Piano casa – mutui agevolati alle giovani coppie e ai lavoratori atipici – sostegno affitti e morosità incolpevole – sospensione rate mutuo

Fondo per la sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate del mutuo

Il Fondo è stato rifinanziato con 40 milioni di euro ed è anche noto come Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Chi può chiedere il finanziamento

Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.

000 euro.

Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda e, in caso di ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.

In caso di mutuo cointestato è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell'immobile, titolarità del mutuo e ISEE non superiore a 30.000 euro) sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari. In tal caso, la sospensione del mutuo verrà comunque accordata per l'intera rata, ma gli altri cointestatari dovranno fornire il proprio assenso alla sospensione del mutuo.

In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i 3 requisiti di cui al punto A del modulo di domanda. (L'erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l'eredità e trasferito nell'immobile oggetto del mutuo la sua residenza e dovrà presentare la dichiarazione ISEE relativa alla propria situazione economica).

Situazioni per le quali è possibile ricorrere al fondo

Nei casi di perdita del rapporto di lavoro subordinato - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa) con attualità dello stato di disoccupazione.

Nei casi di perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo con attualità dello stato di disoccupazione. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.

Le situazioni per le quali è possibile accedere al beneficio devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta.

Fondo di garanzia per i mutui a favore dei giovani e dei lavoratori atipici

Il Fondo è stato rifinanziato con 60 milioni di euro, 30 milioni perciascuno degli anni 2014 e 2015.

Chi può chiedere il finanziamento

Il finanziamento può essere richiesto dalle giovani coppie coniugate, con o senza figli e dai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori. I beneficiari del finanziamento devono avere un' età inferiore a 35 anni e un reddito ISEE complessivo non superiore a 40 mila euro.

L’età inferiore a 35 anni è un requisito che deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare. Non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I componenti del nucleo familiare non devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo.

Il decreto legge varato dal governo il 30 aosto 2013, prevede tuttavia che A decorrere dall'anno 2014, l’accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, numero 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo.

Le caratteristiche dell'immobile da acquistare

L’immobile per il quale si chiede il finanziamento agevolato deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.

La superficie dell'immobile non deve superare i 90 metri quadri.

Per il calcolo delle superfici si deve intendere la Superficie Utile Abitativa definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministerialelavori pubblici 10/5/77 numero 801, intesa come superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi.

Caratteristiche del finanziamento

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati per l'acquisto della abitazione principale. L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 200.000 euro.
Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall'accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l’ABI.

I mutui potranno essere sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso.

I finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, oltre all'ipoteca sull'immobile e alla garanzia fornita dallo stato.

Caratteristiche della garanzia del fondo

La Garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali Consap - quale gestore - ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data, e comunque per un ammontare non superiore a € 75.000,00 (settantacinquemila/00).

La Garanzia è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è efficace a decorre, in via automatica, dalla data di erogazione del mutuo.

Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione

Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (istituito dalla legge 9 dicembre 1998, numero 431) è stato rifinanziato con 60 milioni di euro, 30 milioni per il 2014 ed altrettanti per il 2015.

Il fondo per l'erogazione di contributi integrativi destinati al pagamento dei canoni di locazione (o anche fondo sociale per il sostegno dell'affitto) è finalizzato ad agevolare l'accesso alle abitazioni in locazione primaria sul mercato privato, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata.

Possono accedere al beneficio i conduttori di contratti di locazione, relativi ad unità immobiliari ad uso residenziale, occupate a titolo di residenza esclusiva o principale, con reddito annuo complessivo non superiore a due pensioni minime Inps, rispetto alle quali l’incidenza del canone non deve essere inferiore al 14%.

La locazione deve permanere alla data di presentazione della domanda e deve risultare da un contratto regolarmente registrato.

L'ammontare del contributo è determinato tenendo conto della situazione economica e della composizione del nucleo familiare nonché dell'ammontare del canone di locazione annuo.

Fondo per la copertura dei debiti riconducibili a morosità incolpevole

Si tratta di un nuovo fondo di solidarietà, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, per il quale sono stati stanziati 40 milioni di euro.

Possono accedere al beneficio i nuclei familiari che si trovano in situazione di morosità incolpevole rispetto al pagamento del canone di locazione per il concorso delle seguenti condizioni:

  1. reddito ISEE pari o inferiore al canone di locazione annuo, rilevabile dal contratto valido e registrato;
  2. perdita del lavoro, messa in mobilità o in cassa integrazione, chiusura dell'attività, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare

Quello che segue il testo del decreto ministeriale del 28 agosto 2013 attinente la copertura della morosità incolpevole per i canoni di locazione non corrisposti dagli inquilini ai proprietari dell'immobile.

E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.

E' evidente che i requisiti di accesso ed i criteri di assegnazione dei fondi saranno regolamentati da ciascun Comune.

