Pensione di invalidità – Nel requisito reddituale non va computato il reddito della casa di abitazione

In tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione.

Le norme specifiche di riferimento sono costituite dalla legge 118/1971, articolo 12 e dalla legge 153/1969, articolo 26: la prima rinvia per le condizioni economiche, richieste per la concessione della pensione di inabilità, a quelle stabilite dalla seconda norma per il riconoscimento di pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, e per queste ultime pensioni dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari e il redditi della casa di abitazione.

Orbene, le svolte argomentazioni sono sufficienti ai giudici della Suprema Corte (sentenza 14026/16) per concludere che, ai fini della concessione della pensione di invalidità, dal computo del reddito va escluso quello della casa di abitazione.

10 Luglio 2016 · Giorgio Martini




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!