Accordo con i creditori ex legge 3/2012 (salva suicidi) – Il creditore ipotecario che può essere soddisfatto integralmente non può votare l’accoglimento della proposta del debitore
La proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento tramite accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dell'esposizione passiva, presentata dal debitore, può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti in misura non integrale, solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 7 della legge 3/2012.
Solo in questa ipotesi tassativa è consentito il soddisfacimento non integrale dei privilegiati e ciò deve risultare espressamente dalla proposta con la relativa attestazione dell'organismo, per la composizione della crisi da sovraindebitamento, circa l'incapienza del bene oggetto di garanzia. Inoltre, il creditore ipotecario che può essere soddisfatto integralmente, non rientra fra quelli che, rappresentando almeno il 60% dei crediti, possono essere chiamati ad approvare e sottoscrivere l'accordo.
In pratica, e solo per fare un esempio, se il debitore possiede un immobile del valore di 300 mila euro, su cui grava ipoteca per 200 mila euro, non può offrire al creditore garantito da ipoteca un importo inferiore ai 200 mila euro.
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