Permesso di soggiorno per cercare lavoro

Quale permesso di soggiorno serve per lavorare o cercare un lavoro? I permessi di soggiorno con cui è possibile lavorare o cercare un lavoro sono:

  1.  Permesso di soggiorno per lavoro subordinato (dipendente);
  2.  Permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale;
  3.  Permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
  4.  Permesso di soggiorno per attesa occupazione;
  5.  Permesso di soggiorno per studio e formazione ma solo per 20 ore settimanali;
  6.  Permesso di soggiorno per motivi familiari;
  7.  Permesso di soggiorno per richiesta asilo se è espressamente indicato sul soggiorno;
  8. Permesso di soggiorno per asilo, per protezione umanitaria e sociale;
  9.  Il permesso di soggiorno per motivi religiosi;
  10. Il permesso di soggiorno per cure mediche.

1. Permesso di soggiorno per lavoro subordinato (o dipendente)

Per avere questo permesso, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che vuole assumere un lavoratore straniero residente all'estero, deve presentare domanda sul sito del Ministero www.interno.it.Al termine della procedura se si ottiene l'autorizzazione al lavoro, lo straniero si deve rivolgere al Consolato Italiano competente che provvede al rilascio del visto d'ingresso.

Ottenuto il visto d'ingresso, lo straniero arriva in Italia e ha otto giorni lavorativi per presentarsi allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno che è un documento che contiene la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore e l'impegno al pagamento (da parte sempre del datore di lavoro) delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato ti permette di esercitare un lavoro autonomo o come socio lavoratore di cooperative, senza conversione o rettifica,per tutto il periodo di validità del permesso. Questo permesso di soggiorno si ottiene anche in seguito alla conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari, per lavoro autonomo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari.

2. Permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale

Per chiedere questo tipo di permesso di soggiorno il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia (o una associazione di categoria) deve fare una richiesta nominativa di uno specifico lavoratore straniero.

La procedura prevede di compilare l'apposita domanda di nulla osta, indirizzata al Ministero dell'Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione), sul modello 07-STAG (disponibile sul sito internet del Ministero dell'Interno), contenente il modulo di richiesta e le fotocopie del documento di riconoscimento del datore di lavoro e del lavoratore. Il Ministero esaminerà la domanda e, in coincidenza con il Decreto Flussi, concederà (o rifiuterà) il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, la cui durata è quella prevista nel "contratto di soggiorno" ma non oltre nove mesi.

È possibile convertire questo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, dopo 2 anni consecutivi in cui il lavoratore ha ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e nei limiti delle quote di ingresso stabilite ogni anno dal Governo.

3. Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato allo straniero che ha un visto di ingresso per lavoro autonomo.

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rilasciato anche a stranieri che sono titolari di altri permessi di soggiorno che però possano dimostrare l'avvio di attività autonome. Tuttavia, tutti i permessi di soggiorno per lavoro autonomo hanno bisogno di una attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro che la conversione rientra nelle quote di ingresso di lavoro autonomo determinate dal Decreto flussi.

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo ti permette di esercitare un lavoro subordinato,in questo caso, il datore di lavoro deve dare comunicazione anche allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura, inviando il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo ti permette di svolgere qualunque tipo di attività non occasionale a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani o dell'Unione Europea.

4. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione

Un particolare tipo di permesso di soggiorno è quello che può essere richiesto per "attesa di occupazione".
Se perdi il lavoro (o perché ti licenziano o perché dai le dimissioni) hai diritto a restare nel territorio italiano per tutta la durata del permesso di soggiorno. Se in questo periodo non riesci a trovare un nuovo lavoro puoi richiedere un nuovo permesso di soggiorno "per attesa occupazione" che avrà una validità di sei mesi.

Per averlo, devi presentare alle Poste la documentazione per la richiesta di permesso di soggiorno, insieme al certificato di iscrizione nell'elenco del Centro per l'Impiego di Roma e una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Questa richiesta deve essere fatta prima della scadenza del permesso di soggiorno. Se durante i sei mesi di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione riesci a trovare un lavoro, potrai rinnovare il permesso di soggiorno per il periodo della durata del contratto di lavoro. Se, invece, nel corso dei sei mesi non riesci a trovare un nuovo lavoro, devi allora lasciare il territorio italiano, perché non sei più in regola con le norme sul soggiorno.

