Il patto marciano e la tutela del debitore nel contratto di leasing back

Nel lease back (o leasing back) un soggetto vende ad una società finanziaria il bene che gli verrà contestualmente concesso in leasing secondo le consuete modalità, con il diritto di rientrarne in possesso una volta terminato il periodo di locazione. Uno dei contraenti assume, dunque, la doppia veste di fornitore e utilizzatore del bene concesso in leasing, con la possibilità di ricavare dall'operazione liquidità aggiuntiva.

Il patto marciano è una clausola del contratto di leasing back finalizzata ad impedire che il concedente (creditore), in caso di inadempimento dell'utilizzatore (debitore), si appropri di un valore superiore all'ammontare del suo credito.

Un contratto di leasing back che non contempli la c.d. clausola marciana è nullo.

Con essa si concorda che, al termine del rapporto, si procede alla stima del bene e il creditore è tenuto al pagamento in favore del debitore dell’importo eccedente l’entità del credito. In pratica, qualora il valore del bene sia inferiore all'importo del credito inadempiuto (gravato dal danno da inadempimento), verrà quantificata la differenza e sarà pagato un prezzo aggiuntivo al debitore. Naturalmente, nell'ipotesi che l'utilizzo da parte del debitore non abbia determinato la svalutazione del bene.

La stima imparziale del valore del bene ad opera di un terzo e l’obbligo, da parte del creditore, di restituire l’eccedenza al debitore assumono, quindi, il compito di escludere un eventuale abuso. Peraltro, tutto il vigente sistema del processo esecutivo per espropriazione forzata mira ad assicurare la tutela del debitore: l’ordinamento permette la realizzazione coattiva dei diritti del creditore, purche’ sia tutelato pure il diritto del debitore a pagare al creditore quanto in effetti gli spetti.

Per tale ragione, e’ necessario allora che, sin dal perfezionamento del contratto di leasing back, siano previsti meccanismi oggettivi che, in caso di inadempienza, permettano la verifica di congruenza tra valore del bene oggetto della garanzia (che viene definitivamente acquisito al creditore) e l'entità del credito.

Affinché la clausola marciana possa conseguire un effetto legalizzante del contratto di lease back, occorre pertanto che essa preveda un procedimento volto alla stima del bene, entro tempi certi e con modalità definite, che assicurino la presenza di una valutazione imparziale, in quanto ancorata a parametri oggettivi automatici, oppure affidata a persona indipendente ed esperta, al fine della corretta determinazione della eventuale differenza da corrispondere all'utilizzatore/debitore.

Questo è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza numero 1625/15.

15 Febbraio 2015 · Giovanni Napoletano


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