Patrocinio gratuito » La guida – Gratutito patrocino e mediazione


Patrocinio gratuito - Posseggo i requisti? Sono Giovanni, abito a Napoli e vi scrivo per un grosso problema: due mesi fa, ho acquistato un motorino, ...

Patrocinio gratuito - Posseggo i requisti?

Sono Giovanni, abito a Napoli e vi scrivo per un grosso problema: due mesi fa, ho acquistato un motorino, che mi serviva per effettuare il mio lavoro, ovvero le consegne della spesa nel mio quartiere.

Il prezzo era ottimo, ed in buona fede, ma senza farmi troppe domande, l'ho comprato, pagando in contanti.

Fermato dalle forze dell'ordine, mentre ero intento nel mio impiego, si è scoperto che il motorino era rubato.

Sono stato indagato per ricettazione.

Ora, non posso permettermi un avvocato, me ne è stato assegnato uno d'ufficio, che mi ha fatto capire di voler comunque essere pagato.

Vorrei sapere, essendo in una fascia di reddito molto bassa, non avrei diritto al patrocinio gratuito?

Come devo fare per dimostrarlo?

Quali sono i requisiti per ottenerlo?

Patrocinio gratuito - Informazioni generali

Spesso capita che chi ha necessità di munirsi di una difesa processuale, come appunto lei, si chieda come fare quando non si hanno redditi sufficienti a reggerne il peso.

Per questo i clienti chiedono al loro avvocato cosa possono fare.

In questi casi è importante conoscere l'esistenza del gratuito patrocinio, ovvero il patrocinio a spese dello Stato, di quali siano i requisiti richiesti dalla legge per poterne beneficiare e le modalità per ottenerlo.

Il diritto alla difesa è considerato dal nostro ordinamento giuridico un diritto universalmente riconosciuto, indipendentemente dalla nazionalità dell'interessato o dal reddito conseguito.

Infatti la Nostra Costituzione, all'articolo 24, stabilisce che: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Per rendere effettivo questo principio, la legge italiana ha istituito il patrocinio a spese dello Stato che consente alle persone prive di risorse finanziarie sufficienti per pagarsi un avvocato di usufruire ugualmente dell'assistenza legale.

Il diritto alla difesa, dunque, oltre ad essere costituzionalmente riconosciuto è anche costituzionalmente garantito a chi non dispone di mezzi sufficienti con il cosiddetto gratuito patrocinio, inserito nel Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, numero 115.

Il patrocinio gratuito, quindi, e' un istituto giuridico che consente a chi è privo di un reddito minimo di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito.

Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione.

E' altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l'assistenza del difensore o del consulente tecnico.

L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l'ammissione al beneficio del patrocinio (nel penale, salvo che nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Patrocinio gratuito - Diritti e requisiti

Ne hanno diritto, tutti i cittadini italiani e non, che posseggano questi requisiti:

Pertanto, chi presenta la domanda per il patrocinio gratuito essere nelle seguenti posizioni:

  1. Reddito
    • L'ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.

      Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 10.628,16 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni ). Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall'Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

      Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi.

      Al contrario, si considera solo il reddito dell'interessato, se egli è in causa contro i familiari.

      Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 10.628,16 + 1.032,91 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 10.628,16 + 1.032,91 + 1.032,91 euro, ecc.

      Indipendentemente dai limiti di reddito, il recente decreto legge del 20 febbraio 2009 numero 11 (cd. Decreto Antistupro), ha previsto l'ammissione al gratuito patrocinio per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale). La vittima di tali fattispecie di reato avrà quindi accesso al patrocinio a spese dello stato senza dover autocertificare il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa generale (non avrà quindi bisogno di aver un reddito inferiore a euro 10.628,16);

  2. Posizione processuale
    • Nei giudizi penali: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stato condannato nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammesso al patrocinio), salvo l'azione di risarcimento del danno nel processo penale;
  3. Esclusioni
    • Non può tuttavia essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti;

Patrocinio Gratuito - Domanda ed Istanza

Per essere ammessi al beneficio del patrocinio gratuito l’interessato o il suo difensore deve presentare, anche a mezzo raccomandata, un’istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale competente per la causa.

