Pensioni e quattordicesima mensilità – chi ne ha diritto e qual è l’importo

Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l'anno 2015 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1952.

L'aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre del 2015, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell'età. Naturalmente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale.

Per le pensioni con un massimo di 15 anni di contribuzione da lavoro dipendente o un massimo di 18 anni di contribuzione da lavoro autonomo è prevista una quattordicesima mensilità di importo pari a 336 euro, se il reddito è inferiore a 10.

122,86 euro.

Per le pensioni con oltre 15 anni, fino a 25 anni di contribuzione da lavoro dipendente o con oltre 18 anni, fino a 28 anni di contribuzione da lavoro autonomo è prevista una quattordicesima mensilità di importo pari a 420 euro, se il reddito è inferiore a 10.206,86 euro.

Per le pensioni con oltre 25 anni di contribuzione da lavoro dipendente o oltre 28 anni di contribuzione da lavoro autonomo è prevista una quattordicesima mensilità di importo pari a 504 euro, se il reddito è inferiore a 10.290,86 euro.

Per la corresponsione dell'aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto). Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale principale. Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.

Qualora il pensionato risultasse titolare di sola pensione di reversibilità, la contribuzione complessiva utile ai fini della corresponsione della quattordicesima mensilità viene ridotta in proporzione all'aliquota di reversibilità.

La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti. Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso.

Per chiarezza: il trattamento minimo mensile è pari a 501,89 euro; il trattamento minimo annuo è di 6.524,57 euro; l'importo equivalente ad 1,5 volte il trattamento minimo annuo consiste in 9.786,86 euro.

Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.

Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati; le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Sono altresì da non considerare i redditi derivanti delle pensioni di guerra, delle indennità per i ciechi parziali, dall'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali, dall'indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, dai sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.

La verifica reddituale viene effettuata in maniera differenziata, a seconda si tratti di prima concessione del beneficio, o di corresponsione successiva alla prima. Nel caso di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello del 2015.

Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento terrà conto anche dei dati, registrati presso il Casellario centrale dei pensionati, e relativi alle prestazioni eventualmente fruite negli anni precedenti.

Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base dai redditi calcolati in via definitiva.

3 Luglio 2015 · Ornella De Bellis


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