Pensione pignorabile per un quinto solo su importo che eccede il minimo vitale

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Con la sentenza numero 506 del 4 dicembre 2002, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle norme che al tempo escludevano la pignorabilità nei limiti di un quinto della pensione di vecchiaia per crediti diversi da quelli alimentari o contributivi - ha ribadito che il privilegio di esclusione si ispira a criteri di solidarietà sociale e di pubblico interesse finalizzati a corrispondere comunque un minimum (il cui ammontare è riservato all'apprezzamento del legislatore) al pensionato debitore.

Inoltre, la Corte Costituzionale, sempre nella citata sentenza, ha riconosciuto che il pubblico interesse - in cui si traduce il criterio di solidarietà sociale - nel far godere al pensionato un trattamento adeguato alle esigenze di vita può, ed anzi deve, comportare anche una compressione del diritto dei terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene pensione.

Ma è anche vero, secondo i giudici di piazza del Quirinale, che tale compressione non può essere totale ed indiscriminata. Essa deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi creditori) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro, a non imporre ai terzi un sacrificio dei loro crediti, negando all'intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi.

Queste considerazioni hanno condotto la Consulta ad affermare l'impignorabilità assoluta di quella parte della pensione che vale ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Viene quindi mantenuta una sostanziale differenziazione di regime fra stipendi e pensioni. La differenza consiste nell'assicurare una soglia di impignorabilità assoluta per la pensione, tale cioè che si sottragga anche al regime dell'articolo 545 del codice di procedura civile. Tuttavia, sia la pensione (per la parte che si sottrae al regime di impignorabilità assoluta) sia lo stipendio (per intero) vengono poi egualmente assoggettati al limite del quinto quale possibile oggetto del pignoramento, in modo da contemperare l'interesse del creditore con quello del debitore.

Dunque, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita ed è pignorabile nei soli limiti del quinto la residua parte.

Con la sentenza numero 6548/11, la Corte di Cassazione ha poi preso atto della persistente inerzia del legislatore nell'individuazione in concreto dell'ammontare della (parte di) pensione idoneo ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità.

Secondo gli ermellini, non solo il trattamento minimo pensionistico, ma neppure l'importo della pensione sociale corrispondono necessariamente al minimo indispensabile per la sussistenza in vita di condizioni dignitose. L'unico principio di diritto non può che essere quello, di cui alla sentenza appena citata, per il quale l'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità - con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati - è rimessa, in assenza di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata.

8 Settembre 2013 · Carla Benvenuto




Commenti e domande

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5 risposte a “Pensione pignorabile per un quinto solo su importo che eccede il minimo vitale”

  1. bonkard66 ha detto:

    La somma pignorata di 88 euro, viene trattenuta sempre sotto la voce (accantonamento). Il 20 maggio 2014 il sottoscritto e l’inps sono stati convocati dal giudice (Il sottoscritto non si è presentato perché mi era stato detto che quella citazione serviva esclusivamente al giudice per stabilire l’esatta somma da pignorare dopo avvenuta conoscenza della documentazione presentata da inps).

    Presumo che quel giorno sia stata stabilita la cifra esatta da pignorare e la durata delle rate. Ho chiesto informazioni all’inps. Risposta nell’atto di assegnazione non è stata prevista una variazione della rata di accantonamento, che pertanto rimane di 88 euro. Per quando riguarda l’ammontare del credito pignoratizio, la controparte non ha inviato il deconto definitivo pertanto ad oggi non è possibile potere stabilire il termine del pignoramento.

