Patto di prova del lavoratore » Vanno conteggiati solo i giorni di servizio effettivo
Eventi che sospendono il patto di prova del lavoratore: la soluzione si trova nella contrattazione collettiva.
Eventi che sospendono il patto di prova del lavoratore: la soluzione si trova nella contrattazione collettiva.
Il decorso di un patto di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del parto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro e il godimento delle ferie annuali.
Tale principio, tuttavia, trova applicazione solo in quanto non sia diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, la quale può attribuire rilevanza sospensiva del periodo di prova a dati eventi che accadano durante il periodo medesimo.
Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 25482/14.
Da ciò che si evince dalla suddetta pronuncia, è legittimo il calcolo dei soli giorni lavorativi, esclusi permessi, festività e giorni di riposo purché lo preveda il CCNL.
Come noto, la legge prevede che il patto di prova, con cui il datore di lavoro subordina la definitiva assunzione del dipendente a un previo periodo di verifica delle sue capacità, non possa durare più di sei mesi.
A parere degli Ermellini, però, il calcolo di tale periodo può essere effettuato conteggiando solo i giorni di servizio effettivo, escludendo quindi riposi e festività, ma ad una condizione: che ciò sia previsto dal contratto collettivo di categoria (CCNL).
Secondo quanto disposto dal Palazzaccio, il Ccnl può ancorare la durata del periodo di prova dell’apprendista all'effettiva presenza in servizio, con la conseguenza che il termine massimo di sei mesi, previsto dalla legge, sarà, nella sostanza, più lungo rispetto al conteggio dei giorni sul calendario.
Ma se il contratto collettivo nulla prevede, allora il periodo si calcola con riferimento ai giorni/mesi di calendario e non ai soli giorni lavorativi.
Il principio generale, concludono i Supremi Giudici, è che il decorso del periodo di prova non è sospeso nei casi di mancata prestazione lavorativa, le quali rientrano nel fisiologico svolgimento del rapporto come ad esempio i riposi settimanali e le festività.
Al contrario, è escluso che possano essere conteggiati i giorni in cui la prestazione non risulta erogata per eventi non prevedibili al momento in cui è stato stipulato il contratto, come ad esempio malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, permessi, sciopero, sospensione dell’attività del datore e godimento delle ferie annuali.