proprietario o conduttore dell'immobile presso cui ha residenza il debitore sottoposto ad esecuzione ed ed il debitore stesso.
la circostanza che il terzo non possa invocare la prova per presunzioni e comunque che tale prova non possa essere utilizzata dal giudice, è principio affermato costantemente dalla Corte di cassazione nell'applicazione dell'articolo 621 cod. proc. civ., secondo cui il terzo ha l'onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto di proprietà nonché il titolo per cui i beni pignorati si trovano presso il debitore.
Per giurisprudenza costante, la presunzione legale iuris tantum del combinato disposto degli articoli 513 e 621 cod. proc. civ., in base alla quale le cose che si trovino nella casa del debitore si presumono di proprietà dello stesso, opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perché chi ne gode può liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono.
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