Sospensione della patente di guida » Cosa può fare il trasgressore

Sospensione della patente di guida » Cosa può fare il trasgressore

In questo articolo analizzeremo i casi previsti dal codice della strada che comportano la sospensione della patente di guida, specificando, di volta in volta, la durata della sospensione. In più, forniremo qualche dritta su come e quando sia possibile impugnare la sospensione.

La sospensione della patente di guida, oltre che sanzionatoria, ha natura cautelare.

Ciò, in quanto è volta ad evitare che chi ha già commesso una violazione del codice della strada o delle regole amministrative o un illecito penale, reiteri la propria condotta lesiva dell'incolumità altrui.

La sospensione comporta il divieto assoluto di guidare i veicoli per i quali sia richiesto qualsiasi tipo di patente, e la durata della sospensione varia a seconda del tipo di violazione commessa, dalla gravità dell'illecito ecc.

Vediamo tutti i casi.

Tipologie di sospensione della patente

Partiamo facendo una netta distinzione: esistono, infatti, quattro tipologie di sospensione della patente:

  1. Sospensione come sanzione amministrativa accessoria a seguito di illecito amministrativo, cioè violazione del codice della strada;
  2. Sospensione sanzione amministrativa accessoria a reato;
  3. Sospensione come misura cautelare amministrativa in caso di reato che derivi dalla violazione del codice della strada;
  4. Sospensione come misura cautelare amministrativa che viene applicata qualora vengano meno alcuni presupposti essenziali della patente stessa

Sospensione della patente per eccesso di velocita'

Uno dei casi, più comuni, che portano alla sospensione della patente di guida è il superamento del limite di velocità, un’infrazione diffusa che può costare cara a chi non può fare a meno dell'automobile per spostarsi.

Il codice della strada prevede la sospensione della patente di guida:

  • da 1 a 3 mesi per chi supera il limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h (per i neopatentati la sospensione va dai 3 ai 6 mesi) - in caso di recidiva è prevista la sospensione della patente di guida per un periodo che va dagli 8 ai 18 mesi.;
  • In caso di superamento del limite di velocità oltre i 60 km/h è prevista la sospensione per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi (in caso di recidiva è invece prevista la revoca della patente).

Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o droghe

Se venite fermati dagli agenti e la rilevazione del vostro alcol nel sangue è fra gli 0,50 e gli 0,80 g/l, il codice della strada prevede la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. Può salire, però, a due anni nel caso in cui il conducente provochi un sinistro.

Se l’alcol rilevato nel sangue è compreso fra gli 0,80 e 1,50 g/l la sospensione della patente può variare da 6 a 12 mesi.

Nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, invece, la tempistica di sospensione della patente varia da 12 a 24 mesi.

Si ricorda che per i neopatentati vale la tolleranza zero in relazione al consumo di alcolici e guida.

Nella fattispecie, invece, di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, invece, è prevista una sospensione della patente da 1 a 2 anni e revoca della patente in caso di recidiva nel corso di un biennio.

E' bene sapere che c'è la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni nel caso il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza o dell'assunzione di sostanze stupefacenti.

Sospensione della patente per sinistro grave recidivo

Nell'eventualità in cui un'automobilista abbia causato per la seconda volta nel giro di due anni un sinistro con grave danno ai veicoli per non aver mantenuto la distanza di sicurezza, è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.

Nell'ipotesi di incidente per violazione di una norma del codice della strada con lesioni personali colpose la durata della sospensione della patente di guida va da 15 giorni a 2 anni.

Si ricorda che in caso di omicidio colposo la sospensione arriva fino a 4 anni.

Altri casi in cui ci può essere la sospensione della patente

Esistono altri numerosi casi in cui le infrazioni previste dal codice della strada prevedono la sospensione della patente di guida:

