Pagare una fornitura con assegni postdatati privi di copertura non integra il reato di truffa se l’insolvenza interviene in epoca successiva

La legge tutela il diritto del creditore contro particolari, preordinati, successivi inadempimenti fraudolenti consumati dal debitore.

Il discrimine tra mero inadempimento di natura civilistica e commissione dei reato poggia sull'elemento ispiratore della condotta; con la conseguenza che il comportamento consistente nel tenere il creditore all'oscuro dello stato di insolvenza in cui si versa al momento di contrarre l'obbligazione ha rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non effettuare la dovuta prestazione, mentre l'inadempimento contrattuale non preordinato non costituisce tale delitto e ricade, normalmente, solo nell'ambito della responsabilità civile.

La prova della preordinazione può essere desunta anche da argomenti induttivi seri ed univoci, ricavabili dal contesto dell'azione. Si è così affermato che anche il silenzio può assumere rilievo quale forma di preordinata dissimulazione del proprio stato di insolvenza, quando sin dal momento in cui il contratto è stato stipulato vi era l'intenzione di non far fronte agli obblighi conseguenti. Sintomo pregnante della condotta penalmente rilevante può anche essere il fatto che il debitore assuma un'obbligazione con un comportamento idoneo ad ingannare la controparte sulle sue reali intenzioni, ad esempio presentandosi con le credenziali di persona solvibile, e non riferendo al creditore di eventuali problemi economici.

Il fatto tipico previsto dalla norma presuppone lo stato di insolvenza, che deve sussistere nel momento in cui la parte, successivamente inadempiente, contrae l'obbligazione. Sono ad esso estranei i casi in cui l'inadempimento si ricolleghi ad uno stato d'insolvenza, ancorché preordinato e imputabile al debitore, che sia però soltanto sopravvenuto.

L'accertamento del proposito di non adempiere può essere desunto anche dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione ma non esclusivamente dal mero inadempimento, che in sé considerato offre un indizio equivoco del dolo iniziale.

Questo l'orientamento assunto dai giudici di cassazione penale nella sentenza 6847/15.

19 Febbraio 2015 · Tullio Solinas


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