Pensione ordinaria di invalidità e pensione di invalidità civile – Differenze
La pensione ordinaria di inabilità, prevista dell'articolo 2 della legge 222/1984, costituisce una prestazione di natura previdenziale, è collegata alla esistenza di un rapporto previdenziale, presuppone lo svolgimento di una pregressa attività lavorativa, ha come punto di riferimento la capacità lavorativa specifica dell’assicurato, è correlata alla impossibilità dello svolgimento in maniera non usurante della suddetta attività lavorativa o di altra confacente alle specifiche attitudini dei soggetto; e pertanto, coerentemente al ruolo suppletivo del sistema previdenziale, la presenza di una residua capacità lavorativa non è ostativa al riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità allorché non sia comunque in grado di garantire una retribuzione sufficiente ad assicurare quei livello di dignità umana che la nostra Costituzione individua come soglia minima.
La pensione di inabilità civile (articolo 12 legge 118/1971) costituisce, invece, una prestazione di natura assistenziale, non è collegata alla esistenza di un alcun rapporto previdenziale, non presuppone lo svolgimento di una pregressa attività lavorativa, ha come punto di riferimento la capacità lavorativa generica dell’assistito, è strutturata in base al sistema tabellare di punti di invalidità, per cui, ove tale invalidità non raggiunga la soglia del 100%, la suddetta prestazione non può essere concessa.
Quelle appena riportate sono le precisazioni, in merito alla differenza fra pensione ordinaria di invalidità e pensione di invalidità civile, fornite dai giudici di legittimità nella sentenza 6887/2017.
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