5. Il permesso di soggiorno per studio

I permessi di soggiorno per studio e formazione hanno una durata massima di un anno e sono rinnovabili in caso di studi pluriennali. Il permesso di soggiorno per studio è rilasciato con modalità e procedure diverse a seconda del tipo di corsi che si intende frequentare in Italia. Con questo permesso di soggiorno, è possibile lavorare, come dipendente, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1.040 ore annuali.

Questo permesso di soggiorno può essere concesso a cittadini stranieri che intendano frequentare corsi universitari in Italia.

L'ingresso in Italia per motivi di formazione professionale e per lo svolgimento dei tirocini formativi è permesso entro le quote fissate da un apposito decreto emanato il 30 giugno di ogni anno. Questo permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote annuali previste a tal fine. Per i bambini e i ragazzi stranieri che raggiungono la maggiore età (18 anni) in Italia, e per coloro che si laureano in Italia o consegue in Italia un dottorato o master di secondo livello, per avere la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro dipendente o autonomo non occorre verificare la disponibilità di quote.

6. Permesso di soggiorno per motivi familiari

Viene rilasciato a coloro che fanno ingresso in Italia con la procedura di ricongiungimento familiare.
Possono richiedere il ricongiungimento con i familiari coloro che possiedono la carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE) o un permesso di soggiorno per lavoro subordinato con durata non inferiore all'anno, per lavoro autonomo non occasionale, per studio o per motivi religiosi. Normalmente la durata di questo tipo di permesso di soggiorno è la stessa di quello del familiare richiedente ed è rinnovabile insieme a quest'ultimo.

Secondo la legge italiana si possono ricongiungere:

  • i genitori e i figli di età inferiore a 18 anni;
  • il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
  • i figli maggiorenni con accertata invalidità totale;
  • i genitori ultrasessantacinquenni se vi sono altri figli, ma non possono provvedere al loro sostentamento o di età minore ma senza altri figli.

7.  Permesso di soggiorno per richiesta asilo

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo, asilo, protezione umanitaria e protezione sussidiaria. Se per motivi che non dipendono dallo straniero che fa la richiesta, la Commissione Territoriale non ha provveduto entro 6 mesi a definire la procedura (e quindi ad accettare o rifiutare la richiesta di asilo), può essere rilasciato un permesso di soggiorno per "richiesta asilo - attività lavorativa", che consente di svolgere un lavoro. Il permesso potrà essere rinnovato con questa dicitura fino al completamento della procedura. Nel caso in cui il richiedente non ottenesse il riconoscimento di alcun tipo di protezione (status di rifugiato o protezione umanitaria), dovrà lasciare il lavoro.

8. Permesso di soggiorno per asilo, perprotezione umanitaria e sociale

Il permesso di soggiorno per protezione sociale (ma viene definito per "motivi umanitari") che è rilasciato nei casi in cui venga accertata dalla polizia o dai servizi sociali l'esistenza di situazioni di violenza o di grave sfruttamento legate al reato della prostituzione e/o della riduzione in schiavitù, ha una durata di 12 mesi ed è consentito l'accesso al lavoro subordinato o autonomo.

9. Il permesso di soggiorno per motivi religiosi.

Il permesso di soggiorno per motivi religiosi, per le persone straniere che abbiamo già ricevuto ordinazione sacerdotale o una condizione equivalente, alle religiose, ai ministri di culto appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno. Ha la durata di 2 anni e consente l'accesso al lavoro.

 10. Permesso di soggiorno per cure mediche

Il permesso di soggiorno per cure mediche, è rilasciato a genitori che devono assistere un figlio che sta seguendo un programma medico in Italia.

13 Dicembre 2011 · Stefano Iambrenghi


Commenti e domande

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2 risposte a “Permesso di soggiorno per cercare lavoro”

  1. Seby Consoli ha detto:

    Salve, io vorrei iniziare una convivenza con la mia ragazza che però è argentina e non ha un permesso di soggiorno. Vorrei sapere come posso fare? Vi ringrazio a chiunque potesse darmi una mano!

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Dovrebbe cominciare con il trovare un’occupazione alla sua compagna con una retribuzione, al netto di contributi e tasse, pari almeno all’importo dell’assegno sociale che attualmente si posiziona sui 453 euro/mese, in modo da poter poi richiedere permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

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