La pensione privilegiata non è esente da imposta sul reddito

La pensione privilegiata è liquidata quando, in costanza di rapporto di lavoro, l’interessato è colpito, per causa di servizio, da un’inabilità che ne comprometta l’attitudine totale alla continuazione del rapporto. In tal caso il dipendente dello Stato è collocato a riposo con un trattamento che viene indicato come privilegiato in quanto non rapportato, come nella pensione normale, alla durata del servizio prestato ma definito secondo altri parametri.

Quando è stata raggiunta un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno) la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo.

Le pensioni privilegiate ordinarie non possono considerarsi esenti da imposizione fiscale diretta, in quanto non comprese tra i redditi espressamente indicati dalla normativa vigente come esenti e non potendosi assimilare alle pensioni di guerra, né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva.

Né assume alcun rilievo la considerazione dell'eventuale componente risarcitoria degli emolumenti in questione, in quanto ne resta ferma la natura reddituale di retribuzione differita di prestazioni di lavoro.

Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza 20908/15.

21 Ottobre 2015 · Piero Ciottoli


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