La legge 3/2012 (salva suicidi) per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore


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La scelta operata dal legislatore induce ad escludere anzitutto che la finalità della norma sia unicamente quella di offrire al debitore consumatore sovraindebitato una possibilità di soluzione della crisi mediante il sacrificio dei creditori. A differenza dell’impresa in stato di insolvenza, assumono rilevanza le ragioni della crisi e la condotta del debitore: solo al debitore meritevole può essere concesso l’effetto esdebitatorio, mentre al debitore sovraindebitato non meritevole è precluso godere degli effetti del piano del consumatore, potendo egli ottenere l’effetto esdebitatorio solamente tramite l’accordo con i creditori o la liquidazione dei beni.

A differenza dell’imprenditore, il debitore consumatore non è soggetto al rischio d’impresa e dunque alla alterne fortune del mercato, ma solamente alla conseguenze delle proprie scelte di vita. Sotto questo profilo, è comprensibile la scelta del legislatore di introdurre una condizione di ammissibilità del rimedio in esame che involge valutazioni sulla riconducibilità del sovra indebitamento ad una condotta colpevole o meno del consumatore, a differenza di quanto accada nella disciplina fallimentare.

Nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, eventuali crediti alimentari devono essere rimborsati integralmente. Cosi’ come i crediti verso terzi per stipendio, salario o altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Pure integralmente devono essere rimborsati i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca. Nei debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano, invece, quelli di natura tributaria. E’ tuttavia esclusa la possibilità di ridurre gli importi dovuti per l’IVA e per le ritenute di acconto operate e non versate.

Per omologare il piano proposto dal debitore consumatore, il giudice deve verificare la fattibilità e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere integralmente rimborsati, ed escludere che il consumatore debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

10 Agosto 2016 · Patrizio Oliva

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