  • Circolazione nei giorni di divieto con veicoli adibiti al trasporto di cose: da 1 a 4 mesi.
  • Circolazione nei centri abitati in caso di divieto motivato dall'inquinamento: da 15 a 30 giorni (nel caso di reiterazione in un biennio).
  • Mancato rispetto dei limiti imposti ad un trasporto eccezionale: da 15 a 30 giorni.
  • Violazione delle norme sulla circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici: da 15 a 30 giorni.
  • Conduzione di un veicolo senza valida patente: se non è possibile disporre il fermo del mezzo è prevista la sospensione della patente di guida (se posseduta) per un periodo da 3 a 12 mesi.
  • Mancato rispetto del limite di potenza del veicolo o di velocità massima per i neopatentati: da 2 a 8 mesi.
  • Conduzione di un veicolo per il quale non si possiede specifica abilitazione: da 1 a 6 mesi.
  • Partecipazione con veicoli a motore a competizioni non autorizzate: da 1 a 3 anni.
  • Circolazione contromano in caso di scarsa visibilità: da 1 a 3 mesi (da 2 a 6 in caso di recidiva).
  • Mancato rispetto dell'obbligo di dare la precedenza: da 1 a 3 mesi.
  • Passaggio con semaforo rosso o quando l’agente del traffico vieta il passaggio: da 1 a 3 mesi.
  • Non aver usato la necessaria prudenza nell'impegnare un passaggio a livello: da 1 a 3 mesi (nel caso di reiterazione in un biennio).
  • Sorpasso pericoloso: in caso di sorpasso a destra da 1 a 3 mesi (nel caso di reiterazione in un biennio); in caso di divieto di sorpasso da 1 a 3 mesi, che aumentano da 3 a 6 mesi se il conducente è in possesso della patente di guida da meno di 3 anni; da 2 a 6 mesi nel caso si tratti del divieto di cui al comma 14.
  • Non arrestare il veicolo quando dovuto su strade ingombrate e passaggi di montagna: da 1 a 3 mesi.
  • Trasporto di merci pericolose in violazione delle norme: da 2 a 6 mesi.
  • Mancato uso delle cinture di sicurezza: da 15 giorni a 2 mesi (solo nel caso di reiterazione in un biennio).
  • Uso del telefonino durante la guida: da 1 a 3 mesi solo nel caso di reiterazione in un biennio).
  • Comportamento scorretto sulle corsie delle autostrade e delle principali strade extraurbane: da 2 a 6 mesi.
  • Utilizzo obbligatorio del cronotachigrafo: da 15 giorni a 3 mesi.
  • Non fermarsi dopo aver provocato un incidente stradale: da 15 giorni a 2 mesi in caso di danno alle sole cose; da 1 a 3 anni in caso di danno alle persone; da 1 anno e 6 mesi a 5 anni in caso di mancata assistenza alle persone ferite.
  • Rifiuto di custodire un veicolo sequestrato o utilizzo abusivo dello stesso: da 1 a 3 mesi.
  • Circolazione con un veicolo con carta di circolazione sospesa: da 3 mesi a 1 anno.
  • Circolazione con patente di guida sospesa: da 3 a 12 mesi.

Procedura di sospensione della patente

Nel caso di sospensione come sanzione amministrativa ad illecito amministrativo, il Prefetto deve soltanto valutare l’esistenza o meno dell'illecito contestato (per il quale viene redatto apposito verbale) ed emettere l’ordinanza entro 15 giorni dalla trasmissione degli atti alla Prefettura da parte dell'organo che ha accertato la violazione (trasmissione che deve avvenire entro 5 giorni).

Nel caso di sospensione come sanzione amministrativa a reato, il presupposto primario è una pronuncia di condanna (o assimilata: sentenza di patteggiamento o decreto penale di condanna) per quel reato, che viene emessa dal giudice penale.

Per la misura cautelare amministrativa, i presupposti si differenziano, pur essendo sempre il Prefetto l’autorità che emette l’ordinanza: se si tratta di una misura che viene applicata, provvisoriamente, per un reato previsto dal Codice della Strada, il Prefetto ha praticamente solo discrezionalità sulla durata della sospensione.

Se invece concerne lesione colpose o omicidio colposo che derivino da una violazione di norme sulla circolazione stradale, il Prefetto emette l’ordinanza solo in presenza di fondati elementi di evidente responsabilità (anche concorsuale) e purché non sia decorso un lasso di tempo eccessivo dal fatto.

Impugnazione della sospensione della patente

La sospensione comminata con la sentenza penale può essere impugnata solo con l’impugnazione penale (appello, ove ammesso, o ricorso per Cassazione).

L’ordinanza di sospensione per misura cautelare amministrativa può essere impugnata con ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o con ricorso al TAR nei 60 giorni dalla notifica;

Nel caso di sospensione come sanzione accessoria ad illecito amministrativo (violazione del codice della strada) la stessa va impugnata con ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica.

Nei soli casi di sospensione relativa ad un illecito amministrativo (per esempio superamento dei limiti di velocità) e sempre che non sia derivato un incidente, il conducente può chiedere al prefetto l’autorizzazione alla guida laddove la patente sia estremamente necessaria per raggiungere, per esempio, il luogo di lavoro.

L’istanza, motivata e documentata, deve essere presentata entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Prefetto può autorizzare la guida in determinate fasce orarie per motivi di lavoro e comunque non oltre tre ore al giorno, se è impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con altri mezzi, neppure quelli pubblici.

14 Febbraio 2014 · Andrea Ricciardi


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