Pagare la cartella esattoriale a rate – documentazione necessaria

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E' adesso possibile pagare a rate la cartella esattoriale.

Il debitore che non è nelle condizioni economiche di pagare entro i termini (60 giorni dalla notifica) la somma indicata nella cartella esattoriale, può chiedere di pagare a rate la cartella esattoriale direttamente all'agente esattoriale.

Per quel che riguarda, dunque, il pagamento rateale della cartella esattoriale, passano da 60 (o 48 in caso di sospensione della riscossione per un anno) a 72 - ma senza la possibilità di sospendere i pagamenti - le rate mensili con cui sarà possibile versare le somme iscritte a ruolo.

Il debitore moroso che si trova in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica avrà dunque sei anni di tempo per saldare il dovuto.

Se l’importo da pagare a rate è inferiore a 5mila euro è sufficiente la semplice richiesta motivata; se, invece, è superiore, le cose cambiano a seconda che i richiedenti siano persone fisiche e titolari di ditte individuali di limitate dimensioni, oppure società.

In particolare, nel primo caso si utilizzerà la certificazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare; mentre, per le società si farà riferimento ad alcuni indici di bilancio.

Le domande di pagamento a rate devono essere idoneamente documentate da che provano una situazione oggettiva di temporanea difficoltà economica (per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro per un lavoratore dipendente, o l’insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia con cure costose).

La domanda di pagamento a rate della cartella esattoriale può essere presentata anche dopo che siano iniziati gli atti esecutivi da parte dell'agente esattoriale.

Per atti esecutivi si intendono il pignoramento mobiliare presso l’abitazione o i locali dove il debitore esercita l’attività, il pignoramento immobiliare, il pignoramento presso terzi di stipendio, pensione, fitti.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTA'

1. Per persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati è necessaria la certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa al proprio nucleo familiare.
La certificazione I.S.E.E. deve essere prodotta da uno dei soggetti preposti per legge a rilasciare tale certificazione, e cioè:

  • Comuni;
  • C.A.A.F. (centri autorizzati di assistenza fiscale) convenzionati con l’I.N.P.S.;
  • Amministrazioni Pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate;
  • I.N.P.S.

Casi eccezionali se non si rientra nella tipologia 1

2. documentazione attestante particolari situazioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'I.S.E.E.. A titolo esemplificativo:

  • cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori dipendenti;
  • insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
  • contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'I.S.E.E. del nucleo familiare.

Ditte individuali in contabilità ordinaria

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. copia dell'ultimo Modello Unico presentato

3. visura camerale aggiornata

4. relazione economico-patrimoniale

  • redatta secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile;
  • risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
  • comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia, oltre l’importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella;
  • sottoscritta da uno dei soci per le società di persone e dal titolare per le ditte individuali ovvero, se l’importo di cui si chiede la rateazione è superiore a 15.000,00 euro, da professionisti che siano iscritti nel registro dei revisori contabili e rientrino in una delle seguenti categorie:
    • a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
    • b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti di cui alla precedente lettera a).

5. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

6. copia dell'ultimo Modello Unico presentato

7. visura camerale aggiornata

8. relazione economico-patrimoniale

  • redatta secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile;
  • risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
  • comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia, oltre l’importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella;
  • sottoscritta da uno dei soci per le società di persone e dal titolare per le ditte individuali ovvero, se l’importo di cui si chiede la rateazione è superiore a 15.000,00 euro, da professionisti che siano iscritti nel registro dei revisori contabili e rientrino in una delle seguenti categorie:
    • c) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
    • d) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti di cui alla precedente lettera a).

