Ex coniuge mangia alla caritas? » Deve provvedere comunque al mantenimento della figlia

Dopo la separazione, un ex coniuge, in seguito ad una lite con il datore di lavoro, abbandonava il posto fisso decidendo di sbarcare il lunario con lavoretti a nero, sfamandosi alla caritas ed omettendo di versare l'assegno di mantenimento alla figlia minore. Condannato penalmente.

Infatti, può essere punito penalmente, in base all'ex articolo 570 c.p., il padre disoccupato e indigente che non versa il mantenimento alla figlia minore.

Ciò, se viene provato che lavora in nero e che ha abbandonato il posto fisso per una lite con il datore.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 17597/2013.

Mantenimento, caritas e lavoro in nero: Considerazioni ed eventi

La mancanza di denaro è la radice di tutti i mali.

Così diceva George Bernard Shaw e non aveva tutti i torti.

Quasi sempre il denaro, e la mancanza dello stesso, e' motivo di dissidi, dissapori e fratture di molti matrimoni.

Con la separazione, il più delle volte, le cose non migliorano, anzi.

La famiglia viene, dunque, sbriciolata non solo negli affetti ma anche nelle certezze economiche e si assiste ad un aumento dei nuovi poveri. Questi sono, quasi sempre, i padri costretti in alcuni casi a vivere come clochards.

Ma la povertà non guarda in faccia nessuno come e' accaduto all'uomo, protagonista della storia giudiziaria, di cui si è occupata la Cassazione.

La vicenda riguarda una coppia siciliana.

Dopo la separazione lui non aveva versato alla figlioletta il mantenimento fissato dal giudice in 250 euro al mese. Inoltre, aveva estinto altri suoi debiti senza mai provvedere alla piccola e poi, per una lite con il datore, si era licenziato.

La madre aveva denunciato i fatti alle autorità ottenendo una condanna una condanna penale ai danni dell'ex coniuge.

Inutile per la difesa la testimonianza di alcuni inservienti della Caritas che lo avevano visto magiare lì.

Gli Ermellini hanno sostenuto che limpotenza economica dietro alla quale si trincerava l'uomo non risultava incolpevole, riconoscendo in capo all'uomo un profilo di colpa.

La Corte sottolineava che il padre, obbligato al mantenimento della figlia minore, non doveva rassegnare le dimissioni a seguito della lite con il datore di lavoro.

Dunque, le dimissioni non erano ne' obbligate ne' inevitabili.

2 Dicembre 2013 · Carla Benvenuto


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