La procedura di collaborazione volontaria con il fisco – Voluntary Disclosure in pillole

La procedura di collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure) è finalizzata a fornire al contribuente uno strumento che gli consenta di definire la propria posizione fiscale pregressa. La collaborazione volontaria con il fisco riguarda fra l'altro, ed in particolare, le procedure che il contribuente italiano deve attivare per consentire l'emersione e rientro di capitali detenuti all'estero (in paesi inclusi nella c.d. black list) con una sensibile riduzione delle sanzioni previste.

I paesi, a cui ci si riferisce, definendoli inclusi in black list, sono quelli esteri diversi dagli Stati membri dell’Unione europea, da quelli aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, da quelli, anche extra europei, che non hanno sottoscritto un trattato bilaterale relativo allo scambio di informazioni contro le doppie imposizioni e l'evasione fiscale.

Al fine di consentire all'Amministrazione di controllare la veridicità delle informazioni indicate nella dichiarazione dei redditi per i periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, il contribuente che, pur aderendo alla procedura di voluntary disclosure, intenda mantenere le proprie disponibilità in un paese incluso in black list, obbligato a rilasciare l'autorizzazione (waiver) alla banca, presso cui ha il conto corrente all'estero, al fine di consentire a quest'ultima di trasmettere alle Autorità finanziarie italiane (Agenzia delle entrate) tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (estratto conto storico, giacenza media della liquidità disponibile in conto corrente).

Il waiver (controfirmato dalla banca o finanziaria estera) sottoscritto dal contribuente italiano che aderisce alla voluntary disclosure è necessario, ad esempio, se i soldi vengono lasciati a Panama (che rientra nei paesi inclusi in black list) o in Svizzera. In quest'ultimo caso, avendo la Confederazione Elvetica firmato lo scorso febbraio 2015 l’accordo relativo allo scambio di informazioni contro le doppie imposizioni e l'evasione fiscale, il waiver dovrà riguardare solo i periodi d’imposta dal 2004 al 2013.

Nei casi in cui emerga che, venendo meno allo spirito di collaborazione con cui aveva aderito alla procedura, il contribuente non abbia provveduto a rilasciare il waiver, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia (diverso dagli Stati membri dell’Unione europea o da quelli aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo) e non abbia quindi provveduto a trasmetterlo all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, gli uffici moduleranno efficacemente la risposta sanzionatoria in funzione della condotta non più trasparente.

I contribuenti possono far rientrare i capitali dall'estero già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, dando evidenza dell'importo che sarà rimpatriato secondo le forme previste dalla legge. Naturalmente non si potrà più aderire alla voluntary disclosure dopo la notifica di un accertamento fiscale.

Nella diversa ipotesi in cui, alla data dell'istanza, il contribuente abbia già materialmente trasferito in Italia le somme da regolarizzare, ad esempio depositandole in una cassetta di sicurezza, la prova dell'avvenuto rimpatrio sarà costituita unicamente dal versamento dei valori presso un intermediario abilitato su un conto corrente intestato al beneficiario economico delle somme, appositamente acceso a seguito dell'attivazione della procedura.

I termini ordinari di decadenza della potestà di accertamento e di quella di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale con riferimento alle attività finanziarie detenute nei Paesi cosiddetti black list, vengono raddoppiati. Per la Svizzera il raddoppio dei termini riguarderà solo le attività finanziarie detenute all'estero negli anni d'imposta dal 2004 al 2013.

Quelli riportati sono i principali contenuti della circolare 11 agosto 2015, numero 30/E, diramata dall'Agenzia delle entrate avente ad oggetto la voluntary disclosure ovvero le disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale ed all'autoriciclaggio.

Il termine per la presentazione delle istanze è stato fissato al 30 novembre 2015, mentre le stesse si potranno integrare documentalmente fino al 30 dicembre.

26 Agosto 2015 · Lilla De Angelis


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