Pensione anticipata » Beneficiari requisiti e condizioni di ottenimento per l’anno 2016

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Pensione anticipata » Beneficiari requisiti e condizioni di ottenimento per l'anno 2016

Pensione anticipata: cos'è, come funziona, quali sono i soggetti che possono beneficiare del contributo e quali sono i requisiti per tutto l'anno 2016.

La cosiddetta pensione anticipata, è una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata.

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso della seguente anzianità contributiva:

  • dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: 42 anni e 1 mese uomini e 41 anni e 1 mese donne
  • dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: 42 anni e 5 mesi uomini e 41 anni e 5 mesi donne
  • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 42 anni e 6 mesi uomini e 41 anni e 6 mesi donne
  • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018: 42 anni e 10 mesi uomini e 41 anni e 10 mesi donne
  • dal 1° gennaio 2019: 42 anni e 10 mesi uomini 41 anni e 10 mesi donne

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa (requisito non applicabile ai Fondi esclusivi dell’AGO).

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni.

Tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo.

Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011.

Mentre, per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Tale riduzione percentuale non si applica a coloro che accedono alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data ed a quest’ultima data l’interessato abbia un’età inferiore a 62 anni.

La pensione anticipata per soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Come funziona la pensione anticipata per soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  1. secondo i seguenti requisiti contributivi:
    • dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: 42 anni e 1 mese uomini e 41 anni e 1 mese donne
    • dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: 42 anni e 5 mesi uomini e 41 anni e 5 mesi donne
    • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 42 anni e 6 mesi uomini e 41 anni e 6 mesi donne
    • dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018: 42 anni e 10 mesi uomini e 41 anni e 10 mesi donne
    • dal 1° gennaio 2019: 42 anni e 10 mesi uomini 41 anni e 10 mesi donne

    Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo - con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria – mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.

  2. Al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Per l’anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi.

    A decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell’incremento dovuto all’adeguamento della speranza di vita.

    Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Per quanto riguarda il personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, al personale delle Forze Armate compresa l’Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, invece, è possibile accedere alla pensione anticipata:

  • Al raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età.
  • Al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età.
  • Al raggiungimento della massima anzianità contributiva (corrispondente all’aliquota del 80%) e in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età. Di fatto, questo canale di uscita è stato superato dall’introduzione del sistema contributivo per le quote di anzianità maturate dal 2012, tranne i casi in cui la predetta aliquota dell’80% sia già stata raggiunta al 31 dicembre 2011.
    Nei confronti di detto personale che matura i requisiti di cui ai punti 2) e 3), per l’accesso alla pensione, continua ad applicarsi la cd “finestra mobile” di 12 mesi. Qualora il diritto alla pensione venga maturato con i 40 anni di anzianità contributiva la cd “finestra mobile” sarà di 13, 14 e 15 mesi in relazione all’anno di maturazione del relativo requisito (2012 = 13 mesi, 2013 = 14 mesi, dal 2014 = 15 mesi).

La domanda per accedere alla pensione anticipata

Come, dove e quando presentare a domanda per accedere alla pensione anticipata: la guida.

La domanda di pensione anticipata si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

  • web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;
  • enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

Da quando decorre il beneficio della pensione anticipata

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per gli iscritti ai Fondi esclusivi decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio previa maturazione dei requisiti contributivi sopra descritti.

Per le decorrenze delle pensioni degli iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO consulta il file Decorrenze Gestioni esclusive dell’AGO.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

11 Maggio 2016 · Gennaro Andele


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