Patente a punti: dalla sospensione passando per il ritiro fino alla comunicazione dei dati del conducente » Tutto ciò che dovete sapere

Patente a punti: dalla sospensione passando per il ritiro fino alla comunicazione dei dati del conducente » Tutto ciò che dovete sapere

Circa 10 anni fa, veniva attuata in Italia, seguendo l'esempio di altri paesi, Europei e non, la famosa, o famigerata (dipende dai punti di vista) patente a punti: ecco quali sono, nell'ambito di questa materia, le informazioni più essenziali che un automobilista deve conoscere per non incorrere in spiacevoli equivoci con la legge.

Quando la patente viene sospesa o ritirata, è possibile ottenere un permesso di guida temporaneo?

In caso omessa comunicazione dei dati del conducente, cosa succede se non si ottempera alla richiesta dell'autorità e, soprattutto, va effettuata anche nel caso di impugnazione del verbale di multa?

Inoltre, in caso di decurtazione di punti della patente, come muoversi in tribunale se si vuole effettuare ricorso e quali sono i costi da onerare?

A queste ed altre domande risponderemo nel prosieguo dell'articolo, fornendo anche una piccola analisi di questo primo decennio di patente a punti.

Buona lettura.

Ritiro della patente: ecco come presentare istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida temporaneo

In caso di ritiro della patente, è possibile presentare istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida temporaneo: vediamo come e quando.

E' bene sapere, che, entro 5 giorni dal ritiro della patente, si può presentare istanza al prefetto per un permesso di guida temporaneo di non oltre tre ore al giorno.

Di norma, quando l’infrazione al codice della strada prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la patente e' ritirata dall’agente di polizia che accerta la violazione.

Forse non tutti sanno che, entro cinque giorni dal ritiro, il conducente a cui e’ stata sospesa la patente puo' presentare istanza al prefetto (ma solo nel caso in cui dalla violazione non sia derivato un incidente) intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque non oltre le tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro o connesse alle agevolazioni previste dalla legge 104.

Il beneficio, infatti, puo' essere concesso qualora il conducente riesca a dimostrare che risulta per lui impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici, ovvero quando ricorrano i presupposti per fruire delle agevolazioni previste per l’assistenza delle persone con handicap (legge 104/92, articolo 33).

Il prefetto, nei quindici giorni successivi emana l’ordinanza di sospensione (per inciso, qualora questo termine non venga rispettato il titolare della patente puo' pretenderne la restituzione) indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo e’ determinato in relazione all'entità del danno apportato ed alla gravita’ della violazione commessa. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro della patente.

Il prefetto valuta anche le motivazioni dell’eventuale istanza (con la documentazione allegata) presentata dal conducente cui e' stata ritirata la patente, che ha chiesto di ottenere un permesso di guida limitato a determinate fasce orarie. Qualora il prefetto accolga l’istanza finalizzata al permesso temporaneo di guida, il periodo di sospensione e’ aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e’ stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.

L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e giorni, e’ notificata immediatamente all’interessato che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.

Questi i principali contenuti dell’articolo 218 del codice della strada.

Cosa succede quando il proprietario del veicolo omette di comunicare i dati del conducente

Nella eventualità di un'omessa comunicazione dei dati del conducente, il proprietario è soggetto alla sanzione pecuniaria anche se Il Giudice di Pace accoglie il ricorso al verbale di infrazione.

Da notare bene che, chiunque non ottemperi all'invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'nvito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada e' soggetto alla sanzione amministrativa (da euro duecentocinquanta a euro mille) prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notifica dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

E’ bene osservare che la norma appena riportata (articolo 180, comma 8 del codice della strada) punisce non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario del veicolo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale.

Incorre pertanto in detta violazione il proprietario del veicolo che, invitato a comunicare il nominativo del conducente in riferimento ad una determinata infrazione al codice della strada, ometta di ottemperare all’invito. Indifferente e' quindi la sorte della violazione (eventualmente opposta innanzi al giudice di pace ed anche in caso di accoglimento del ricorso) sottesa alla richiesta di comunicare i dati del conducente a cui il proprietario del veicolo non ha adempiuto.

In altre parole, e' inammissibile opporsi alla sanzione amministrativa comminata in seguito al rifiuto opposto a collaborare con la Pubblica Amministrazione entro i termini da questa fissati, eccependo che in pendenza di ricorso avverso il verbale di infrazione, che comporta la sottrazione di punti dalla patente a carico del conducente, nessun obbligo di comunicazione sussista in capo al proprietario.

Queste le precisazioni fornite dai giudici della Corte di cassazione nell'ambito di quanto disposto nella sentenza 19380/15.

