Pensione di reversibilità – La ripartizione delle quote fra ex coniuge e coniuge convivente del pensionato defunto va effettuata anche sulla base dell’entità dell’assegno divorzile
Il meccanismo di ripartizione, fra ex coniuge e coniuge convivent,e delle quote di reversibilità della pensione del pensionato deceduto è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del pensionato, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi.
La ripartizione del trattamento economico va quindi effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quale l'entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Quello sopra riportato è il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 16602/2017.
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