La pensione privilegiata non è esente da imposta sul reddito
La pensione privilegiata è liquidata quando, in costanza di rapporto di lavoro, l’interessato è colpito, per causa di servizio, da un’inabilità che ne comprometta l’attitudine totale alla continuazione del rapporto. In tal caso il dipendente dello Stato è collocato a riposo con un trattamento che viene indicato come privilegiato in quanto non rapportato, come nella pensione normale, alla durata del servizio prestato ma definito secondo altri parametri.
Quando è stata raggiunta un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno) la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo.
Le pensioni privilegiate ordinarie non possono considerarsi esenti da imposizione fiscale diretta, in quanto non comprese tra i redditi espressamente indicati dalla normativa vigente come esenti e non potendosi assimilare alle pensioni di guerra, né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva.
Né assume alcun rilievo la considerazione dell’eventuale componente risarcitoria degli emolumenti in questione, in quanto ne resta ferma la natura reddituale di retribuzione differita di prestazioni di lavoro.
Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza 20908/15.
21 Ottobre 2015 · Piero Ciottoli
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Stai leggendo La pensione privilegiata non è esente da imposta sul reddito • Autore Piero Ciottoli • Articolo pubblicato il giorno 21 Ottobre 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 27 Giugno 2020 • Classificato nelle categorie agenzia entrate • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .