Amministrazione condominiale

Il Regolamento di condominio è disciplinato dagli articoli che vanno dal 1107 al 1138 del codice civile e dall'articolo 68 delle norme di attuazione

Il regolamento di condominio è la legge interna del condominio. Determina l'uso delle parti comuni, la ripartizione delle spese, le norme di tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

La sua adozione è obbligatoria se il numero dei condomini è superiore a dieci. Il regolamento si dice contrattuale quando è stato predisposto dal costruttore ed allegato a tutti gli atti di acquisto dei condomini o quanto meno richiamato e sottoscritto dai condomini.

Questo regolamento vincola i proprietari in ogni caso ai sensi dell'articolo 1138 del codice civile. Al regolamento è sempre allegata, come da articolo 68 delle norme di attuazione del codice civile, la tabella millesimale.

Esiste anche la possibilità, che l'assemblea dei condomini, dopo la costituzione del condominio, a maggioranza approvi il regolamento. A norma dell'articolo 1138 del codice civile, la deliberazione è valida se approvata con un numero di voti che costituiscono la maggioranza degli intervenuti in rappresentanza di almeno la metà del valore dell'edificio.

In nessun caso il regolamento di condominio, sia contrattuale che approvato a maggioranza, può stabilire per le delibere assembleari maggioranze diverse da quelle previste dall'articolo 1136 del codice civile.

Una deliberazione a maggioranza in merito alle modifiche di un regolamento ha validità anche per gli assenti

Una deliberazione a maggioranza in merito alle modifiche di un regolamento ha validità anche per gli assenti se non presentano ricorso entro 30 giorni (ricorso contro deliberazioni assembleari).

Ogni proprietario ha il diritto di esigere il rispetto del regolamento di condominio (cass. Civ. numero 725 del 7.5.1947).

Le prescrizioni contenute nel regolamento di condominio in nessun caso possono ledere i diritti di alcun condomino, come da convenzioni o da titolo legale, e non possono sospendere o modificare le disposizioni degli articoli 1118, 1119, 1120, 1129, 1131, 1131, 1136 e 1137 del codice civile.

Le norme del regolamento che incidono sulla utilizzabilità e la destinazione delle proprietà esclusive, se deliberate dall'assemblea, devono essere approvate all'unanimità (vedi > cass. Civ. 4632 del 12.5.1994).

Il regolamento contrattuale può provvedere anche l'uso esclusivo di una parte comune da parte di un proprietario, sempre che il costruttore abbia provveduto al relativo rogito notarile.

Il Regolamento approvato a maggioranza non può contenere divieti alla destinazione delle proprietà esclusive o criteri di ripartizione delle spese difformi dalle norme del codice civile.

Infine va precisato che ogni condomino può richiedere l'elaborazione di un regolamento o la revisione (modifica) del regolamento in vigore.

2 Luglio 2008 · Antonio Scognamiglio


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!