Pignoramento di un conto corrente cointestato – Le tutele esperibili al cointestatario non debitore

In presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, quale il pignoramento di un conto corrente, la banca può soltanto dare esecuzione senza nulla poter opporre o far valere. Occorre precisare, infatti, che, una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento contenente l’intimazione a non disporre del credito senza ordine del giudice, il terzo debitore (la banca) è obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore sottoposto ad esecuzione il credito indicato nell'atto di pignoramento, assumendo su di sé gli obblighi propri del custode.

Anche per questo aspetto deve rilevarsi che la banca non può essere gravata dell’obbligo di verificare la provenienza delle somme e di risolvere i problemi relativi ai limiti di pignorabilità del credito spettante al debitore sottoposto ad esecuzione.

Queste questioni vanno risolte ricorrendo al giudice dell’esecuzione: nel caso di pignoramento delle somme depositate in un conto corrente bancario cointestato al debitore e ad una persona estranea all'azione esecutiva, la tutela dei diritti e degli interessi del cointestatario non debitore, il quale assume di aver subito una lesione delle sue prerogative, è affidata all'opposizione di terzo ai sensi dell’articolo 619 del codice di procedura civile, ovvero all'azione contro l’assegnatario per la ripetizione delle somme riscosse in eccesso.

Dovendosi presumere la contitolarità degli intestatari del conto corrente, infatti, le parti di ciascuno dei cointestatari si presumono uguali, salvo che risulti diversamente. In assenza di prova contraria, dunque, gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali.

Tutto quanto finora esposto, implica che la banca (terzo pignorato) la quale abbia apposto il vincolo all'intero saldo del rapporto di conto corrente, dovrebbe necessariamente comunicare tale circostanza al cointestatario estraneo al credito per il quale si procede in forma esecutiva, onde consentirgli il conseguente esercizio dei propri diritti innanzi al giudice dell'esecuzione, ex articolo 619 del codice di procedura civile, ovvero la richiesta di restituzione del 50% della somma depositata in conto corrente e pignorata dal creditore procedente.

Ma va tenuto anche conto, tuttavia, che, in mancanza di diverso accordo scritto, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti del conto corrente cointestato vanno effettuati, per espressa previsione delle clausole contrattuali standard, ad uno solo dei cointestatari, all'ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestatari.

Concludendo: nel caso di conto corrente cointestato a firma disgiunta, la banca deve dare esecuzione al provvedimento di pignoramento disposto dal giudice per l’intera somma depositata, anche quando la procedura di pignoramento derivi dai debiti di uno solo dei contitolari del conto corrente. Rispetto alle somme presenti in un conto corrente cointestato, non è infatti possibile distinguere il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari e non può pretendersi che l’intermediario risolva questioni interne delle parti, riguardanti le quote spettanti a ciascuno di essi. A fronte di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, l’istituto di credito può e deve soltanto eseguirlo: le eventuali contestazioni tra le parti sono questioni di esclusiva competenza del giudice che si occupa del pignoramento.

Si tratta del nuovo orientamento, in tema di pignoramento di un conto corrente cointestato, assunto dal Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 8227 del 30 ottobre 2015.

8 Agosto 2016 · Rosaria Proietti


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