Perdita di possesso del veicolo » Autocertificazione
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In tutti i casi in cui l’annotazione di perdita di possesso non sia stata richiesta e il proprietario NON sia piu’ in possesso della documentazione inerente l’evento, e’ possibile chiedere l’annotazione al PRA presentando un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ex dpr 445/2000).
L’annotazione, che in questo caso ha efficacia esclusivamente fiscale, rende possibile non rinnovare il bollo a partire dall’annualita’ successiva all’annotazione stessa, indipendentemente da quando e’ avvenuto l’evento.
I casi in cui l’annotazione può esser fatta con l’autocertificazione possono essere, a titolo esemplificativo:
- consegna del veicolo ad un concessionario poi fallito o resosi irreperibile;
- vendita del veicolo a soggetto i cui dati sono conosciuti ma NON sufficienti per il PRA;
- rottamazione del veicolo con indisponibilita’ della relativa documentazione consegnata al demolitore, anche non autorizzato, che non ha provveduto a richiedere la radiazione al PRA.
- cessione del veicolo a soggetto che lo ha esportato definitivamente senza provvedere alla radiazione dal PRA.
- perdita di possesso del veicolo per furto, sequestro, confisca, etc. con indisponibilita’ della relativa documentazione (copia provvedimento e/o denuncia).
26 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano
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