La pensione è impignorabile fino a quando la legge fisserà l’importo minimo vitale? No rispondono i giudici
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
Stabilire un importo minimo impignorabile della pensione (minimo vitale) risponde a criteri di ragionevolezza che, da un lato, mirano ad assicurare in ogni caso al pensionato (anche con sacrificio delle ragioni di terzi) mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro, sono finalizzati a non imporre ai terzi, oltre il ragionevole limite appena indicato, un sacrificio dei loro crediti negando all'intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi.
Queste ed altre considerazioni hanno condotto la Consulta ad affermare (fatta eccezione per i crediti qualificati, per crediti, cioè, diversi dai quelli vantati dall’INPS e quelli di natura alimentare) l'impignorabilità assoluta di quella parte della pensione che vale ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, ma anche a ritenere pignorabile, sia pure nei limiti del quinto, la parte restante.
Peraltro, non è legittimo continuare a sostenere la sostanziale impignorabilità dell'intera pensione in ragione del solo fatto che il legislatore non sia ancora intervenuto a determinare normativamente l'importo del minimo vitale impignorabile.
Al riguardo, la giurisprudenza consolidata di legittimità, preso atto della persistente inerzia del legislatore nell'individuazione in concreto dell’ammontare della parte di pensione idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, ha affermato il principio di diritto secondo il quale l’indagine circa la sussistenza o l’entità del minimo vitale è rimessa, in difetto di interventi del legislatore, alla valutazione in fatto del giudice dell’esecuzione ed è incensurabile, in sede di verifica di legittimità, se logicamente e congruamente motivata.
Questo l'orientamento dei giudici della Corte di cassazione emerso dalla lettura della sentenza 24536/14.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.
Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook
Seguici su Facebook
Seguici iscrivendoti alla newsletter
Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!