La comunicazione dei dati del conducente va effettuata anche se si decide di impugnare il verbale di multa

Sempre in materia di comunicazione dati conducente, anche qualora si decidesse di impugnare il verbale di multa, la richiesta dell'autorità va ottemperata in qualunque caso.

L’obbligo, posto a carico del proprietario del veicolo, di comunicare i dati del conducente che ha commesso la violazione del Codice della Strada costituisce un distinto obbligo, sanzionato autonomamente, che nasce dalla richiesta avanzata dall’Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente.

Questo, in sintesi, l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20974/14.

Da quanto si evince dalla suddetta pronuncia, quando si riceve una multa, il fatto di aver impugnato il verbale non esime dall’obbligo di comunicare, all’amministrazione che ha notificato la contravvenzione, anche i dati di chi era il conducente al momento dell’infrazione.

Tale obbligo, infatti, rimane solo sospeso in attesa del deposito della sentenza di primo grado, dopodiche',, tornano a decorrere i 60 giorni di tempo per la comunicazione, senza bisogno di un ulteriore invito da parte dell’Amministrazione.

Cosi', se ci si dimenticata di inoltrare la relativa comunicazione, si ricevere un’ulteriore multa.

A parere degli Ermellini, il dovere del proprietario del veicolo di comunicare i dati dell’effettivo conducente che ha commesso la violazione costituisce un distinto obbligo rispetto a quello del rispetto del codice della strada.

Pertanto, se l’obbligo e' diverso, anche la sanzione e' diversa, e viaggia su un binario autonomo e parallelo nonostante venga impugnata davanti al giudice la multa.

Da cio' ne deriva che, anche quando si impugna il verbale, proponendo ricorso al giudice di pace, corre ugualmente l’onere di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni: obbligo che continua a decorrere, pero', solo dopo il deposito della sentenza del giudice di pace.

Decurtazione punti della patente: come muoversi quando si è convinti di essere nel giusto senza aspettare la comunicazione dell'Anagrafe Nazionale

Decurtazione dei punti della patente: nel caso si pensi che la contravvenzione sia ingiusta, per la presentazione del ricorso non è necessario attendere la comunicazione dell'Anagrafe nazionale. Ecco come agire correttamente.

In caso di sanzione, la quale comporti una decurtazione dei punti dalla patente, infatti, l’automobilista che voglia fare opposizione non deve attendere la comunicazione di avvenuta variazione dei punti che viene effettuata dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida una volta che il procedimento sanzionatorio si sia ormai concluso.

Al contrario, deve proporre opposizione davanti al giudice di pace già contro il preavviso di detta decurtazione, preavviso che è contenuto nel verbale di accertamento con la multa e la richiesta di pagamento.

Questo l'orientamento della Cassazione espresso con sentenza 3936/12.

Inoltre è bene sapere che, quando ad un'automobilista viene elevata una sanzione che comporta anche una decurtazione dei punti della patente, per prima cosa l’autorità che ha accertato la violazione ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Ogni variazione di punteggio, infatti, è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Così, ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

Va detto, però, che il verbale di accertamento della violazione cui consegue l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, è l’unico provvedimento amministrativo impugnabile.

Al di fuori di esso, non vi sono atti contro cui il conducente possa proporre ricorso al giudice.Le comunicazioni previste dall'articolo 126-bis del codice della strada sono prive di contenuto provvedimentale. In parole povere, sono semplici comunicazioni all'interessato della variazione.

Pertanto, in caso si voglia effettuare un ricorso, l'atto da impugnare resta sempre e soltanto il verbale di contestazione originario, quello, insomma, in cui viene comunicata la multa vera e propria.

A quanto ammonta la somma da versare per il contributo unificato in caso di decurtazione punti patente e successivo ricorso

Per quanto riguarda le multe per la violazione del codice della strada, in caso di impugnazione dell'automobilista contro la decurtazione dei punti della patente, come va determinato e a quanto ammonta il contributo unificato nell'ambito di una una causa in tribunale? Facciamo chiarezza.

Nel caso di un'opposizione ad un verbale di contestazione per violazione delle norme stradali, il cumulo della sanzione pecuniaria principale, di valore determinato, e di quella accessoria, conseguente alla diminuzione dei punti sulla patente, non rende la causa di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese processuali.

Ciò è quanto deciso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 13598/14.

Ma cosa si evince da questa pronuncia? Innanzitutto partiamo chiarendo che l’importo del contributo unificato, ovvero l’imposta che si paga prima di iniziare un giudizio, viene determinato sulla base del valore della causa che si intende intraprendere: più è alto questo valore, più è costoso il contributo unificato.

