Pensione di invalidità – Nel requisito reddituale non va computato il reddito della casa di abitazione
In tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione.
Le norme specifiche di riferimento sono costituite dalla legge 118/1971, articolo 12 e dalla legge 153/1969, articolo 26: la prima rinvia per le condizioni economiche, richieste per la concessione della pensione di inabilità, a quelle stabilite dalla seconda norma per il riconoscimento di pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, e per queste ultime pensioni dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari e il redditi della casa di abitazione.
Orbene, le svolte argomentazioni sono sufficienti ai giudici della Suprema Corte (sentenza 14026/16) per concludere che, ai fini della concessione della pensione di invalidità, dal computo del reddito va escluso quello della casa di abitazione.
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