La pensione sociale o assegno sociale agli extracomunitari

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Prima del gennaio 1996 veniva anche indicata come pensione sociale.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati (e quindi, anche per quelli separati).

L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti e non può essere erogato all'estero.

Il soggiorno all'estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

L’assegno sociale non è soggetto a ritenuta Irpef: per ottenere l’assegno è necessario avere compiuto 65 anni e 7 mesi di età, versare in uno stato di bisogno economico attestato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed avere avuto residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

Occorre poi avere cittadinanza italiana. In alternativa, per i cittadini stranieri comunitari è richiesta l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza.

Per quanto riguarda, invece, gli stranieri extracomunitari legalmente residenti in Italia, i giudici della Corte di cassazione, con la sentenza 24981/2016, hanno ribadito che in tema di corresponsione dell'assegno sociale la normativa vigente (articolo 80, comma 19, della legge 388/2000) ne subordina il godimento alla titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

2 Gennaio 2017 · Giorgio Martini




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