    Ho deciso di rinnovare la cessione del quinto e l’agenzia mi ha chiesto documentazione del pignoramento. Domanda: ho bisogno di un avvocato per avere queste informazioni? Oppure, tra la controparte, l’Inps e il tribunale qualcuno e tenuto ad informarmi?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Se la controparte non ha inviato il deconto definitivo, il prelievo mensile resta di 88 euro e tanto dovrebbe bastare al soggetto chiamato a rinnovare la cessione del quinto (in genere il deconto definitivo il creditore non lo invia se l’acconto è superiore alla quota fissata dal giudice ed è la ragione per cui lei avrebbe dovuto essere presente in udienza). Può provare a sottoporre al cessionario la risposta ricevuta dall’INPS. Il dato sulla durata del prelievo è ininfluente ai fini della concessione del prestito, dal momento che la finanziaria può erogarle un prestito pari al quinto della pensione decurtato degli 88 euro di accantonamento/pignoramento. Se, invece, il problema è che la finanziaria interpreta il termine acconto come importo del prelievo suscettibile di successiva variazione dopo l’invio del deconto definitivo da parte del creditore, dovrebbe affidarsi ad un avvocato: il quale, può provare a chiarire la questione alla finanziaria, o, in alternativa, diffidare il creditore ad inviare all’INPS il deconto definitivo per stabilizzare la sua posizione debitoria sulla quota di pignoramento della pensione effettivamente stabilita dal giudice.

  2. bonkard66 ha detto:

    Quindi se ho capito bene,un giuduce in Sardegna ,decide che il minimo vitale e di 700 euro mensili,Mentre in Lombardia un altro giudice decide che bastano 500….Grazie per le risposte,chiare come sempre

  3. bonkard66 ha detto:

    Perchè si di dice: Si può pignorare solo un quinto? Invece da quello che leggo si direbbe di no. Esempio: pensione di 1000 euro mensili, unica fonte di reddito. Un quinto=172 euro (per l’ Inps). Già in vigore con richiesta personale. Pignoramento richiesto dalla banca di ulteriore quinto. Dovevo presentarmi dal giudice nel maggio 2014, ma la trattenuta di 80 euro e cominciata nel gennaio 14. Lo deduco dal cedolino pensione, visto che non ho avuto comunicazioni in merito. Domanda l’Inps e tenuta ha comunicarmi le informazioni della pratica.

    • Carla Benvenuto ha detto:

      Si può pignorare solo un quinto della pensione per debiti verso privati, banche è finanziarie. Un altro quinto, al massimo (dipende dall’importo della pensione) può essere prelevato alla fonte per debiti esattoriali, per i quali, cioè, procede Equitalia o un qualsiasi altro concessionario per la riscossione dei crediti vantati dalla PA (cartelle esattoriali, ingiunzioni fiscali, accertamenti immediatamente esecutivi). Altri prelievi forzosi, aggiuntivi e non alternativi, possono essere effettuati da creditori alimentari (coniuge separato, parenti stretti in stato di indigenza) fino ad un terzo del rateo netto di pensione.

      Il creditore, munito di titolo esecutivo procede a precettare il debitore e poi comunica all’INPS il pignoramento del quinto, rateo che l’Istituto di previdenza comincia a trattenere in attesa della convocazione del giudice. In quella sede l’INPS deve riferire al giudice se sussistono altri pignoramenti in corso, della stessa natura di quelli per cui si procede. In pratica, se si tratta di un secondo pignoramento dovuto a debiti verso privati, banche o finanziarie, l’azione esecutiva viene bloccata e la seconda trattenuta restituita al debitore.

      Certo, se alla convocazione del giudice l’INPS non si presenta, ma anche il debitore latita per evidenziare che si tratta di un secondo pignoramento, come se la questione riguardasse altri, non c’è poi da lamentarsi se la pensione viene decurtata in misura superiore al 20% per crediti della stessa tipologia.

      Infine, per sgombrare il campo da ambiguità che sembrano essere sottese alla domanda posta, forse vale la pena chiarire che la cessione volontaria del quinto della pensione non è un’azione esecutiva e come tale si aggiunge ad un eventuale pignoramento. E’ perfettamente legittimo individuare nel cedolino fornito dall’INPS due trattenute: una per pagare la rata relativa alla cessione del quinto e l’altra per soddisfare il creditore che ha avviato il pignoramento della pensione.

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