Pignoramento esattoriale ed altre procedure cautelari ed esecutive che possono essere attuate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Pignoramento esattoriale ed altre procedure cautelari ed esecutive che possono essere attuate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Di seguito un'esauriente sintesi di tutte le procedure, sia cautelari che esecutive (ad esempio pignoramento), che possono essere attuate dall'agenzia delle entrate-riscossione, per pendenze debitorie nei confronti di fisco, enti, comuni e via dicendo.

Come noto, quando riceviamo una o più cartelle esattoriali per debiti verso lo stato, comuni o enti (multe, tasse, ecc), nel caso in cui non si onori il debito, alcune procedure cautelari ed esecutive possono essere attuate dall'agenzia delle entrate-riscossione.

Tra le più comuni abbiamo fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento di stipendi e pensioni, pignoramenti immobiliari e altro ancora.

Di seguito una breve rassegna delle procedure e dei limiti ad esse.

Quando l'agenzia delle entrate-riscossione può attivare le procedure previste dalla legge

Ecco quando l'agenzia delle entrate-riscossione può attivare le procedure previste dalla legge.

Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, se il cittadino non ha provveduto al pagamento, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, l’Agenzia delle entrate-Riscossione attiva le procedure previste dalla legge per tutelare e riscuotere il credito degli enti che le hanno affidato l’incarico di recuperare le somme dovute.

Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Quando l'agenzia delle entrate-riscossione può iscrivere un fermo amministrativo sul veicolo del debitore

Vediamo quando l'agenzia delle entrate-riscossione può iscrivere un fermo amministrativo al veicolo del debitore.

Il fermo amministrativo è l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore.

Prima dell’attivazione della procedura il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo.

Con questo atto l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e viene informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo sul veicolo corrispondente alla targa indicata.

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata. (decreto legge n.69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).

La cancellazione del fermo può essere effettuata solo dopo aver saldato integralmente il debito e ottenuto dall’Agente della riscossione il provvedimento di revoca da presentare al PRA.

In caso di rateizzazione, al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può richiedere all’Agente della riscossione la sospensione del provvedimento di fermo, al fine di poter circolare con il veicolo interessato.

L’Agente della riscossione rilascerà, infatti, un documento contenente il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo, che anche in questo caso il debitore dovrà presentare direttamente al PRA.

Nel caso in cui il debitore non proceda al pagamento di quanto richiesto, il mezzo potrà essere pignorato e venduto all’asta.

Ipoteca e pignoramento esattoriale degli immobili da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Come funziona l'ipoteca ed il pignoramento esattoriale degli immobili da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ipoteca

L’ipoteca è una forma di garanzia del credito vantato dagli enti che hanno affidato all’Agente della riscossione l’incarico di recuperare le somme dovute dal debitore.

L'ipoteca può essere iscritta, in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione procede e previa comunicazione scritta.

Il contribuente riceve, infatti, sempre un preavviso con il quale viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni.

Trascorso tale termine senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente.

La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.

Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione - e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge - l’Agenzia delle entrate-Riscossione potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile.

Procedure Esecutive

La procedura esecutiva prende avvio con il pignoramento che può avere a oggetto: somme, beni mobili e beni immobili.

L’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno.

Dalla data di notifica dell’avviso il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto.

Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Pignoramento ed espropriazione (vendita all’asta) di beni mobili e immobili

Si dà corso alle procedure esecutive per la vendita all’asta dei beni in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.

In particolare il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se:

  • l'importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
  • il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
  • sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

La legge prevede che il contribuente, con il consenso di Agenzia delle entrate-Riscossione, possa vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso in cui lo stesso non vada a buon fine, entro il giorno precedente al secondo incanto.

In questo caso l’intero corrispettivo sarà versato direttamente all'Agenzia che utilizzerà l’importo per il saldo del debito e restituirà al debitore l’eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso.

Avviso di vendita

Il pignoramento immobiliare dell’Agente della riscossione è effettuato mediante la trascrizione nei registri immobiliari di un avviso che viene notificato al debitore entro i successivi cinque giorni.

L’avviso contiene:

  1. le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
  2. la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
  3. l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno;
  4. il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
  5. l'importo complessivo del credito per cui si procede, con il dettaglio dell’imposta, l’indicazione degli interessi di mora e delle spese di esecuzione già maturate;
  6. il prezzo base dell'incanto;
  7. la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
  8. l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario;
  9. l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
  10. il termine di versamento del prezzo;
  11. l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.

Come l'agenzia delle entrate-riscossione può effettuare il pignoramento presso terzi

Ecco come l'agenzia delle entrate-riscossione può effettuare il pignoramento presso terzi.

Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.

Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.

Pignoramento di stipendi da parte dell'Agenzia delle Entrate-riscossione

Le modalità con cui l'agenzia delle entrate-riscossione può attuare il pignoramento di stipendi e conti correnti.

Se il i pignoramento riguarda stipendi qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:

  • fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
  • tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
  • sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

Pignoramento conti correnti

Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell’ultimo stipendio o rateo di pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

25 Luglio 2017 · Andrea Ricciardi


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Una risposta a “Pignoramento esattoriale ed altre procedure cautelari ed esecutive che possono essere attuate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione”

  1. Il governo sta in questi giorni vagliando l’ipotesi di mettere all’asta crediti fiscali affidati alla defunta Equitalia tra il 2000 e il 2010 e non ancora riscossi. Obiettivo, incassare almeno 4 miliardi tra 2018 e 2020 a fronte di un valore nominale di 500-600 miliardi di euro. Cedere le vecchie cartelle equivale a esporre i debitori a procedure di riscossione molto più drastiche rispetto a quelle consentite al fisco.

    Banche e società specializzare nella gestione dei crediti deteriorati potranno per esempio pignorare anche la prima casa. E sequestrare ben più del decimo dello stipendio che Equitalia poteva prelevare in caso di buste paga non superiori ai 2 mila e 500 euro.

    L’articolo del testo ancora provvisorio dispone la “Cessione di tutti i carichi 2000-2010 affidati all’agente della riscossione.

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