Pensioni anticipate » I requisiti per l’accesso al trattamento sperimentale

Pensioni anticipate » I requisiti per l'accesso al trattamento sperimentale

Nell'ambito del tema in merito alle pensioni anticipate, scopriamo quali sono i requisiti per l'accesso al trattamento sperimentale.

L’articolo 1, comma 281, legge 208 del 2015, ha previsto la facoltà per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 avessero maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome, di accedere al trattamento pensionistico a prescindere dalla data di decorrenza.

L’articolo 1, commi 222 e 223, della legge 232 dell’11 dicembre 2016 ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015, non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.

Con il Messaggio 1182 del 15 marzo 2017 si precisa che le lavoratrici in argomento, possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all’apertura della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.

Ma vediamo di capirci di più

Pensioni anticipate e trattamento sperimentale: gli aggiornamenti

Ecco quali sono gli aggiornamenti normativi in merito alle pensioni anticipate ed al trattamento sperimentale riservato alle lavoratrici.

I decreti attuativi delle misure per le pensioni anticipate contenute nella Legge di bilancio 2017 sono ancora in fase di preparazione.

Il Governo ed i sindacati avranno modo di discutere ancora dei dettagli dell’Ape e dell’intervento sulle pensioni dei lavoratori precoci il 20 marzo prossimo, tentando di rispettare i termine previsto per l’entrata in vigore delle norme, previsto il 1° maggio 2017. Per quanto riguarda le altre misure del pacchetto pensioni contenute nella Legge di bilancio 2017, esse sono già in una fase avanzata.

Nella Legge di bilancio 2017 è contenuto un provvedimento sulle pensioni che riguarda il progetto sperimentale Opzione donna.

Così, l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 1182 con il quale vengono indicate le modalità ed i requisiti per l’accesso a tale misura, con riferimento all’articolo 1, commi 222 e 223 di tale legge (n. 232 dell’11 dicembre 2016).

Nello specifico: l’articolo 1, comma 222 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Come è noto, l’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modifiche, ha previsto che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

L’articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 ha previsto la facoltà in argomento anche per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

L’articolo 1, comma 222, della legge n. 232 del 2016 ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita. Ne consegue che possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome.

Il successivo comma 223 dell’articolo 1 della citata legge ha previsto che per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo, restano fermi, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico delle predette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita, nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.

A titolo esemplificativo, una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 compie 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma ed in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.

Le lavoratrici in argomento, possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all’apertura della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.

5 Maggio 2017 · Gennaro Andele


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