Phishing » Le responsabilità della Banca sono limitate

Phishing informatico: nei casi di attacchi su conti correnti online; non sempre corrisponde una tutela del cliente da parte dell'istituto di credito. Le banche, infatti, non risarciscono così facilmente per questo tipo di truffe, poiché richiedono al proprio cliente un minimo di accuratezza e prevenzione.

Cadere nella trappola non è scusabile, almeno quando il phishing è fatto con i soliti metodi, ormai a tutti noti.

E spesso non viene scusato neanche dall'Arbitro bancario finanziario (Abf), l’organismo promosso dalla Banca d'Italia e che risolve le liti tra clienti e intermediari finanziari su questo tipo di materie.

In una pronuncia recente, l’Abf di Roma ha ritenuto che la banca non dovesse essere responsabile, e quindi non dovesse effettuare alcun risarcimento al proprio correntista,per il furto informatico subìto a seguito di phishing di tipo tradizionale, il cui utilizzo da parte di malfattori è ormai da tempo a tutti noto.

Infatti grazie alla capillare campagna di informazione svolta dagli media, oltre che ai messaggi che invitano alla prudenza nel caso di utilizzo strumenti di pagamento online, anche l’utente meno avveduto deve essere ormai consapevole delle tecniche degli hacker.

Pertanto, non è accettabile la condotta di chi comunica, in risposta alle email ricevute, i codici segreti del proprio conto corrente o carta di credito. Questo, infatti, equivale a consegnare ai truffatori la chiave di accesso ai propri mezzi finanziari.

L’Arbitro bancario finanziario, con questa decisione, ha quindi chiarito la responsabilità del cliente quando l’aggiramento dei sistemi di sicurezza e la circonvenzione del cliente ha luogo attraverso metodi ormai noti- Parliamo ad esempio di e-mail fraudolente, false comunicazioni di scadenza, invito all'aggiornamento di database e specchietti per le allodole. Ogni correntista, utilizzando un minimo di zelo, è oggettivamente in grado di evitare queste situazioni spiacevoli

Vi sono poi altri casi particolari.

In situazioni border-line non si esclude che l’Abf possa dare ragione al cliente.

Ad esempio, quando il cyber-criminale sia stato in grado di aggirare persino i sistemi di sicurezza della banca oppure quando il cliente si è attivato in tempi rapidi nell’avvisare l’istituto di credito, una volta resosi conto della truffa, ma non ha trovato una risposta altrettanto rapida da parte di quest’ultimo.

13 Dicembre 2013 · Giovanni Napoletano


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