Società a responsabilità limitata dotate di organo di controllo contabile - Società per azioni - Società in accomandita per azioni

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale

  • redatta secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile;
  • approvata dall'organo di controllo contabile;
  • risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
  • comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia, oltre l’importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Società a responsabilità limitata prive di organo di controllo contabile

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale

  • redatta secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile;
  • approvata dall'assemblea;
  • risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
  • comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia, oltre l’importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Società cooperative e Mutue assicuratrici dotate di organo di controllo contabile

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale:

  • redatta secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile;
  • approvata dall'organo di controllo contabile;
  • risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
  • comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia, oltre l’importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Società cooperative e Mutue assicuratrici prive di organo di controllo contabile

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale:

  • redatta secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile;
  • risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
  • comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’agente della riscossione procede, ossia, oltre l’importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella;
  • sottoscritta da uno dei soci ovvero dal debitore.

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

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10 Marzo 2008 · Loredana Pavolini


Commenti e domande

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4 risposte a “Pagare la cartella esattoriale a rate – documentazione necessaria”

  1. Ferdinando Onorato ha detto:

    Con la direttiva n. 25 del 1° luglio 2008 Equitalia S.p.A. ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rateazione delle somme, iscritte a ruolo, superiori a 50mila euro, alla luce degli interventi operati con la manovra d’estate (decreto legge n. 112/2008).

    Con l’abolizione dell’obbligo di rilascio della garanzia fideiussoria, non dovranno più essere richieste né acquisite garanzie, neppure per le istanze di dilazione presentate anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto legge; tuttavia, per le dilazioni già concesse continueranno ad applicarsi le garanzie prestate dagli interessati.
    Resta fermo il fatto che l’Agente per la Riscossione è tenuto, comunque, a valutare le eventuali difficoltà economiche del debitore ed il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive comporta la decadenza dell’agevolazione.
    Permane la valutazione dell’indice di liquidità per società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici.
    Anche per le scadenze si registra un cambiamento: le rate non scadono più l’ultimo giorno del mese, ma nel giorno di ciascun mese indicato nel provvedimento di accoglimento dell’istanza di dilazione.
    Comunque, nel provvedimento di rateazione la data di scadenza della prima rata dovrà continuare ad essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.

  2. Equitalia ha detto:

    Il decreto legge n. 112, del 25 giugno 2008, pubblicato sul supplemento n. 152 L della G.U. n. 147 del 25 giugno, ha introdotto alcune novità in materia di riscossione

    – Nel caso in cui il debitore versi, erroneamente all’agente della riscossione, somme iscritte a ruolo in eccesso (minimo 50 euro in più), Equitalia dovrà notificargli una comunicazione con le modalità di rimborso. Il debitore, per rivendicare il credito, avrà tre mesi di tempo, scaduti i quali le somme saranno versate all’ente creditore e allo Stato. Le risorse confluiranno, insieme ai maggiori prelievi su energia e coop, nel fondo per i meno abbienti istituito con il decreto legge 112/2008.

    – Abolito l’obbligo di presentare garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione o ipoteca) per la rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro.

    – La scadenza delle rate non sarà più fissata all’ultimo giorno del mese; ma sarà individuata, di volta in volta, dall’agente della riscossione all’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

    – Il prezzo di base d’asta del primo incanto, per la vendita dell’immobile espropriato al debitore, si determinerà moltiplicando per tre il valore catastale.

  3. Nicoletta Cottone ha detto:

    Di tutto un po’ nel D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008

    Viene cancellato l’obbligo di prestare una garanzia fideiussoria in caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro.

    Rateazioni di importi iscritti a ruolo (articolo 83, comma 23). Eliminazione dell’obbligo di prestare garanzia fideiussoria in caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo maggiori di 50 mila euro.

  4. karalis ha detto:

    D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008

    art.18. Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo (art. 83, comma 23)

    Relativamente alle dilazioni di pagamento di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 viene eliminato l’obbligo di prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa, in presenza di importi iscritti a ruolo superiori a euro 25.822,84.

    Viene, quindi, meno anche la possibilità per il Concessionario della riscossione di procedere a riscossione coattiva nei confronti del fideiussore, in caso di
    decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione.

    Detta possibilità viene, tuttavia, fatta salva relativamente alle garanzie già prestate ai sensi del ricordato art. 19.

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