Per il processo penale l’istanza deve essere presentata, con le medesime modalità, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

L’istanza, sottoscritta direttamente dall'interessato con firma autenticata dall'avvocato, deve contenere, a pena di inammissibilità:

La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.

Se il Consiglio dell'Ordine o il magistrato lo richiedono, occorre allegare la documentazione a sostegno di quanto dichiarato nell’istanza.

Comunque, dopo dieci giorni dalla presentazione, la domanda viene esaminata.

Qualora la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia - Dipartimento Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

In caso di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate.

L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Qualora l'istanza venisse accolta, invece, il richiedente, potrà scegliere, da un elenco di avvocati stilato dal Consiglio dell'Ordine, il proprio difensore.

Se invece, si procede avanti la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei conti, gli elenchi degli avvocati, sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Patrocinio gratuito - Possibile revoca

Per la difesa, l'imputato, sarà esentato da tutte le spese processuali. Il difensore non può chiedere, infatti, compensi o rimborsi a qualunque titolo.

Il giudice della causa, tuttavia, anche dopo che sia avvenuta l’ammissione al gratuito patrocinio, può revocare questo beneficio.

Questo, è stato stabilito da una recentissima sentenza della Suprema Corte, ovvero la 10661 del 7 Marzo 2013, che recita: il giudice di merito è chiamato ad una valutazione che riguarda tutto il periodo in cui l’atto di ammissione ha operato, essendo ben possibile che, sussistendo in origine i requisiti reddituali, la situazione sia successivamente mutata nel corso del tempo con l’acquisizione di disponibilità economiche incompatibili con la fruizione del beneficio in questione. In tali casi la revoca non potrà riguardare, naturalmente, l’attività difensiva svolta nel periodo in cui esisteva una situazione reddituale utile alla fruizione del patrocinio a spese dello Stato; dovrà invece individuare il momento in cui si è determinata la nuova situazione che determina l’esclusione dal beneficio e dovrà disporre la revoca a far tempo da tale ultima epoca”.

In parole povere, gli Ermellini, hanno chiarito che il giudice ha il potere di revoca del gratuito patrocinio quando, da una valutazione complessiva di tutto il periodo in cui il gratuito patrocinio ha operato, la situazione economica del beneficiario è mutata a causa di nuove disponibilità incompatibili con la concessione del beneficio.

In questo caso, però, la revoca non potrà riguardare l’attività difensiva svolta nel periodo in cui le condizioni economiche erano compatibili con il beneficio, ma avrà efficacia solo dal momento della cessazione di tali condizioni.

Patrocinio gratuito - Sospeso il legale che richiede denaro - Sentenza Cassazione

Deve essere sospeso dall'esercizio della professione dell'avvocatura il legale che chiede al proprio cliente un compenso economico dopo che l’assistito è ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza numero 9529713, ha sancito che: Costituisce illecito disciplinare per l’avvocato, che dunque deve essere sanzionato, la condotta costituita dalla richiesta di un compenso all'assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato, laddove la relativa attività risulta comunque propedeutica al giudizio per il quale il cliente ha ottenuto l’ammissione al beneficio.

A parere dei giudici, quindi, resta escluso che il legale possa chiedere al cliente che ha ottenuto il beneficio una somma di denaro per compensare l’attività svolta: congruo lo stop di due mesi e quindici giorni inflitto dall'Ordine all'avvocato per la lesione al prestigio della professione forense.

Patrocinio gratuito - Sospeso il legale che richiede denaro - Il fatto

Un avvocato, aveva chiesto al proprio cliente, già ammesso al patrocinio gratuito, denaro per la preparazione della causa, tra cui un compenso la per ricerca di documenti.

