Il patto marciano entra nei contratti di mutuo stipulati a partire da luglio 2016

Come sappiamo, l'articolo 2744 del codice civile stabilisce essere nullo il patto (definito come patto commissorio) col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore.

Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2016, nei contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data, le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che, in caso di inadempimento del debitore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione dell’intero debito a carico del debitore e derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo.

Se il valore dell’immobile come stimato dal perito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il debitore ha diritto all'eccedenza (patto marciano). In ogni caso, il creditore si adopera con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo.

La clausola relativa al patto commissorio non può essere pattuita in caso di portabilità del mutuo.

Costituisce inadempimento del debitore il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili.

Non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto. In particolare, la banca non può invocare, come inadempimento del debitore per l'applicazione della clausola di patto commissorio, il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, laddove si intenda ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Il valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, con una Consulenza Tecnico d'Ufficio (CTU) successiva all'inadempimento.

E' quello appena sintetizzato il contenuto del nuovo articolo 120-quinquiesdecies del Testo Unico Bancario (TUB - si veda pagina 235), introdotto dal decreto legislativo 72/16 di attuazione della direttiva 2014/17/UE che ha apportato sostanziali modifiche al testo unico bancario, specie per quel che riguarda le conseguenze per il mutuatario in caso di inadempimento nel pagamento delle rate.

7 Maggio 2016 · Tullio Solinas




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