Pertanto, trattandosi di un’imposta, il contribuente che dovesse pagare di meno di quanto dovuto potrebbe trovarsi un avviso del fisco e, magari, anche ricevere una cartella esattoriale di Equitalia.

Il nodo legato alla sentenza ed il motivo per cui è stato redatto questo articolo gira intorno ad una domanda: che cosa avviene se il giudizio non è legato a un valore economico preciso, ma è volto a conseguire un’utilità personale per il cittadino, come il taglio dei punti della patente?

I punti della patente, infatti, non sono quantificabili in termini monetari.

In linea generale, come accennato, quando il valore della causa non è determinabile, il contributo unificato è particolarmente elevato.

In questi casi, infatti ammonta a 206 euro per i giudizi davanti al giudice di pace e a 450 euro per le cause davanti al tribunale civile o amministrativo.

Ma, se si dovesse ragionare in questo modo, nessuno impugnerebbe più una multa e la relativa decurtazione dei punti finirebbe per diventare meno vantaggiosa di un nuovo corso di scuola guida per il recupero dei punti stessi.

Ecco perché sulla questione, con la pronuncia esaminata, sono intervenuti gli Ermellini, chiarendo che è impossibile definire di valore interminabile la causa di opposizione alla multa anche se c’è la sanzione accessoria del taglio dei punti della patente.

Per poter per determinare il valore del contributo unificato conta il valore della sanzione pecuniaria: è, in pratica, all'importo indicato nelle multe che va parametrato il pagamento delle spese di giustizia.

Al contrario, si finirebbe per ostacolare il diritto di difesa garantito dalla Costituzione.

Concludendo, la massima è che il valore della causa relativa alla sanzione accessoria legata alla multa resta quello parametrato sull'importo della sola sanzione pecuniaria, a prescindere dal taglio dei punti della patente.

Più di un decennio di patente a punti: ecco dati e statistiche in Italia

A circa 10 anni di attuazione della patente a punti nel nostro paese, vediamo quali sono i dati e le statistiche più lampanti: l'Italia ha giovato di questa legge oppure no? Scopriamolo.

Come accennato, la patente a punti compie dieci anni.

Già, era il 1 luglio 2003 quando scattò la più grande rivoluzione nel sistema italiano delle licenze.

È servita? I numeri dicono di sì, l'Asaps, associazione degli amici della Polizia Stradale, pure. Pur con qualche riserva. Fino allo scorso 31 dicembre i punti persi dai 37,6 milioni di italiani provvisti di patente sono stati più di 85 milioni, con una media di 2,275 punti sottratti per ogni patente.

Dai venti punti iniziali attribuiti a tutti venivano sottratti punteggi variabili in base alla gravità delle infrazioni commesse (ai più virtuosi invece veniva concesso un bonus biennale di 2 punti fino al max di 30 punti).

Un provvedimento che gettò nel panico i guidatori più indisciplinati che rischiavano, anche in un sol colpo, di vedersi azzerati tutti i punti della patente con l’obbligo quindi di dover sostenere l’esame per il rilascio del “permis de conduire”.

Ma si sa che la difficoltà aguzza l’“ingegno” degli italiani e vennero così escogitati i migliori stratagemmi per evitare la decurtazioni dei punti tant’è che attempati patentati ultraottantenni divennero improvvisamente protagonisti di improbabili violazioni dei limiti di velocità al volante di velocissime supercar.

Per il decimo compleanno della patente a punti, c'è un «regalo» per i più disciplinati, quelli che non hanno mai subito decurtazioni.

Per i più disciplinati il monte punti sale a 30, il massimo raggiungibile. Per conoscere il saldo basta chiamare il numero 848 782 782 del Ministero dei Trasporti.

Fino al 31 dicembre scorso - spiega un’indagine dell'Asaps, l’associazione sostenitori della Polstrada - i punti persi dai 37.634.404 patentati italiani sono stati 85.604.842, con una media di 2,275 punti sottratti per ogni patente.

I giovani sotto i 20 anni sono quelli che hanno perso il maggior numero, con 6,497 punti di media (ma per loro nei primi tre anni valgono doppio), 3,390 fino a 24 anni, 2,638 nella fascia da 30 a 34 anni.

Poi si va nella media nazionale per le altre fasce. Record minimo di punti pagati gli ultrasettantenni con 1,176 punti (compresi quelli di qualche nipote).

Le donne sono state più brave: con il 43,67% di patenti hanno perso il 25,44% del totale dei punti, mentre gli uomini, con il 56,33% di patenti, hanno lasciato alle forze di polizia il 74,56% del tesoretto perso.