L'assistito, per far valere i suoi diritti, si era rivolto ai giudici di merito, che avevano condannato il legale alla sospensione per circa due mesi e mezzo dall'esercizio della professione, attraverso l'ordine degli avvocati.

Così, il professionista aveva effettuato ricorso per Cassazione, sostenendo che era sua intenzione procedere con un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione personale, che non è coperto dal patrocinio gratuito.

Ma, anche secondo i giudici della Suprema Corte, la condotta del legale è stata fortemente lesiva del prestigio della professione forense, nonché poco rispettosa nei confronti del cliente.

Ad inchiodare l’avvocato alla sanzione disciplinare sono le voci di spesa, denominate come ricerca documenti, da ritenersi comunque riconducibili all'instaurazione del giudizio.

Pertanto, la condanna è stata confermata dagli Ermellini.

Patrocinio gratuito - Sospeso il legale che richiede denaro - Conclusioni

Secondo i giudici di piazza Cavour, quindi, non ha buone motivazioni, il professionista incolpato, che si giustifica sostenendo che era sua intenzione procedere con un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione personale.

È, infatti, vero che risulta a carico del cliente (anche se ha ottenuto il beneficio dalle casse pubbliche), l’attività stragiudiziale che si rivela esplicata senza attinenza del processo, ma, l’attività svolta in vista della successiva azione giudiziaria rientra comunque tutta nella liquidazione a carico dello Stato.

Dunque l’avvocato non può chiedere compensi in merito.

Patrocinio gratuito - Deve essere ammesso anche chi è stato condannato per profitto illecito con sentenza non ancora divenuta definitiva

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la pronuncia numero 18591/13, ha stabilito che il beneficio di accesso al gratuito patrocinio non può essere negato se il richiedente è stato condannato per un reato da cui ha tratto un ingente profitto illecito, ma la sentenza non è ancora divenuta definitiva.

Nel caso in questione, era stata negata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da un reo. Niente di strano in realtà, se non fosse che i giudici di merito erano giunti a tale decisione basandosi sulla condanna in primo grado (per cui non era intervenuta al riguardo sentenza irrevocabile) in ordine alla rapina, con provento di 27.500 euro.

Secondo i giudici di primo grado e di appello, infatti, tale profitto illecito era ostativo all'accoglimento della domanda

Così, l’imputato, si è rivolto alla Corte di Cassazione.

Gli Ermellini hanno concordato con i giudici di merito sul fatto che non vi è una corrispondenza biunivoca tra il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e quello dichiarato o accertato ai fini fiscali. Di conseguenza, ai fini dell'accoglimento della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, si rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali è stata elusa l’imposizione fiscale.

Ma, hanno rilevato i giudici di piazza Cavour, non si può far leva su sentenze non ancora definitive, tanto più nei casi in cui, come quello in esame, la pronuncia riguardi proprio il procedimento cui si riferisce la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Tale soluzione, infatti, vulnera la presunzione di non colpevolezza e di fatto conduce all'esito irrazionale di escludere dalla fruizione del beneficio le persone imputate di reati che implichino comunque qualche rilevante profitto.

Per questi motivi, la Suprema Corte, ha accolto il ricorso dell'imputato, rinviando al Tribunale per nuovo esame.

Patrocinio gratuito - Per Cassazione è legittimo ridurre a metà gli onorari di un avvocato in caso di gratuito patrocinio in materia civile - Sentenza

Legittimo ridurre a metà la parcella del legale in caso assistenza con patrocinio gratuito con spese a carico dello Stato. La norma non è anticostituzionale e non c'è disparità di trattamento rispetto ai giudizi penali.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia 10239/13, ha sancito che: - Va innanzitutto escluso che l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge numero 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge numero 248 del 2006, secondo il quale “il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di ... gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale”, abbia comportato un'abrogazione implicita dell'articolo 130 del dpr numero 115 del 2002, che stabilisce la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.Infatti, l'indicazione della "tariffa professionale" quale base di calcolo per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti al difensore di chi sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato non impedisce che tale indicazione sia integrata da altre equiordinate disposizioni normative che, senza contraddirlo, modulino, in funzione di specifiche esigenze, il predetto criterio generale (Corte cost., ordinanza numero 270 del 2012). La questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata, è manifestamente infondata.

