Procedura per il patrocinio a spese dello stato » Breve guida
Sono Salvo da Palermo e sono in procinto di intraprendere una causa civile contro una compagnia assicurativa.
Patrocinio gratuito causa civile » Come ottenerlo?
Sono Salvo da Palermo e sono in procinto di intraprendere una causa civile contro una compagnia assicurativa. Non entro nel merito della questione, perchè vorrei semplicemente sapere quale procedura devo seguire per richiedere il gratuito patrocinio. Spero possiate aiutarmi
Patrocinio gratuito causa civile » Guida sintetica
Il patrocinio gratuito a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio.
Possono richiedere l'ammissione in ambito civile, purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate, i seguenti soggetti: i cittadini italiani; gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; gli apolidi; gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
La domanda di ammissione in ambito civile deve essere presentata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo in cui ha sede:
- il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata A/R. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio; - se trattasi di causa già pendente; - la data della prossima udienza;
- generalità e residenza della controparte;
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
Il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità ed entro 10 giorni emette uno dei seguenti provvedimenti: accoglimento della domanda, non ammissibilità della domanda, rigetto della domanda. Trasmette quindi copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
Comunque può trovare informazioni più approfondite riguardo il gratuito patrocinio in questo articolo.