Mancata consegna della cosa locata – Conseguenze per il conduttore
Il conduttore che non adempie l'obbligazione contrattuale di restituire, alla scadenza, la cosa locata è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Il conduttore è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alla cosa in tale stato di detenzione; alla stessa maniera di quanto previsto, per l'ipotesi di vigenza contrattuale, dal codice civile. La responsabilità del conduttore cessato per la custodia e conservazione della cosa si pone infatti in diretta correlazione non soltanto con il suo potere di fatto sulla cosa, ma anche con il suo obbligo contrattuale di restituzione.
Nell'ipotesi di mancata consegna della cosa locata alla scadenza, il conduttore risponde a titolo contrattuale non soltanto del ritardo nella restituzione, ma anche della trasformazione o del deterioramento della cosa verificatisi nella mora di restituzione, purché ricollegabili alla condotta ed alla sfera di vigilanza del conduttore-detentore medesimo.
Così si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza 12706/15.
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