Secondo i giudici della Suprema Corte, pertanto, on è incostituzionale la norma che prevede il dimezzamento dei compensi per le prestazioni professionali forensi rese a persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in materia civile (nonostante il diverso trattamento riservato alle prestazioni forensi in materia penale).

Patrocinio gratuito - Per Cassazione è legittimo ridurre a metà gli onorari di un avvocato in caso di gratuito patrocinio in materia civile - Il fatto

Un avvocato aveva prestato il proprio patrocinio a favore di una persona, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio promosso avanti al Tribunale civile (giudizio teso ad ottenere lo status di rifugiato).

L’avvocato, non soddisfatto della liquidazione dei suoi compensi, aveva impugnato il decreto del Tribunale, ottenendo una vittoria parziale.

Infatti, il Tribunale aveva liquidato una somma complessivamente più congrua, riducendo però l’importo dei diritti e degli onorari alla metà, come del resto stabilito dell'articolo 130, dpr numero 115/2002.

Così, il legale, proponeva ricorso per cassazione.

Qui, il ricorrente si lamentava del fatto che la riduzione alla metà stabilita dall'articolo 130 del menzionato dpr numero 115/2002 sarebbe stata implicitamente abrogata dal d.l. numero 223/2006 (cosiddetto decreto Bersani, con il quale erano stati aboliti i minimi tariffari). I

Inoltre, il legale dubitava della legittimità costituzionale della norma che prevede il dimezzamento dei compensi per le prestazioni professionali forensi rese a persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in materia civile, in riferimento al diverso trattamento riservato alle prestazioni forensi in materia penale.

Tutti e due i motivi del ricorso sono stati bocciati dagli Ermellini.

Infatti, secondo la Suprema Corte, l’indicazione della tariffa professionale quale base di calcolo per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti al difensore di chi sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (riferimento contenuto nell’articolo 130 citato) non impedisce che tale indicazione sia integrata da altre equiordinate disposizioni normative che, senza contraddirlo, modulino, in funzione di specifiche esigenze, il predetto criterio generale.

Inoltre, l'incostituzionalità della norma, secondo Piazza Cavour, è manifestamente infondata, come del resto aveva già avuto occasione di precisare la stessa Corte costituzionale.

In più, sotto altro profilo (ma sempre in ambito costituzionale), la previsione dell'abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame tra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso.

Patrocinio gratuito - Che succede con la mediazione obbligatoria

Al fine di evitare che l'istituto della mediazione di recente introduzione costituisca un'occasione per facili quanto indebiti guadagni, si ritiene utile portare a conoscenza degli utenti quanto segue.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 decreto legislativo numero 28/2010, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del DPR 30 maggio 2002 numero 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

In questo caso la parte che presenta la domanda è tenuta a depositare presso l'Organismo di Conciliazione apposita dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, solo se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Si ricorda che il limite di reddito previsto dal DPR numero 115/2002 è di Euro 10.628,16 (reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione).

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Vanno conteggiati anche i redditi che per legge sono esenti dall'Irpef, o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Al contrario, si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (ma per questi casi il problema non si pone, non essendo tali controversie soggette a mediazione), oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi.

Se la parte ha diritto al patrocinio gratuito, tutti gli organismi, pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso, né nei confronti della parte, né nei confronti dell'erario o dell'amministrazione.

28 Settembre 2024 · Ludmilla Karadzic


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