Le violazioni più gettonate sono le solite: al primo posto la velocità (complici autovelox e misuratori vari), poi le cinture di sicurezza, l’attraversamento semaforico con il rosso e l’uso del cellulare alla guida.

Ma la domanda che tutti si fanno è: la patente a punti ha funzionato?

Secondo l'Asaps, a giudicare dal calo degli incidenti e insieme alle norme anti-alcol più severe e all'incremento dei controlli con l’etilometro, sì: nel 2002 si contavano ancora 265.402 incidenti con 6.980 morti e 378.492 feriti, nel 2011 si è scesi al minimo storico di 205.638 incidenti (-22,5%), con 3.860 vittime (-44,7%) e 292.019 feriti (-22,8%). Ma il problema non è superato: oggi si contano ancora sulle strade 11 morti e 800 feriti al giorno. L'anello mancante del sistema è l'introduzione del reato di omicidio stradale.

Comunque, punti o non punti, alla guida di qualsiasi veicolo bisogna adottare sempre la massima prudenza, non mettersi al volante se si è stanchi o con problemi di salute (prestare sempre attenzione alle possibili ripercussioni dei farmaci sulla capacità di guidare), evitare nel modo più assoluto le bevande alcoliche (o le sostanze stupefacenti), rispettare le norme del Codice della strada.

Il rispetto da parte di tutti di queste semplici regole del vivere civile, da solo, basterebbe a ridurre il numero degli incidenti ma sappiamo bene che non è così quindi al volante occhi sempre ben aperti e per chi ha voglia di provare il “brivido” della velocità, in Italia ci sono tanti bellissimi circuiti dove potersi “sfogare” in piena sicurezza.

7 Ottobre 2015 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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2 risposte a “Patente a punti: dalla sospensione passando per il ritiro fino alla comunicazione dei dati del conducente » Tutto ciò che dovete sapere”

  1. Andrea Ricciardi ha detto:

    Quando si viene fermati per guida in stato di ebbrezza inizia, purtroppo, un iter molto lungo. Oltre alla sanzione pecuniaria, al trasgressore viene sospesa la patente a tempo determinato, in base alla gravità della situazione. Finita la sospensione, si è tenuti a sottoporsi a degli esami presso la commissione medica locale. Gli esami sono incrociati e comprendono visita oculistica, analisi del sangue, test delle urine tossicologici e una visita dallo psicologo ( a volte anche test della personalità). Gli esami tossicologici sono compresi anche se non fosse stato riscontrato nessun uso di sostanze stupefacenti. E’ la prassi. Alla fine degli esami, qualora non fossero stati riscontrati problemi, si riottiene la patente, ma solo a tempo determinato. Infatti, a scadenze temporali (di solito 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni e infine 10 anni) si è tenuti a sottoporsi nuovamente agli esami sopra elencati, che sono esclusivamente a carico del trasgressore (circa 2 o 300 euro in base ai costi delle commissioni mediche locali). La visita va prenotata presso le ASL in base alla scadenza della patente ( conviene prenotare almeno 3 mesi prima visto l’alta affluenza). Insomma, per ritornare a ottenere una patente a normale scadenza, di dieci anni, bisogna attenderne altrettanti. Qualora venisse riscontrato un abuso di alcol o di sostanze stupefacenti la faccenda ricomincia dal principio. Con nuova sospensione. La guida in stato di ebbrezza è sicuramente un reato grave, soprattutto dal punto di vista di chi commette omicidio stradale o arreca danni ad altre persone. Bisogna dire che però, al momento, in Italia, non viene fatta alcuna distinzione. Anche chi viene sorpreso a controlli con tassi alcolemici molto bassi, e non abbia commesso incidenti, viene sottoposto allo stesso calvario ed alla stessa spesa economica costante negli anni. Bisogna anche ricordare che per tassi alcolemici sopra gli 0,8 g/l si va sul penale e bisogna affrontare un processo.

  2. Anonimo ha detto:

    Sono stato fermato il 02/09/18 con un tasso del 0.82 prima soffiata, e 0.77 la seconda: ritiro della patente 3 mesi con sanzione di 532.00 euro.

    Ora dopo gli esami del sangue tutti regolari mi hanno dirottato a fare l’esame tossicologico: Chiedo se è nella norma visto che i tre mesi di ritiro sono ora passati e hanno aggiunti altri 45 giorni.

    Il verbale parla chiaro, perché questa ostinazione? Passati questi 45 giorni riavrò la patente?

    Mi rendo conto che e una macchina burocratica a scopo di lucro ma qua si gioca con la quotidianità della gente che deve campare come un carcerato in libertà vigilata.

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