Segue il testo completo del decreto legge su IMU e CIG del 28 agosto 2013 in cui sono ricomprese le misure illustrate in questo articolo.

acrobat

29 Agosto 2013 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

5 risposte a “Piano casa – mutui agevolati alle giovani coppie e ai lavoratori atipici – sostegno affitti e morosità incolpevole – sospensione rate mutuo”

  1. Carla Benvenuto ha detto:

    Meloni (FdI) – Fondo mutui giovani coppie gia’ rivolto a precari

    Apprendo con soddisfazione, dopo aver letto il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, che nel ”piano casa’ del governo Letta il Fondo di garanzia per i mutui a favore delle giovani coppie istituito dal ministero della Gioventù quando ne ero ministro sara’ incrementato di ulteriori 60 milioni di euro in aggiunta ai 50 che ero riuscita a reperire nonostante le esigue disponibilità finanziarie a disposizione del Dipartimento della Gioventù. Rimango, pero’, allibita nel leggere il grave errore presente nel comunicato della Presidenza del Consiglio quando afferma che la ”significativa novità di questo provvedimento e’ l’inserimento tra i beneficiari del Fondo dei lavoratori atipici’. Ricordo al governo Letta che il fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie da me istituito e’ attualmente rivolto solo ai lavoratori atipici e non ”anche’ a questi beneficiari. Il fondo prevede, infatti, che per accedervi non più del 50% del reddito complessivo derivi da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Questa limitazione, insieme al preciso divieto alle banche di chiedere garanzie ulteriori all’ipoteca sulla casa e all’applicazione di un tasso di interesse massimo, sono state introdotte proprio per evitare che il fondo di garanzia pubblico fosse utilizzato, cosi’ come accaduto troppo spesso in passato, per concedere mutui a quei soggetti che già li avrebbero ottenuti senza l’aiuto dello Stato e non a sostenere quelle categorie economicamente deboli e reputate ”non bancabili”‘. E’ quanto scrive il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un editoriale pubblicato sul sito https://www.fratelli-italia.it. Mi auguro si tratti solo di un errore veniale e di una sbruffonata di chi rivendica come proprio il lavoro fatto da altri. Non vorrei, pero’, che nelle parole dell’Esecutivo si celasse una volontà perversa, ovvero quella di rendere meno stringenti i vincoli del Fondo per venire incontro alle richieste piu’ volte avanzate dagli Istituti di credito di utilizzare le risorse per concedere mutui anche a coloro che hanno un lavoro stabile a tempo indeterminato. Se ciò accadesse, le banche utilizzerebbero questi soldi a favore dei soggetti economicamente più solidi estromettendo di fatto tutti i giovani con contratti di lavoro atipico. Il tentativo di sottrarre ai giovani precari le risorse del Fondo per tramutarle nell’ennesima agevolazione pubblica alle banche e’ iniziato con la nascita del governo Monti e temo stia proseguendo anche con questo Esecutivo. Ma su questo tema Fratelli d’Italia non abbasserà la guardia e farà battaglia in Parlamento‘, conclude il capogruppo alla Camera di FdI.

  2. Simonetta Folliero ha detto:

    Fondo di copertura per la morosità incolpevole

    Venti milioni di euro per il 2014 ed altrettanti per il 2015, per un totale di quaranta milioni, vanno al fondo di copertura per la morosità incolpevole, per salvaguardare dallo sfratto chi ha sempre pagato regolarmente l’affitto ma si trova in difficoltà per perdita del lavoro, messa in mobilità o in cassa integrazione, chiusura dell’attività, malattia grave, infortunio o decesso di un familiare.

  3. Ludmilla Karadzic ha detto:

    Sessanta milioni vanno al fondo che eroga contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione

    Si tratta di un rifinanziamento di 30 milioni per ciascuna annualità del biennio 2014-2015. A fruire del fondo saranno tutti i cittadini con reddito annuo complessivo non superiore a due pensioni minime Inps, rispetto alle quali l’incidenza del canone non deve essere inferiore al 14%.

    A gestire bandi e graduatorie saranno i Comuni.

  4. Carla Benvenuto ha detto:

    Fondo per la sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate del mutuo (Fondo, di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa)

    Finanziato con 40 milioni, è destinato a famiglie il cui mutuo grava su più del 30% del reddito, che comunque non deve essere superiore a 30 mila euro (indicatore Isee). Per poter essere ammessi all’agevolazione, bisogna avere un’ipoteca sotto i 250 mila euro e dimostrare di aver perso il lavoro o l’autosufficienza (malattia grave o handicap): si potrà chiedere una sospensione delle rate fino a 18 mesi. Attenzione: si tratta solo di una boccata d’ossigeno. Infatti il fondo, gestito dalla Consap, rimborserà gli interessi delle rate sospese, non tutti gli importi. E quindi il mutuo sarà ricalcolato dall’istituto considerando i pagamenti saltati: allungando la durata oppure aumentando le rate successive alla sospensione.

  5. Carla Benvenuto ha detto:

    Uno Tsunami si abbatte sugli inquilini

    Walter De Cesaris – segretario nazionale dell’Unione inquilini – parla di «tsunami». Dice che «sulla categoria degli inquilini rischia di abbattersi una stangata media da 1.000 euro». E non è certo il solo a protestare contro la nuova service tax, la tassa sui servizi locali che dal 2014 prenderà il posto dell’Imu con un calcolo basato su metrature e rendite catastali. I suoi colleghi di Sunia, Sicet e Uniat – altre sigle del settore – dicono che «è inaccettabile scaricare sugli inquilini, anche parzialmente, i costi dell’operazione Imu». E aggiungono che la misura «avrebbe un effetto moltiplicatore del costo dell’abitazione, con il risultato di aumentare in maniera esponenziale gli sfratti per morosità che lo stesso decreto tenta di arginare». Insomma, di vanificare l’altro pezzo del decreto che ha cancellato la prima rata dell’Imu: quel piano casa che stanzia fondi per aiutare chi non trova più i soldi per saldare l’affitto, a partire dalla crescente categoria dei «morosi incolpevoli», chi non paga perché ha perso il lavoro oppure è finito in cassa integrazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!